Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1580 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1580 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il 25/11/1993
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME NOMECOGNOME che contesta la correttezza della motivazione posta vbase della ritenuta recidiva ai sensi dell’art. 99 comma 4 cod.pen. è manifestamente infondato.
L’applicazione della recidiva è stata argomentata in modo congruo e corretto in diritto. Contrariamente all’assunto difensivo, la sentenza impugnata ha argomentato la maggiore pericolosità in capo all’imputato derivante dai numerosi precedenti penali anche di rilevante allarme sociale, commessi per ragioni di lucro da cui ha tratto elementi per ritenere la maggiore pericolosità del ricorrente.
Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell’ipotesi di recidiva reiterat prevista dall’art. 99, comma 5, cod. pen., (prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. Nell’enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado d offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello d omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Proprio con richiamo ai numerosi precedenti penali (cfr. pag. 2), i giudici del merito hanno ancorato il giudizio di maggiore pericolosità, sicchè, contrariamente all’assunto difensivo, hanno positivamente individuato e dato atto delle ragioni per operare l’aumento di pena previsto dalla menzionata aggravante.
Allo stesso modo il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente argomentato in ragione dell’assenza di elementi positivi di valutazione non rilevando ex se la confessione e dei precedenti penali.
Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a
delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Non di meno, il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità in presenza di congrua motivazione.
Ritenuto che è manifestamente infondato anche il terzo motivo che lamenta l’eccessività del trattamento sanzionatorio, argomentato sulla scorta dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. in ragione del quantitativo detenuto, dei profili di personalit sicchè lo scostamento di un anno da minimo edittale (art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e la determinazione della pena nella mediana risulta correttamente argomentato.
La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli rite più significativi. Motivazione tutt’altro che omessa e corretta sul piano del diritt dovendosi ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3 del 25/09/2013, COGNOME e altri, Rv. 258410).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2024
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