Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46163 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46163 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, per il ricorrente, insiste per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN IFATTO
La pronunzia impugnata è stata deliberata il 14 dicembre 2022 dalla Corte di appello di Lecce, che – quale Giudice del rinvio dopo annullamento della prima sezione penale di questa Corte quanto al trattamento sanzioNOMErio – ha ridotto la pena inflitta a NOME COGNOME, condanNOME per tentato omicidio, porto di arma comune da sparo e vendita di stupefacenti.
L’annullamento della prima sezione penale ha riguardato, in particolare:
-il riconoscimento della recidiva, secondo la sentenza rescindente non giustificato alla luce dei canoni valutativi individuati dalla giurisprudenza di legittimità;
-la reformatio in peius in cui era incorsa la Corte di appello allorché aveva ritenuto che l’aumento per la continuazione con il porto di arma comune da sparo individuato dal Giudice di prime cure fosse di sei mesi di reclusione – peraltro erroneamente imputandolo alla recidiva, per cui vi era stato già altro, autonomo aumento – mentre era stato di mesi cinque e giorni dieci di reclusione;
-l’aumento per la continuazione per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, quantificato in un anno e sei mesi di reclusione, a fronte di un minimo edittale di sei mesi di reclusione, senza dotare questa statuizione di una specifica motivazione.
La Corte di appello, in sede di rinvio, ha:
-confermato la sentenza di primo grado quanto al riconoscimento della recidiva;
-determiNOME la pena in aumento per il reato di cui al capo b) in mesi cinque e giorni dieci di reclusione;
-ridetermiNOME la pena in aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il reato di cui all’ad 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, in mesi nove di reclusione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando un unico motivo, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma del riconoscimento della recidiva e in ordine alla quantificazione dell’aumento ex art. 81 comma 2, cod. pen. per il reato di cui al capo d).
Quanto al primo aspetto, il ricorrente sostiene che la lettura del certificato penale evidenzia che i precedenti per rapina e contrabbando risalgono a più di venti anni prima, il precedente in materia di traffico di stupefacenti a quattordici anni prima e la simulazione di reato a sei anni prima. Inoltre — si legge pure nel ricorso – è stata valorizzata la gravità della condotta in sé, piuttosto che porla in collegamento con i fatti già giudicati.
In ordine all’aumento per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, determiNOME in mesi nove di reclusione, la Corte di appello avrebbe nuovamente errato in quanto, spiegando che aveva inflitto una pena di poco superiore al minimo edittale, avrebbe mostrato di non essersi avveduta che non si trattava di un’autonoma determinazione, ma di un aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La doglianza che attiene al riconoscimento della recidiva è manifestamente infondata, dal momento c:he la Corte di appello ha reso una motivazione esemplare, individuando il fil rouge che lega le vecchie condanne in particolare quella ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990 – ai nuovi addebiti, sia quello omologo, sia il tentato omicidio a mano armata, individuando quest’ultimo come la dimostrazione di un’evoluzione peggiorativa della propensione al crimine, manifestata dal fatto che, per risolvere questioni attinenti alla vendita di stupefacenti, l’imputato si era determiNOME ad usare la violenza, commettendo il grave fatto di cui è stato riconosciuto responsabile.
La Corte di merito, dunque, ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cu procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione dei reati sub iudice, escludendo che si tratti di ricaduta occasionale (Sez. u, n. 32318 del 30/3/2023, COGNOME; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, COGNOME; Sez. U, 35738 del 27/05/2010, COGNOME).
Quanto al secondo versante del ricorso – quello che attiene all’aumento per la continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen. – se è vero che la sentenza di appello registra un accenno al minimo edittale, ciò non è sufficiente per ritenere che la Corte di merito non si sia avveduta che si trattava non già di una determinazione autonoma, ma di un aumento in continuazione, giacché la premessa del ragionamento dei Giudici di appello è proprio che si tratti di un aumento a titolo di continuazione.
Dopodiché, quel che resta è il vaglio sul quantum dell’aumento, individuato in nove mesi di reclusione, rispetto al quale la Corte di merito ha offerto una motivazione più che adeguata, evidenziando che l’aumento riguardava un reato in sé composto da varie cessioni di droga, del tipo “pesante”, smercio attuato in maniera non occasionale ma in un contesto delinquenziale.
Il ricorso è quindi, in parte qua, infondato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/10/2023.