Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 231 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 231 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE DI APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato NOME per i delitti di cui agli artt. 497-bis, 477482 cod pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, applicando, in relazione a quest’ultimo delitto, la contestata recidiva specifica.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un unico motivo, deduce l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione.
Rappresenta che: in relazione al reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, i giudici di merito avevano applicato la contestata recidiva specifica; l’unico precedente a carico dell’imputato, tuttavia, era relativo a una sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile in data 8 novembre 2008; erano trascorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza del 2008, senza che l’imputato commettesse altri delitti; gli effetti penale della sentenza d patteggiamento, pertanto, dovevano considerarsi completamente venuti meno; il reato oggetto del presente procedimento era stato commesso il 28 Maggio 2021.
Palese, pertanto, a parere del ricorrente, sarebbe l’errore nel quale erano incorsi i giudici di merito nell’applicare la recidiva, atteso che gli effetti finali sentenza del 2008 sarebbero completamente venuti meno.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
Dal certificato del casellario giudiziale, emerge che, effettivamente, l’unico precedente a carico dell’imputato era relativo a una sentenza di patteggiamento del 1° ottobre 2008, divenuta irrevocabile 1’8 novembre 2008, con la quale era stata applicata all’imputato la pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
Gli effetti penali di quella sentenza, trascorsi cinque anni dal suo passaggio in giudicato senza che l’imputato commettesse altri delitti, pertanto, ai sensi dell’art 445, comma 2, cod. proc. pen., devono considerarsi estinti.
Al riguardo, occorre ricordare che «l’estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., opera “ipso iure” e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione, sicchè non può tenersi conto di tale reato ai fini della contestazione della recidiva>> (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, Raccuia, Rv. 282515; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016; Mandri, Rv. 266120).
I giudici di merito, pertanto, non avrebbero dovuto applicare la recidiva, erroneamente contestata dal Pubblico ministero.
La sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva, deve essere annullata, con rinvio per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 27/09/2022.