Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14612 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14612 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/03/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 16/07/1960 a COGNOME
avverso la sentenza del 01/12/2016 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento della sentenza con rinvio.
Udito il difensore che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 1 dicembre 2016 la Corte di appello di Potenza confermò la sentenza, pronunciata il 1 luglio 2015 dal Tribunale di Potenz recante condanna di NOME COGNOME soggetto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel territorio del Comune di Melfi, pena di un anno di reclusione (previa concessione di circostanze attenuant generiche ritenute equivalenti alla, contestata ed accertata, recidiva reite specifica, infraquinquennale), perché ritenuto responsabile della commissione, i Melfi, del delitto di violazione di prescrizione a lui imposta con il decreto dis della misura di sicurezza, consistita nel non avere fatto rientro presso la pr abitazione entro le ore 21,00 del 5 giugno 2008, in assenza di comprovata necessità e senza darne tempestiva notizia all’autorità locale di pubblica sicure (art. 9, comma 2, della legge n. 1423 del 1956).
1.1 Questi, in sintesi, i motivi fondanti la decisione: è infondata l’eccezi nullità della sentenza di primo grado; l’imputato venne dal Giudice dell’udie preliminare del Tribunale di Melfi (decreto del 26 marzo 2013) rinviato a giud avanti tale Tribunale per l’udienza del 21 ottobre 2013; tale udienza si tenn effetti avanti il Tribunale di Potenza in quanto successiva al 13 settembre 20 giorno in cui divenne efficace il d.lgs. n. 155 del 2012, dispos dell’accorpamento del Tribunale di Melfi a quello di Potenza; l’eccepita nullità rientra in alcuno dei casi, tassativi, previsti dalla legge; l’accorpamento degl giudiziari è dipeso dal sopra indicato decreto legislativo che l’appellante era t a conoscere, non potendo invocarsi al riguardo la scusante della ignoranza dell legge penale (art. 5 cod. pen.); era onere dell’imputato, oltretutto assist difensore di fiducia, attivarsi con la .dovuta diligenza onde avere conoscenza de citata disposizione di legge; nel merito, la deduzione dell’imputato relati malfunzionamento del campanello sulla porta di accesso alla propria abitazione a momento del controllo eseguito dai carabinieri si sostanziava nell’allegazione di caso fortuito (art. 45 cod. pen.), la cui sussistenza deve essere pro dall’interessato; nessun mezzo di prova era stato richiesto sul punto dall’imput che, oltretutto, non aveva reso dichiarazioni di sorta, così rinunciando all’ese della facoltà prevista dall’art. 494 cod. proc. pen.; la pena inflitta non può mitigata in quanto coerente con i parametri recati dall’art. 133 cod. pen. particolare, con la personalità dell’imputato, desumibile dai suoi numerosi e gr precedenti penali e dalle peculiari modalità esecutive del delitto contestato; n è spazio neppure per un giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata de concesse circostanze attenuanti generiche, “non essendosi il prevenuto segnalato per particolari profili di meritorietà processuale”.
2. Per la cassazione di tale sentenza COGNOME ha presentato ricorso (at sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME contenen quattro motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 178, l c) e 179 cod. proc. peri., in quanto: il decreto di rinvio a giudizio avanti il Tri Melfi per l’udienza del 21 ottobre 2013 indicava anche il nome del magistrato c avrebbe dovuto tenere tale udienza presso la sede del Tribunale di Melfi; qu giorno, in conseguenza dell’inizio di efficacia del d.lgs. n. 155 del 2012, il pr si tenne presso il Tribunale di Potenza avanti magistrato diverso da quello indic nel decreto; se è vero che ciò dipese dall’efficacia di tale decreto, “non può es certo onere dell’imputato vagare per tutte le aule di udienze alla ricerca proprio procedimento; la conseguenza è che ad esso ricorrente avrebbe dovuto essere notificato (ovvero comunicato) atto indicante “il Tribunale ed il Giu (persona fisica) dove si sarebbe tenuto il suo processo”; in mancanza di ta notificazione il processo di primo grado è da considerare viziato da nullità asso ed insanabile, “ai sensi degli artt. 178 lett. c.p.p.”. c) e 179
2.2. In secondo luogo, la motivazione della sentenza è censurata per avere confermato la sussistenza del delitto contestato sulla base di una motivazio contraddittoria, sussistendo il dubbio sulla presenza di esso ricorrente in ca momento dell’accertamento, potendo egli non avere udito lo squillo de campanello, perché assorto nel sonno ovvero in ragione del cattivo funzionamento dello stesso, non potendo tali evenienze qualificarsi come caso fortuito; an perché gli agenti avevano affermato “che quella è stata l’unica volta che n hanno trovato l’odierno imputato nel corso dei controlli, sia precedenti successivi a questo unico episodio”.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la sentenza è caratterizzata violazione di legge (artt. 99 e 133 cod. pen.) e da omessa motivazione riferimento alla sussistenza della recidiva contestata, in quanto: dalla lettu certificato del casellario giudiziale risulta che esso ricorrente non commise a reato nei cinque anni precedenti, con la conseguenza che non si comprende come la contestata recidiva possa essere stata ritenuta sussistente; l’assenza commissione di reati “nel quinquennio precedente” avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a ritenere prevalenti sulla recidiva le concesse circosta attenuanti generiche.
