Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33333 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 8198/2023 della Corte di appello di Napoli del 9 giugno 2023;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, del foro di Napoli, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli ha, quanto alla affermazione della sua penale responsabilità, confermato la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Napoli a carico di COGNOME NOME (oltre che di COGNOME NOME, la cui posizione è stata definita in sede di gravame con un concordato sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.), avente ad oggetto un episodio di detenzione a fine di spaccio di circa 1 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, mentre ha riformato la sentenza emessa dal giudice di primo grado con esclusivo riferimento alla quantificazione della pena base e, conseguentemente, della pena in concreto irrogata a carico dell’COGNOME (senza cioè riconoscergli né il beneficio della attenuante connessa alla dissociazione mafiosa né quello di cui all’art. 73, comma 7, del dPR n. 309 del 1990, né, infine, le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva qualificata).
La Corte territoriale ha, infatti, determinato la pena a carico del prevenuto portandola da anni 8 di reclusione ed euri 40.000,00 di multa, come indicata in sede di primo grado, ad anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euri 26.666,00 di multa.
Ha interposto ricorso per cassazione l’COGNOME articolando 4 motivi di impugnazione.
Il primo motivo attiene alla nullità della sentenza; questa, essendo stata deliberata – come riportato in calce alla motivazione – in data 7 giugno 2023, sarebbe stata decisa anteriormente alla sua trattazione, essendo questa intervenuta in data 9 giugno 2023.
Un secondo, del tutto autonomo dal precedente, profilo di tale motivo concerne la mancata applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 416-bisl, comma 3, cod. pen. e di quella di cui all’art. 73, comma 7, d dPR n. 309 del 1990.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la mancata valutazione di una prova decisiva ai fini del riconoscimento della attenuante di cui sopra, costituita dalla motivazione della sentenza n. 777 del 2022 emessa a carico di NOME NOME, persona coinvolta nella detenzione di sostanza stupefacente addebitata anche all’COGNOME.
Il terzo motivo riguarda la mancata attribuzione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva contestata.
Infine, il quarto motivo di ricorso riguarda la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla avvenuta conferma della aggravante della recidiva.
In data 19 marzo 2024 la difesa del ricorrente, nel frattempo assunta dall’AVV_NOTAIO, del foro di Napoli, faceva pervenire una memoria difensiva con la quale, riportandosi alle precedenti argomentazioni difensive, insisteva, in particolare in relazione al motivo di impugnazione legato alla censura riguardante la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del dPR n. 309 del 1990.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve, pertanto, essere accolto nei limiti di quanto di ragione.
Quanto al primo motivo di impugnazione si osserva, in relazione al profilo legato alla ritenuta deliberazione della decisione assunta in data anteriore a quella in cui il processo è stato discusso di fronte alla Corte di appello partenopea, che si tratta, all’evidenza, di un mero errore di scritturazione della data riportata in calce alla sentenza impugnata, essendo stato trattato il giudizio a carico dell’COGNOME in data 9 giugno 2013 ed essendo stata deliberata in pari data la sentenza pronunziata all’esito di esso, come risultante, oltre che dall’originale del dispositivo sottoscritto dal presidente del Collegio giudicante anche dal verbale di udienza, documento fidefacente, dal quale si evince sia la trattazione del processo in data 9 giugno 2023 che la susseguente deliberazione della sentenza.
Quanto al profilo concernente il mancato riconoscimento sia della attenuante di cui all’art. 416-bisl, comma 3, cod. pen. che la attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del dPR n. 309 del 1990, si rileva che si tratta di profili impugnatori che già avevano formato oggetto del ricorso in grado di appello ed ai quali la Corte di Napoli aveva dato esaustiva risposta, osservando che, quanto alla attenuante della dissociazione mafiosa, l’COGNOME aveva reso dichiarazioni contrastanti e comunque non tali da legittimare ex se il riconoscimento della attenuante in questione; quanto alla attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del dPR n. 309 del 1990 la Corte di merito ha rilevato che l’COGNOME non ha fornito ulteriori elementi informativi rispetto a quelli che erano emersi al momento del suo arresto né risulta che, mercè le dichiarazioni da quello fatte, siano emersi episodi% criminosi diversi rispetto a quello per il quale è processo né sono stati acquisiti elementi idonei ad identificare chi fossero stati i soggetti che avevano
procurato all’COGNOME il non trascurabile compendio di sostanza stupefacente del tipo cocaina entrato nel suo possesso.
A fronte di tali rilievi il ricorrente, nella presente sede di legittimità s limitato a riformulare i medesimi rilievi già svolti di fronte ai giudici del merit ma che, tuttavia, sono in questa sede inammissibili in quanto comportanti la rivalutazione nel merito di profili attinenti alla valutazione degli element dimostrativi della responsabilità dell’COGNOME e della sua estensione che esulano rispetto all’abito conoscitivo di questa Corte di legittimità.
