Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12385 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12385 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME (c.u.i. CODICE_FISCALE) nato in ALBANIA il 28/11/1994
avverso la sentenza del 25/06/2024 della Corte d’appello di Milano udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 gennaio 2024 il Tribunale di Milano, in rito abbreviato, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha condannato NOME COGNOME alla pena di 8 mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 13, comma 13, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essere rientrato senza autorizzazione nel territorio dello Stato, da cui era stato espulso mediante accompagnamento alla frontiera, fatto accertato il 29 novembre 2023.
Con sentenza del 25 giugno 2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revocata l’espulsione del condannato a pena espiata, ha confermato per il resto la sentenza di primo grado.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione di legge, perchŁ il giudice del merito ha riconosciuto l’esistenza della recidiva semplice in relazione alla rilevanza della condanna del Tribunale di Sondrio del 28 giugno 2017, irrevocabile il 18 ottobre 2017, ma il reato oggetto di questa condanna era estinto ex art. 445 cod. proc. pen. per decorso del termine quinquennale senza commissione di ulteriori delitti; essa, pertanto, non era una base giuridica per il riconoscimento della recidiva, l’estinzione opera ipso iure , e, pertanto, non c’era bisogno che fosse dichiarata dal giudice.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sia perchØ questa Ł stata negata in ragione della precedente condanna che, come detto, era estinta, sia perchØ essa Ł stata negata per il possesso di oggetti rinvenuti sulla persona dell’imputato (una torcia, dei guanti), che, in realtà, sono oggetti in libera vendita da cui non si può trarre alcuna indicazione della volontà di commettere reati. L’esclusione della particolare tenuità Ł in contrasto, inoltre, con la decisione dei giudici del merito di concedere le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Inoltre, l’inosservanza della norma penale ha impedito all’imputato di godere quantomeno delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Il difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nel primo motivo ed infondato nel secondo.
In ordine logico, va affrontato preliminarmente il secondo motivo di ricorso dedicato al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Il motivo Ł infondato.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che ‘ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto Ł da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo’ (Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), e, nel caso in esame, pur elidendo il riferimento alla precedente condanna a pena estinta, il passaggio della motivazione della sentenza impugnata in cui si sottolinea che l’imputato Ł stato colto con oggetti (torcia, guanti) che, pur oggetti di libera vendita, come puntualizza il ricorso, sono stati ritenuti, in modo non manifestamente illogico, funzionali alla commissione di furti, Ł sufficiente a rendere adeguata la valutazione di non tenuità dell’offesa della condotta di rientro illegale, che nel ragionamento dei giudici del merito rende inapplicabile la causa di non punibilità.
Il ricorso deduce anche che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute nella massima estensione, ma il motivo Ł inammissibile, perchØ, oltre che essere soltanto enunciato e privo di articolazione logica a sostegno, Ł anche totalmente inconferente con la motivazione della sentenza impugnata, perchØ nel giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen. le attenuanti sono state ritenute equivalenti.
Il motivo Ł, pertanto, nel complesso, infondato.
2. Il primo motivo, invece, Ł fondato.
Il collegio ritiene, infatti, di dare continuità all’orientamento, piø volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., opera ipso iure e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione, sicchŁ non può tenersi conto di tale reato ai fini della contestazione della recidiva. (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515 -02; conforme Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016, dep. 2017, COGNOME e altro, Rv. 269765 – 01).
Sul punto della sussistenza dell’aggravante, e del conseguente trattamento sanzionatorio, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata.
Non Ł necessario il rinvio, perchØ la pena può essere ricalcolata in questa stessa sentenza, nel
seguente modo:
si mantiene ferma la stessa pena base individuata dal giudice del merito (1 anno di reclusione);
si elimina, per effetto della caduta della recidiva, il giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti generiche formulato nella sentenza in termini di equivalenza, e si applica la riduzione per le attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. nella sua massima estensione (8 mesi di reclusione);
si riduce a quel punto ex art. 442 cod. proc. pen. per il rito abbreviato (5 mesi e 20 giorni di reclusione).
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata solo in punto di riconoscimento della recidiva e di pena, che viene rideterminata in 5 mesi e 20 giorni di reclusione. Il ricorso Ł respinto nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva che esclude e, per l’effetto, ridetermina la pena in mesi cinque e giorni venti di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 11/02/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME