Recidiva: Perché il Passato Criminale Pesa sulla Pena Finale
L’ordinanza n. 2398 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul concetto di recidiva e sulla sua applicazione nel calcolo della pena. La Suprema Corte ha ribadito che la valutazione di questa aggravante si basa esclusivamente sul percorso criminale del reo e sulla sua dimostrata pericolosità, rendendo irrilevante la condotta tenuta dopo la commissione del reato. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i principi in gioco.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte di Appello di Firenze per il reato di tentata rapina. La difesa contestava la sentenza su due punti principali. In primo luogo, censurava la decisione dei giudici di merito di aver riconosciuto la sussistenza della recidiva, un’aggravante legata alla commissione di nuovi reati da parte di chi è già stato condannato. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuità.
La Corte territoriale aveva motivato la sussistenza della recidiva richiamando la biografia criminale del ricorrente, caratterizzata da numerosi precedenti, anche recenti, che dimostravano una sua accresciuta capacità a delinquere.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Recidiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno confermato in toto l’impostazione della Corte di Appello, fornendo una spiegazione chiara e netta sul fondamento e la funzione della recidiva nel nostro ordinamento.
Secondo la Suprema Corte, il motivo relativo alla recidiva era privo di fondamento. La decisione della Corte territoriale di considerare l’aggravante era corretta, in quanto basata su elementi concreti: la biografia criminale dell’imputato e i suoi precedenti penali, che delineavano un quadro di crescente pericolosità sociale. Allo stesso modo, è stata respinta la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno lieve.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la recidiva trova la sua giustificazione nel percorso criminale pregresso dell’agente e nella “ingravescente pericolosità” che la reiterazione degli illeciti dimostra. Si tratta di una valutazione ancorata al passato del reo e alla sua personalità criminale, così come si è manifestata fino al momento del nuovo reato. Per questo motivo, la condotta tenuta successivamente ai fatti per cui si procede è del tutto irrilevante ai fini della configurabilità dell’aggravante. Eventuali comportamenti positivi post-reato potranno essere considerati dal giudice in un’altra fase, quella della dosimetria della pena, ovvero nella determinazione concreta della sanzione da applicare, ma non possono neutralizzare il dato oggettivo di un passato criminale.
Per quanto riguarda l’attenuante del danno di lieve entità (art. 62 n. 4 cod.pen.), la Cassazione ha ricordato il suo consolidato orientamento giurisprudenziale. Affinché tale attenuante possa essere riconosciuta, non basta guardare al mero valore economico della cosa sottratta, ma è necessario valutare il pregiudizio complessivo arrecato alla vittima con l’intera azione criminosa. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente escluso l’attenuante sulla base di questa valutazione complessiva.
Infine, la Corte ha sottolineato l’impossibilità di rivedere in sede di legittimità il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti effettuato dai giudici di merito, specialmente in assenza di nuovi elementi che possano giustificare una diversa ponderazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine del diritto penale: la recidiva è un’aggravante che guarda al passato per valutare la pericolosità attuale del reo. La biografia criminale di un individuo è un fattore determinante che il sistema giudiziario non può ignorare. La decisione della Cassazione conferma che, mentre il percorso di ravvedimento è auspicabile e può avere un peso nella quantificazione finale della pena, non può annullare la gravità intrinseca rappresentata dalla perseveranza nel commettere reati. Questa pronuncia serve da monito, sottolineando che la reiterazione di condotte illecite comporta una valutazione di maggiore severità da parte dell’ordinamento giuridico.
La condotta tenuta dopo aver commesso un reato può cancellare la recidiva?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la condotta successiva al reato non rileva ai fini dell’integrazione della recidiva. Questa si fonda sul percorso criminale dell’agente e sulla sua accresciuta pericolosità, dimostrata dalla reiterazione degli illeciti.
Come viene valutata l’aggravante della recidiva?
La recidiva viene valutata sulla base della biografia criminale del reo, inclusi i precedenti penali, anche recenti. Questi elementi sono considerati dimostrativi di un’accresciuta capacità criminale e di una pericolosità ingravescente.
Perché non è stata concessa l’attenuante del danno di lieve entità?
L’attenuante non è stata concessa perché, secondo la giurisprudenza costante, la sua valutazione non si limita al valore della cosa sottratta, ma deve considerare il pregiudizio complessivo arrecato alla vittima con l’intera azione criminosa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2398 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2398 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 4/2/2022
-dato atto del regolare avviso alle parti;
-sentita la relazione della Consigliera NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pisa in data 19/7/2018, riqualificato il fatto ascritto ai sens artt. art. 56,628 cod.pen., determinava la pena nella misura di anni uno di reclusione ed eur 280,00 di multa.
Il primo motivo che censura la ritenuta sussistenza della recidiva è manifestamente infondato. La Corte territoriale a pag. 5 ha spiegato le ragioni che fondano la ravvisabil dell’aggravante soggettiva, richiamando la biografia criminale del ricorrente, segnata d plurimi precedenti, anche recenti, dimostrativi di un’accresciuta capacità criminale del reo. La condotta successiva al reato, di cui la difesa lamenta la mancata considerazione, non rileva ai fini dell’integrazione della recidiva, la quale trova fondamento e giustificazione nel per criminale dell’agente e nell’ingravescente pericolosità dimostrata dalla reiterazione de illeciti, valutazione impermeabile alle vicende successive ai fatti giudicati, destinate a re nella dosimetria della pena.
Parimenti destituite di pregio risultano le doglianze relative all’omesso riconosciment dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., avendo la sentenza impugnata fatto corrett applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità second cui la circostanza postula la irrisorietà del danno ed è’ inoltre, necessario considerare, oltr valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato c l’azione criminosa (Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Rv. 260201-01; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep.2021, Rv. 280615-01).
I giudici d’appello hanno, altresì, chiarito (pag. 5) l’impossibilità di rivisitare il g bilanciamento tra la recidiva e le circostanze ex art. 62 bis cod.pen., riconosciute dal pr giudice “generosamente”, in assenza di elementi che ne attestassero e la meritevolezza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
La Consigliera estensore
Il Presidente