Recidiva e Tendenza a Delinquere: La Cassazione Chiarisce
Introduzione al Caso: Un Appello Respinto
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso emblematico in materia di recidiva e applicazione delle pene alternative. La vicenda riguarda un individuo che, poco dopo essere uscito dal carcere, ha commesso un nuovo reato. Il suo ricorso, volto a contestare la valutazione della sua pericolosità sociale e a ottenere la sostituzione della pena detentiva, è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione su come i giudici valutano la tendenza a delinquere di un soggetto, anche quando i reati commessi sono di natura diversa tra loro.
L’Analisi della Recidiva: Oltre la Tipologia del Reato
Uno dei motivi principali del ricorso si basava sulla presunta errata valutazione della recidiva. Il ricorrente sosteneva che il nuovo reato era differente da quello per cui era stato precedentemente condannato. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha confermato la linea del giudice di merito, evidenziando un principio fondamentale: la valutazione della tendenza a delinquere non si limita a un mero confronto tra la tipologia dei reati.
Le Motivazioni della Corte
I giudici hanno ritenuto la censura del ricorrente una semplice riproposizione di argomenti già adeguatamente respinti in appello. La Corte territoriale aveva correttamente messo in luce due fattori decisivi:
1. La vicinanza temporale: il nuovo crimine era stato commesso pochissimo tempo dopo la conclusione del precedente procedimento penale e, soprattutto, subito dopo la scarcerazione.
2. La violazione della fiducia: commettendo un nuovo reato, il soggetto aveva tradito la fiducia che l’ordinamento gli aveva concesso. Questo comportamento è stato interpretato come un chiaro indicatore di una ‘particolare tendenza a delinquere’.
Di conseguenza, anche se il titolo di reato era diverso, il quadro complessivo dimostrava una persistente inclinazione a violare la legge, giustificando pienamente il riconoscimento della recidiva.
La Negata Sostituzione della Pena e la Valutazione di Affidabilità
Il secondo motivo di ricorso contestava il rifiuto di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Anche su questo punto, la Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, confermando la validità delle argomentazioni della Corte d’Appello.
Le Conclusioni della Suprema Corte
La decisione di non concedere la misura alternativa si basava su una valutazione concreta dell’affidabilità del condannato. Il ricorrente era già gravato da numerosi precedenti penali e aveva dimostrato, con il suo comportamento, di non essere in grado di mantenere gli impegni assunti con la giustizia. La Corte ha quindi concluso che un soggetto che non rispetta la libertà concessagli dopo la detenzione, ricadendo immediatamente nel crimine, non offre garanzie sufficienti per poter accedere a benefici come il lavoro di pubblica utilità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, a conferma della solidità del ragionamento dei giudici di merito.
La recidiva può essere riconosciuta anche se il nuovo reato è diverso da quello precedente?
Sì, la Corte ha stabilito che la recidiva non dipende solo dalla natura del reato, ma può essere desunta da altri elementi, come la vicinanza temporale tra la fine di una pena e la commissione di un nuovo crimine, che dimostrano una particolare e persistente tendenza a delinquere.
Perché al ricorrente è stata negata la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità?
La sostituzione della pena è stata negata perché il ricorrente, gravato da numerosi reati e avendo commesso un nuovo illecito subito dopo la scarcerazione, era stato ritenuto un soggetto che aveva già dimostrato di non essere in grado di mantenere gli impegni assunti, risultando quindi inaffidabile.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito le questioni sollevate, ritenendo che il ricorso fosse una mera riproduzione di censure già adeguatamente analizzate e respinte dalla corte precedente (la Corte d’Appello), senza presentare validi motivi di diritto per una revisione della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15471 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla recidiva riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che, pu avendo messo in rilievo che il titolo di reato per cui era stata comminata una precedente c danna era differente, ha apprezzato come il nuovo reato fosse stato posto in essere poco tempo dopo la conclusione del procedimento penale, ragione che, unitamente alla violazione della fiducia che l’ordinamento gli aveva riconosciuto avendo commesso il reato immediatamente dopo essere uscito dal carcere, deponeva per una particolare tendenza a delinquere;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo attraverso COGNOME si censura la mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, avendo la decisione adeguata motivazione circa le ragioni che portavano a ritenere che il ricorrente, gravato numerosi reati, risultava soggetto che aveva già dimostrato di non poter mantenere gli impegni assunti;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024.