Recidiva e pena sospesa: quando una vecchia condanna torna a contare
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di recidiva e pena sospesa. Molti credono erroneamente che, una volta estinto un reato per cui si è ottenuta la sospensione condizionale della pena, questo non possa più avere conseguenze legali. La Suprema Corte ha chiarito che non è così: una condanna, anche se la pena è stata sospesa e il reato estinto, mantiene i suoi effetti penali e deve essere considerata nel calcolo di un’eventuale recidiva. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il caso in esame: la rideterminazione della pena
Il caso nasce dal ricorso di un individuo contro un’ordinanza della Corte d’Appello di Catania, in qualità di giudice dell’esecuzione. L’imputato lamentava un errore nel calcolo della pena inflittagli, sostenendo che non si dovesse tenere conto, ai fini della recidiva, di precedenti condanne a pena sospesa o per le quali era intervenuta l’estinzione del reato per decorso del tempo. La sua pena era stata rideterminata in undici anni, sei mesi e venti giorni di reclusione.
La difesa del ricorrente si basava sull’idea che tali condanne non potessero più ‘pesare’ sulla sua posizione, in quanto i relativi reati erano da considerarsi estinti. Tuttavia, il giudice dell’esecuzione aveva già accolto parzialmente le istanze dell’imputato, rideterminando la pena secondo un altro principio, ovvero quello per cui l’aumento per la recidiva non può superare il cumulo delle pene dei precedenti reati.
La decisione della Cassazione sulla recidiva e pena sospesa
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che la difesa confondeva l’estinzione del reato con l’eliminazione degli effetti penali della condanna.
Il punto centrale della decisione è un principio consolidato nella giurisprudenza: la sospensione condizionale della pena, pur portando all’estinzione del reato se il condannato rispetta le condizioni per il periodo previsto, non cancella la condanna stessa dal casellario giudiziale né elimina i suoi effetti penali. Tra questi effetti rientra proprio la possibilità che quella condanna venga considerata per contestare la recidiva in caso di commissione di un nuovo reato.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri giuridici fondamentali. In primo luogo, ha confermato la correttezza dell’operato del giudice dell’esecuzione, il quale aveva già applicato il limite massimo all’aumento di pena per la recidiva, stabilito dall’art. 99, comma sesto, del codice penale. Questo articolo impone un tetto invalicabile, garantendo che l’incremento sanzionatorio non sia sproporzionato.
In secondo luogo, e in risposta diretta al motivo del ricorso, la Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata (in particolare, la sentenza n. 5412 del 2019). Questa giurisprudenza afferma che l’estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale non elimina gli effetti penali della condanna. Di conseguenza, quella condanna deve essere tenuta in considerazione ai fini della recidiva. Pertanto, la richiesta di escludere le condanne a pena sospesa dal calcolo era priva di fondamento giuridico.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione ribadisce un concetto cruciale: ottenere la sospensione condizionale della pena è un beneficio, non un’assoluzione. La condanna rimane e può avere conseguenze future, specialmente in termini di recidiva e pena sospesa. Chi ha beneficiato di una pena sospesa deve essere consapevole che una futura condotta illecita verrà giudicata più severamente proprio in virtù di quel precedente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, a conferma della manifesta infondatezza delle sue pretese.
Una condanna per la quale ho ottenuto la pena sospesa conta ai fini della recidiva se commetto un nuovo reato?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, la quale deve essere considerata per contestare la recidiva.
Esiste un limite all’aumento di pena per la recidiva?
Sì. L’articolo 99, comma sesto, del codice penale stabilisce che l’incremento sanzionatorio per la recidiva non può superare il cumulo delle pene derivanti dalle precedenti condanne. Si tratta di un limite assoluto e inderogabile.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione ritenuto ‘manifestamente infondato’?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43504 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43504 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME CONCETTO nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore lamenta vizio di motivazione del provvedimento del Giudice dell’esecuzione impugnato, con cui si è rideterminata la pena inflitta al ricorrente dalla Corte di appello di Catania in data 17/11/2021 in anni undici, mesi sei e giorni venti di reclusione, non considerando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la recidiva non può essere contestata con riguardo alle condanne a pena sospesa e a quelle per le quali sia intervenuta estinzione per decorso del tempo – sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.
Invero, la Corte di appello di Catania, quale giudice dell’esecuzione, correttamente, in accoglimento della richiesta nell’interesse di COGNOME, ha rideterminato la pena, facendo applicazione del principio secondo cui costituisce pena illegale l’incremento sanzionatorio per la recidiva in misura eccedente il cumulo delle pene derivanti da precedenti condanne, in quanto il disposto di cui all’art. 99, comma sesto, cod. pen. pone un limite assoluto e inderogabile alla sanzione irrogabile in concreto (Sez. 2, n. 21426 del 15/03/2023, RAGIONE_SOCIALE Barbera, Rv. 284716).
La difesa nel lamentare in questa sede la mancata rideterminazione della pena con esclusione delle condanne a pena sospesa, trascura che è principio consolidato quello secondo cui l’estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva (Sez. 3 , n. 5412 del 25/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278575).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.