Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19563 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19563 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Cagliari avverso la sentenza del 16/03/2023 della Corte di appello di Cagliari.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 marzo 2023 la Corte di appello di Cagliari, confermava, quanto all’imputato NOME COGNOME, quella del Tribunale di Cagliari in data 8 novembre 2021, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza nei confronti di pubblico ufficiale commesso il 3 aprile 2013 e lo aveva condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, alla pena di mesi sei di reclusione. In particolare, la Corte ha disatteso il motivo di
appello relativo alla insussistenza della contestata recidiva reiterata e infraquinquennale e alla conseguente intervenuta prescrizione, rilevando che l’imputato era stato condannato con tre distinte sentenze di applicazione pena: la prima nel 1998 per furto aggravato; la seconda nel 2000, per fatti di riciclaggio commessi nel 1997 e la terza nel 2006, per delitti di associazione e traffico di sostanze stupefacenti, commessi in periodo anteriore al 2001. Riteneva quindi che nel quinquennio previsto dall’art. 445 cod. proc. pen. COGNOME avesse commesso (riportando condanna) vari delitti ex d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con ciò pregiudicando l’estinzione dei precedenti reati definiti con applicazione pena e dei derivanti effetti penali.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, censurando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la recidiva reiterata, la cui esclusione comporterebbe l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione ancor prima della pronuncia della sentenza che ha definito il primo grado di giudizio. La recidiva reiterata non poteva essere contestata sin dall’origine, in quanto all’epoca del commesso reato l’unico precedente valutabile era costituito dalla sentenza emessa il 21 settembre 1998.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso dell’imputato è manifestamente infondato e pertanto inammissibile.
Nel disattendere i rilievi difensivi circa la insussistenza della recidiv reiterata e la conseguente prescrizione del reato, la Corte di appello fa riferimento all’iscrizione relativa ad una sentenza di applicazione pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. in data 21 settembre 1998 per un reato di furto commesso il 20 settembre 1998, nonché ad altra sentenza di applicazione pena del 17 luglio 2006 per reati in materia di stupefacenti commessi in data anteriore e prossima all’anno 2001.
Le censure del ricorrente muovono dall’errato presupposto che l’effetto estintivo del reato previsto dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. sia precluso soltanto laddove l’imputato commetta, nel quinquennio, altro delitto della stessa indole. Tale interpretazione contrasta, all’evidenza, con il dato letterale della
disposizione che richiede il requisito della stessa indole esclusivamente per le contravvenzioni, per come si ricava dalla presenza della disgiuntiva “ovvero” che il legislatore ha volutamente inserito tra tali due diverse categorie di reati propri al fine di ricomprendere la commissione di qualunque tipo di delitto tra le ipotesi ostative all’effetto estintivo (Sez. 2, n. 35191 del 22/05/2018, COGNOME, Rv. 273453; Sez. 1, n. 30011 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260285; Sez. 1, n. 262 del 06/12/2007, dep. 2008, Malizia, Rv. 238772). Si è infatti precisato che, trattandosi dei medesimi requisiti richiesti dall’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, anche nel caso disciplinato dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il requisito della identità dell’indole che deve caratterizzare l’ulteriore reato è richiesto dal norma esclusivamente con riguardo alle contravvenzioni e non anche ai delitti, la cui commissione nel termine previsto integra sempre la causa ostativa alla declaratoria di estinzione.
Avendo, pertanto, l’imputato commesso altri delitti nel quinquennio per come specificamente evidenziato dalla Corte territoriale, le precedenti condanne a pena patteggiata sono state correttamente apprezzate ai fini della ricorrenza dei presupposti oggettivi per l’applicazione della recidiva qualificata, con conseguente spostamento del termine prescrizionale.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024