Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25750 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25750 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SANT’ANASTASIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza Tribunale di Nola che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, DPR n.
L’esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in o applicazione della recidiva, al bilanciamento RAGIONE_SOCIALE attenuanti con la recidiva e al della pena.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l’ onere motiv ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all’ap dell’idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto riferimento al fatto che l’imputato, al momento della commissione dell reato per cui risultava gravato da plurimi precedenti, anche specifici, e non aveva mostr attenuazione della capacità criminale, ma aveva continuato a perpetrare la medesima c senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo: l’ulteri di spaccio, dunque, dimostra ampiamente come il COGNOME fosse dedito alla commissione dimostrando una spiccata capacità criminale. Relativamente, poi, al giudizio i bila deve ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al s legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e s da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguat irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18103/2010) Rv. 2 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017) Rv. 270450 – 01). La motivato il giudizio di equivalenza considerando, in modo congruo e non illogico, che l personalità dell’imputato, stabilmente dedito al compimento di reati, non fosse merite applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Quanto alla pena, la pronuncia impugnata valorizza, richiamando l’art. 133 cod. rammentato inoltre che l’esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l’ade pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò val giudice di appello il quale – pur non dovendo trascurare le argomentazioni dell’appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolari sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decis implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confuta
sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, COGNOME), essendo, invece, ne una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la p gran lunga superiore alla misura media di quella e (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 – 01). Nel caso di specie, la pena, definita in anni uno di reclusione ed €.200 certamente contenuta al di sotto del medio edittale.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente. al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ind dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024