Recidiva e Pena: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Un’ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, specialmente quando questi vertono su aspetti discrezionali del giudice di merito come la valutazione della recidiva e pena. Nel caso esaminato, un ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati giudicati manifestamente infondati e non confrontati con la puntuale motivazione della sentenza impugnata. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Caso: La Condanna per Resistenza
La vicenda processuale ha origine dalla conferma, da parte della Corte d’appello di Napoli, della responsabilità penale di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre specifici motivi.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha contestato la sentenza d’appello lamentando:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla recidiva: Si contestava il modo in cui i giudici avevano ritenuto la recidiva reiterata.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si lamentava che le attenuanti generiche, pur concesse, non fossero state applicate nella loro massima estensione.
3. Eccessività della pena: L’imputato riteneva la pena inflitta sproporzionata.
Le Motivazioni della Cassazione: Analisi della Recidiva e Pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando punto per punto le doglianze dell’imputato e qualificandole come manifestamente infondate. Vediamo nel dettaglio le motivazioni della Suprema Corte.
La Corretta Valutazione della Recidiva
Sul primo punto, la Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva ampiamente e correttamente motivato la decisione di considerare la recidiva. I giudici di merito avevano infatti fatto riferimento ai precedenti penali a carico dell’imputato, ritenendoli chiari indicatori della sua personalità criminosa. La critica mossa nel ricorso, secondo la Cassazione, non si confrontava con queste specifiche argomentazioni, risultando generica e infondata.
Il Bilanciamento delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato “mal posto”. La Corte ha sottolineato che le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) erano state effettivamente concesse. Il vero punto di contestazione avrebbe dovuto essere il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti e l’aggravante della recidiva. Tuttavia, anche su questo aspetto, i giudici di secondo grado avevano confermato il bilanciamento operato in primo grado, basandosi proprio sulla recidiva e sulla personalità dell’imputato. Questa valutazione, essendo congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
La Congruità della Pena Inflitta
Infine, riguardo alla presunta eccessività della pena, la Cassazione ha evidenziato un errore di fondo nel ricorso. L’imputato lamentava una pena non pari al minimo edittale, ma la pena di sei mesi inflitta corrispondeva esattamente al minimo previsto dalla legge per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Pertanto, anche questo motivo era palesemente infondato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: per essere ammissibile, un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre genericamente le proprie tesi, ma deve confrontarsi criticamente e puntualmente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare. La valutazione di elementi come la recidiva e pena, quando supportata da una motivazione logica e coerente da parte del giudice di merito, non è facilmente scalfibile in sede di legittimità. La decisione conferma che un ricorso basato su motivi pretestuosi o palesemente infondati conduce non solo all’inammissibilità, ma anche alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, i quali non tenevano conto della motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione ha annullato la valutazione sulla recidiva?
No, la Corte ha confermato che la Corte d’appello aveva motivato adeguatamente la decisione di considerare la recidiva reiterata, basandosi sui precedenti penali dell’imputato che ne dimostravano la personalità criminosa.
La pena di sei mesi è stata considerata eccessiva?
No, la Corte ha chiarito che la pena di sei mesi corrisponde al minimo edittale previsto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), e quindi la doglianza era infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9785 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9785 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 17/09/1973
avverso la sentenza del 28/03/2023 emessa dalla Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, ha confermato la responsa NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all’eccess pena inflitta.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, che per hanno tenuto conto della motivazione contenuta in sentenza.
Sul primo motivo: la Corte di appello ha motivato le ragioni per cui ha ritenuto di consi recidiva reiterata, dando conto dei precedenti penali risultanti a carico dell’imputato, della sua personalità criminosa.
Sul secondo motivo: il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze at generiche nella loro massima estensione, ma il motivo è mal posto perché le attenuanti di c 62-bis cod. pen. sono state concesse e ciò che andava semmai contestato era il bilancia effettuato tra le circostanze, bilanciamento che, peraltro, i giudici di secondo grado han di confermare in considerazione della ritenuta recidiva e della personalità dell’imputato, questa non oggetto di critica in sede di legittimità, in quanto congruamente motivata.
Sul terzo motivo: il ricorrente lamenta che la pena inflitta non sia pari al minimo editta tiene conto che la pena di sei mesi applicata corrisponde proprio al minimo edittale pre reato di resistenza di cui all’art. 337 cod. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 febbraio 2025