Recidiva e oltraggio: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema della Recidiva in relazione ai reati di oltraggio a pubblico ufficiale e sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Il provvedimento offre importanti spunti di riflessione sulla necessità di una difesa tecnica puntuale e sulla discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Il caso: oltraggio e violazione di sigilli
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per i reati previsti dagli articoli 334 e 341-bis del codice penale. L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver offeso l’onore di un pubblico ufficiale e di aver sottratto beni già oggetto di sequestro giudiziario. In sede di legittimità, la difesa ha tentato di impugnare la sentenza della Corte d’Appello contestando principalmente il trattamento sanzionatorio applicato.
La contestazione sulla recidiva e le attenuanti
Il ricorrente ha lamentato una violazione di legge riguardante due aspetti fondamentali: la fissazione della pena base in misura superiore al minimo previsto dalla legge e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, è stata aspramente criticata l’applicazione della Recidiva, sostenendo che non vi fossero i presupposti per ritenere il soggetto socialmente pericoloso.
L’analisi della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di ricorso erano generici. In particolare, la difesa non si è confrontata direttamente con le argomentazioni fornite dal giudice di merito, il quale aveva giustificato la pena più severa analizzando l’intensità del dolo e la personalità del reo. Per quanto riguarda la Recidiva, la Corte ha confermato che la sua applicazione era coerente con la storia criminale dell’imputato, segno inequivocabile di una persistente pericolosità sociale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha chiarito che non è sufficiente lamentare genericamente un’eccessiva severità della pena, ma occorre dimostrare dove il giudice di merito abbia errato nel valutare i criteri dell’Art. 133 c.p. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato come le modalità della condotta e la personalità dell’appellante giustificassero il diniego delle attenuanti generiche. La Recidiva è stata ritenuta sussistente in quanto espressione di una scelta di vita orientata al crimine, che richiede un trattamento sanzionatorio più rigoroso per finalità di prevenzione e rieducazione.
Le conclusioni
Le conclusioni del collegio giudicante hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea come, in presenza di una motivazione logica e completa da parte dei giudici di merito sulla Recidiva e sulla personalità del reo, gli spazi per un intervento della Cassazione siano estremamente ridotti, rendendo essenziale una strategia difensiva basata su elementi concreti e non su mere clausole di stile.
Quando la recidiva viene confermata in Cassazione?
La recidiva viene confermata se il giudice di merito motiva adeguatamente la maggiore pericolosità sociale del soggetto basandosi sui precedenti penali e sulla condotta.
Cosa comporta un ricorso dichiarato inammissibile?
Comporta la conferma della sentenza precedente, il pagamento delle spese processuali e spesso una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Si possono sempre ottenere le attenuanti generiche?
No, il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice che deve considerare la gravità del reato e la personalità del reo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5819 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5819 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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n. 26294/2025 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui gli artt. 334 e 341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione alla fissazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, nonché in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile perché non si confronta con le argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata, che ha correttamente valutato, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, le modalità della condotta, l’intensità del dolo e la personalità dell’appellante (cfr. pag. della sentenza impugnata);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è anch’esso inammissibile perché non si confronta con le argomentazioni con cui il giudice di merito ha ritenuto sussistente la recidiva contestata, rilevando come questa sia espressione di una maggiore pericolosità sociale dell’imputato (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2026