Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9951 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9951 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OSTIGLIA il 07/08/1985
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME GLYPH i ~1421. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator&NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME c concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva condannato il ricorrente al pena di giustizia in relazione ai reati di rapina impropria aggravata e l personali, commessi in danno di un autotrasportatore al quale riusciva a sottr il telefono cellulare.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva ed all’au di pena in continuazione.
Il ricorrente censura la motivazione della sentenza nella parte in cui non ha speso alcun argomento in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva, che aveva formato oggetto dell’atto di appello.
Inoltre, nel determinare l’aumento di pena per la continuazione tra i reati, la Corte ha fatto esclusivo riferimento alla regola prevista dall’art. 81, quarto comma, cod.pen., senza tuttavia avvedersi del fatto che il Tribunale aveva escluso la natura reiterata della recidiva, ritenendo sussistente soltanto la recidiva specifica, alla quale la regola richiamata non si attaglia.
Si dà atto che nell’interesse del ricorrente è stata depositata una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale, a fg. 7 della sentenza di primo grado, a fronte della contestazione della recidiva reiterata e specifica, aveva ritenuto sussistente soltanto la recidiva specifica.
Nel secondo motivo dell’atto di appello, l’imputato aveva chiesto l’esclusione della recidiva ed un più contenuto aumento di pena a titolo di continuazione.
La Corte di appello, non solo non ha esplicitamente affrontato la prima doglianza, ma, a proposito dell’aumento di pena in continuazione, ha fatto esclusivo riferimento a quanto previsto dall’art. 81, quarto comma, cod.pen., ritenendo di essere in presenza della recidiva reiterata e specifica originariamente contestata, alla quale si riferisce la norma appena citata.
Ne consegue che la motivazione, per un verso è carente e, per altro verso, errata, in quanto non ha tenuto conto della statuizione del Tribunale a proposito della recidiva, che non poteva consentire, una volta ritenuto trattarsi di recidiva solo specifica, di applicare la norma di cui all’art. 81, quarto comma, cod.pen. nel suo richiamo interno all’art. 99, quarto comma, cod.pen.
Per queste ragioni – e con assorbimento di ogni altra argomentazione, anche in relazione al contenuto della memoria – al fine di consentire un adeguato esame di merito delle due questioni poste con l’atto di appello, la sentenza deve essere annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla recidiva e , al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso, il 28/01/2025.