Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20011 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Frosinone il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 12/09/2023 dalla Corte d’Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria di replica del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/09/2023, la Corte d’Appello di Roma ha parzialmente riformato (applicando l’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, mitigando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando
nel resto) la sentenza i condanna Ila pena di giustizia emessa dal Tribunale Frosinone, in data 17/01/2023, la quale COGNOME NOME NOME COGNOME NOME.:ttiow erano stati condannati alla pena4di giustizia in relazione al delitto di i detenzione di sostanze stupefacenti come meglio rispettivamente precisato ai cap loro ascritti.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena applicata. Si censura il riferimento al precedente a carico del ricorrente (u argomento esplicitato) in quanto il Tribunale, con decisione non impugnata dall’Accusa, non aveva applicato alcun aumento per la recidiva che aveva quindi implicitamente disapplicato. Si censura inoltre la motivazione nella parte in aveva ricondotto al COGNOME la droga trovata nella disponibilità della COGNOME.
Ricorre per cassazione la COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità. Si censura la sentenza per aver rite sussistere un concorso ex art. 110 cod. pen. (avendo la COGNOME custodito la droga per conto del COGNOME) nonostante il capo di accusa non avesse fatto alcun riferimento al concorso, con conseguente violazione del principio di correlazion tra accusa e sentenza. Si evidenzia altresì il carattere neutro della spon consegna ai Carabinieri, da parte della COGNOME, dello stupefacente presente in casa.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO Generale sollecit una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, evidenziandone la manifes infondatezza.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G. e insiste per l’accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Manifestamente infondate sono le doglianze proposte nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE.
Quanto al primo profilo sollevato dal ricorrente, deve qui richiamarsi l’indiri interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di commisurazione della pena, l’esclusione della recidiva non è incompatibile con il diniego d concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche nella misura massima possibile a causa de precedenti penali dell’imputato, in quanto i predetti precedenti rilevano sia a della commisurazione della pena, sia al fine della valutazione della persiste pericolosità dell’imputato» (Sez. 3, n. 45528 del 15/03/2018, P., Rv. 273963
01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il richiamo del precedente a carico del COGNOME appare del tutto idoneo a supportare la valutazione della Corte di non concedere le attenuanti generiche nella loro massima estensione.
Priva di qualsiasi consistenza appare poi l’ulteriore censura prospettata, avendo la Corte territoriale posto in evidenza – senza alcuna contestazione da parte del ricorrente – che il COGNOME aveva rivendicato come proprio lo stupefacente rinvenuto presso la COGNOME. È il caso di precisare, peraltro, che la scelta della pubblica Accusa (ovviamente non censurabile in questa sede) è stata quella di contestare, a ciascun imputato, la detenzione dello stupefacente rinvenuto nelle rispettive abitazioni.
Anche il ricorso della COGNOME è manifestamente infondato.
L’affermazione della penale responsabilità della ricorrente, per la consapevole detenzione della droga presente nella sua abitazione al momento dell’accesso degli operanti, è stata non illogicamente motivata con il fatto che, alla vista di questi ultimi, è stata la stessa COGNOME a consegnare spontaneamente lo zaino con la droga.
La mancata contestazione del concorso del COGNOME nella predetta detenzione non risulta aver minimamente leso le prerogative difensive, tenuto conto che la COGNOME non ha in alcun modo negato di essere a conoscenza del contenuto dello zaino in suo possesso. Né può sostenersi che la già citata rivendicazione della proprietà della droga da parte del COGNOME, in sede di dichiarazioni spontanee, sia circostanza idonea a modificare apprezzabilmente la posizione della COGNOME, dal momento che la sua consapevole detenzione, come detto motivata non illogicamente dai giudici di merito, non è stata oggetto di confutazione alcuna da parte della difesa.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 27 febbraio 2023
Il Consiglie GLYPH stensore
Il Presidente