Quanto al profilo concernente la mancata assunzione di una prova decisiva, cioè una sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli a carico di NOME, madre del coimputato COGNOME, da cui emergerebbero elementi volti ad evidenziare il fatto che il ricorrente sarebbe stato meritevole della attenuante della dissociazione mafiosa, si osserva, in disparte il dato, pur rilevante che non vi sono elementi per ritenere che la sentenza di cui si parla, la n. 777 del 2022 emessa dal Gip del Tribunale di Napoli nord, sia divenuta definitiva, rileva il Collegio come la stessa lettura dello stralcio della sentenza in questione riportato nel ricorso presentato dalla difesa dell’COGNOME evidenzia la natura meramente “assonante” delle dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente con “l’acclarata responsabilità della prevenuta” ai fini della affermazione della responsabilità della COGNOME, di tal che risulta evidente che, a tacere d’altr quanto dichiarato dall’COGNOME a carico della COGNOME non ha rivestito aspetti di novità rispetto al quadro probatorio già in precedenza acquisito; le sue dichiarazioni non appaiono pertanto tali, in ogni caso, da catalizzare la riconoscibilità della attenuante in questione non avendo esse fornito un valido contributo allo sviluppo delle indagini, ma avendo solamente portato elementi accessori di sostegno ai dati informativi già nella disponibilità delle forz dell’ordine (sulla necessaria ricorrenza del requisito del contributo idoneo ad impedire le ulteriori conseguenze dell’attività delittuosa: Corte di cassazione, Sezione II penale, 24 giugno 2019, n. 27808, rv 276111). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il successivo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la valutazione in termini di mera equivalenza rispetto alla aggravante della recidiva delle pur ritenute attenuanti generiche, necessita di una breve premessa, legata al successivo motivo di impugnazione; considerato, infatti, che a carico del ricorrente è stata contestata la sola circostanza aggravante della recidiva, i fatto che, come si vedrà, il punto avente ad oggetto la ricorrenza di questa aggravante rimarrà, all’esito della presente decisione, ancora sub judice, potrebbe determinare, in funzione della decisione che sarà assunta in sede di
rinvio, taluni effetti sia in relazione alla perdurante necessità di operare giudizio di valenza fra circostanze di segno opposto (infatti, ove la recidiva fosse, in ipotesi, esclusa, le attenuanti generiche, non più soggette comparazione con altra aggravante, potrebbero incidere, sia pure in misura ancora da determinare, sulla entità della pena da irrogare in concreto a carico del prevenuto), sia alla astratta possibilità di definire il giudizio di valenza termini diversi e più favorevoli per l’imputato rispetto alla mera equivalenza fra attenuanti ed aggravanti (invero, allo stato, essendo stata contestate e ritenut a carico dell’COGNOME la recidiva qualificata, non vi sarebbe spazio – tal rimanendo l’accertamento del giudice del merito in ordine alla aggravante inerente alla persona del colpevole – per un diverso e più favorevole bilanciamento fra circostanze di verso opposto).
Fatta questa premessa, e salvo il successivo giudizio reso in sede di rinvio, si rileva che il ricorrente non ha segnalato alcuna ragione (al di là della ricordat impossibilità normativa, allo stato, di ritenere le attenuanti generiche prevalent sulla recidiva qualificata) per ritenere che per effetto dell’art. 62-bis cod. p la pena da infliggere all’imputato dovrebbe essere rivista al ribasso, essendo risultato del tutto generico il riferimento sia all'”ottimo comportamento processuale” tenuto dall’COGNOME, sia al suo comportamento “successivo al compimento del reato”, essendo le predette espressioni, in ambedue i casi, prive di qualsivoglia specificazione.
Deve, pertanto, in attesa delle eventuali novità che potrebbero sopravvenire a seguito del giudizio di rinvio, affermarsi la piena correttezza, quanto alla incidenza in termini sanzionatori delle riconosciute attenuanti generiche, del giudizio operato dalla Corte partenopea la quale ha evidenziato che non erano emersi dati fattuali che avrebbero potuto giustificare il loro riconoscimento in termini di prevalenza sulle aggravanti contestate.
Fondato è, infine il successivo motivo di ricorso; si osserva, infatti, che, sebbene l’appellante abbia articolato un motivo di doglianza avente ad oggetto la ritenuta applicabilità all’imputato della, più volte ricordate o aggravante della recidiva specifica e reiterata, sul punto la Corte di appello di Napoli ha del tut omesso di motivare, in tale modo determinando il vizio di violazione di legge, stante la assoluta mancanza di motivazione in ordine alla, pur contestata dal ricorrente, sussistenza degli elementi per la conferma della aggravante in parola.
Sul punto la sentenza deve, pertanto, essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli che verificherà ex novo ammissibilità e
fondatezza della censura formulata al riguardo in occasione dell’originario gravame, assumendo le conseguenti decisioni, come dianzi rilevato, potenzialmente coinvolgenti, in caso di esclusione della recidiva, il regime delle attenuanti generiche e la loro incidenza sulla determinazione della pena in concreto.
Nei limiti di cui sopra, pertanto, il ricorso deve essere accolto, mentre per i restanti aspetti lo stesso deve essere rigettato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente