Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8164 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8164 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. Biancavilla il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 7 luglio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, escluso l’aumento sanzionatorio per la contestata recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche, ha applicato a NOME COGNOME la pena di anni tre, mesi sei di reclusione e 12.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, T.U. stup. per aver illecitamente detenuto sostanza stupefacente di tipo cocaina.
Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con unico motivo, la nullità della sentenza in relazione all’art. 99 cod. pen. per essere stata ritenuta sussistente la contestata recidiva, sia pur con esclusione degli effetti sanzionatori, mentre l’accordo concluso tra le parti prevedeva la radicale esclusione della recidiva, in quanto fondata su una precedente condanna rispetto alla quale era intervenuta declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente impossibilità di fondare sulla stessa una contestazione di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va in primo luogo osservato che il ricorso è ammissibile pur a seguito della “novella” attuata con art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, che, introducendo nel codice di rito l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in parziale deroga al generale disposto di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., prevede che contro la sentenza di patteggiamento possa essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erron qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura sicurezza».
Oltre alla violazione della legge penale, la censura mossa in ricorso evidenza, infatti, un difetto di correlazione tra la concorde richiesta avanzata dalle parti e la sentenza con riguardo all’esclusione della recidiva ed il ricorrente allega il suo interesse ad evitare il passaggio in giudicato di una condanna che attesti la sussistenza di una circostanza aggravante che potrebbe comportare conseguenze negative, sia in fase di esecuzione della pena, sia con riguardo alla qualificazione del condannato come recidivo (cfr., sul punto, Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022, COGNOME, Rv. 283259; Sez. 1, n. 35429 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 261453). Del resto, secondo l’orientamento di questa Corte – nella specie
i
affermato in tema di estinzione della pena per decorso del tempo con riguardo alla verifica della condizione ostativa di cui all’art. 172, comma settimo, cod. pen. – non è consentito al giudice dell’esecuzione di sindacare l’esistenza della recidiva in presenza di un accertamento positivo compiuto in sede di cognizione (Sez. 1, n. 20496 del 08/04/2015, Migliore, Rv. 263609).
Ciò premesso sull’ammissibilità del ricorso, reputa il Collegio che lo stesso sia fondato.
L’accesso agli atti, imposto dalla natura della doglianza, ha consentito di verificare che l’accordo sulla pena concluso tra le parti prevedeva che fosse “esclusa la contestata recidiva”.
La chiara formulazione della richiesta – peraltro argomentata dal ricorrente, che allega certificato del casellario, quale dovuta conseguenza rispetto alla declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna che aveva giustificato la contestazione della recidiva, in quanto conseguente all’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47, comma 12, ord. pen., (cfr. Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688) – imponeva al giudice, salva, ovviamente, la possibilità di respingerla nel caso di ritenuta non condivisibilità, di escludere la sussistenza della contestata circostanza aggravante. L’aver, in sentenza, “escluso l’aumento sanzionatorio per la contestata recidiva” deve infatti essere interpretato quale mero esercizio della discrezionale possibilità di non applicare l’aumento rispetto ad una recidiva i cui presupposti fattuali di sussistenza sono invece stati implicitamente riconosciuti. Che in tal modo vada interpretata la statuizione diversamente da quanto ritenuto dal AVV_NOTAIO generale nelle sue conclusioni si ricava anche dalla motivazione (contestuale) della sentenza, nella quale non solo non viene argomentata l’esclusione della circostanza aggravante, ma viene distorto il tenore della stessa concorde richiesta avanzata sul punto dalle parti, essendo stata questa erroneamente riportata, diversamente da quanto risultante dagli atti nei termini più sopra precisati, nel senso della “esclusione dell’aumento sanzionatorio per la contestata recidiva”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, ufficio g.i.p.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.
Così deciso il 16 febbraio 2024.