Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50468 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50468 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARGENTI NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste ha applicato ad NOME la pena da questi concordata con il pubblico ministero in riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta semplice documentale e truffa continuata, tutti aggravati dalla recidiva infra qui nquen na le.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando due motivi con i quali deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto in merito al riconoscimento della contestata recidiva, di cui lamenta l’insussistenza, nonché l’illegalità della pena applicata. Osserva in proposito il ricorrente come in realtà dal casellario dell’NOME risulterebbero sol due condanne ad oggetto, la prima, delle contravvenzioni e, la seconda, il delitto di lesioni colpose gravi. Tutti i reati menzionati sarebbero dunque inidonei a costituire, ai sensi dell’art. 99 c.p.p., il presupposto per la contestazione e l’applicazione della recidiva. Conseguentemente la pena applicata dal giudicante deve per il ricorrente considerarsi illegale nella parte all’aumento disposto su quella base in ragione del riconoscimento della recidiva invece insussistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.
Il Collegio intende infatti dare seguito al principio affermato da Sez. 5, n. 11253 del 13/01/2023, Caradente, Rv. 284305. per cui non può essere dedotta con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. l’erronea applicazione della recidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto.
2.1 Ed infatti, come osservato nella citata pronunzia, la qualificazione giuridica attiene alla riconducibilità del fatto contestato (comprensivo anche delle circostanze) alla fattispecie astratta ed il controllo su di essa e pertanto, non può che riguardare il solo riscontro dell’astratta corrispondenza del fatto descritto nell’imputazione alla fattispecie legale ritenuta in sentenza. Nei casi, come quello in esame, in cui il ricorrente contesta i presupposti per l’applicazione della recidiva, non viene in questione la qualificazione giuridica della circostanza, ma la sussistenza degli elementi in fatto che ne giustificano l’applicazione. Con riferimento alla recidiva, a rigore, ” giudice del patteggiamento” può incorrere in un errore di qualificazione giuridica solo
quando applichi una recidiva non contestata oppure ritenga sussistente una tipologia di recidiva diversa da quella contestata, coerentemente con il consolidato insegnamento di questa Corte per cui, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui la stessa risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (ex multis Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971).
2.2 Va poi evidenziato che il contrario orientamento (Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277214), cui si ispira il ricorrente, richiama una pronuncia di questa Corte (Sez. 2, n. 36 del 15/12/2010, dep. 2011, Viola, Rv. 249488), risalente a epoca anteriore alla novella del 2017, che, tuttavia, era relativa a un’ipotesi in cui il giudi aveva applicato una recidiva che non era stata mai contestata. In quella stessa sentenza – in linea con quanto qui sostenuto – viene invece affermato che «nell’ambito della qualificazione del fatto vanno anche considerate le circostanze effettivamente riconosciute e il giudice, chiamato a sindacare la legittimità dell’accordo intervenuto tra le parti, deve tenere conto delle circostanze effettivamente contestate, tale controllo sostanziandosi nella correttezza della qualificazione giuridica del fatto mediante il riscontro dell’astratta corrispondenza della fattispecie legale prospettata». La censura del ricorrente, pertanto, censurando non la qualificazione giuridica della circostanza, ma la sussistenza degli elementi in fatto che ne giustificano l’applicazione, non è dunque tra quelle deducibili con l’impugnazione della sentenza di patteggiamento.
Manifestamente infondata è invece l’ulteriore doglianza proposta con il ricorso ad oggetto l’asserita illegalità della pena applicata e calcolata anche tenendo conto della recidiva contestata, atteso che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la pena è illegale esclusivamente quando la sanzione applicata dal giudice sia di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittal indicati dalla stessa (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818; Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280539). Evenienza che non ricorre nel caso di specie, posto che l’aumento di pena disposto per la recidiva rientra ampiamente nei limiti edittali previsti dall’art. 99 c.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9/11/2023