2.4 Infine, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non esser pronunciata sull’avvenuta estinzione del reato per prescrizione (come da esso ricorrente espressamente richiesto in sede di discussione), verificatasi dicembre 2015, in quanto: la recidiva contestata non poteva essere ritenut sussistente per le ragioni indicate nel terzo motivo; pertanto, “non si sar
dovuto ritenere l’aumento obbligatorio, ma facoltativo, e pertanto , avrebbe dovuto portare ad un aumento dei tempi di prescrizione, trattandosi non di circostanze ad effetto speciale, che, appunto, comporta un aumento di pena e di conseguenza dei tempi di prescrizione”; la prescrizione maturò il giorno dicembre 2015 in assenza di eventi sospensivi della sua decorrenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Va ribadito il principio di diritto già affermato dalla Corte, secondo il quale: affetto da nullità assoluta il decreto di citazione che indichi erroneamente il di comparizione per l’udienza, qualora tale indicazione inesatta non abbia i concreto inciso sul diritto di difesa dell’imputato, alla cui garanzia è funzion disciplina relativa alla “vocatio in ius”, determinandosi in tal caso caren interesse a dedurre il vizio» (Sez. 2, Sentenza n. 39333 del 05/07/2016 Annunziata, Rv. 268244 – 01).
Tale principio è coerente con quello enunciato dalla Corte nella sua più autorevol composizione, laddove ha sottolineato, sia pure in diversa fattispecie (sentenza applicazione della pena su richiesta, impugnata con deduzione di incompetenza funzionale del giudice), la necessità della specifica indicazione dell’utilità co perseguita col mezzo di gravame, denunciante unicamente l’incompetenza del giudice, pur funzionale e rilevabile di ufficio (Sez. U, n. 4419 del 25/01/2 Gioia, Rv. 229982).
Nel caso in esame, il decreto di citazione a giudizio emesso dal Giudice per l indagini preliminari del Tribunale di Melfi il 26 marzo 2013 indicava come luogo cui comparire lo stesso Tribunale per la prima udienza del 21 ottobre 2013.
Tale udienza si tenne, invece, davanti al Tribunale di Potenza al quale, n frattempo, fu accorpato il Tribunale di Melfi, soppresso, in applicazione del d.lg settembre 2012, n. 155 (art. 1, comma 1, e tabella A), intitolate: “Nuo organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a n dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, entrata in vigo il 13/09/2012.
Dalla lettura della sentenza resa dal Tribunale di Potenza, il o 2015, 10 lugli all’esito del giudizio di primo grado, risulta che l’imputato, dichiarato contu nella prima udienza del 21 ottobre 2013, fu costantemente assistito dal difensore di fiducia nell’arco delle numerose udienze in cui si articolò il dibattimento (ol citata udienza del 21 ottobre, le udienze del 24 marzo 2014, 12 maggio 2014, 23 giugno 2014, 24 novembre 2014, 16 dicembre 2014, 21 maggio 2015 e 0 luglio 1
2015), con richieste di prove, rinnovazione del dibattimento per mutamento dell composizione del giudice, esame del testimone verbalizzante, accordo delle parti sugli atti da acquisire, discussione finale e conclusioni.
Il ricorso qui proposto si limita alla mera generica denuncia di diversità dell’ giudiziario davanti al quale l’imputato era stato invitato a comparire rispe quello davanti al quale il giudizio ebbe effettivamente luogo in conformità de nuova geografia giudiziaria, senza allegare alcuna limitazione del suo diritt difesa, conseguente a quella imperfetta indicazione, peraltro in concreto esclus dallo sviluppo dibattimentale del primo giudizio che vide il difensore di fi dell’imputato, rimasto contumace, costantemente presente e attivo nel far valere le ragioni del proprio assistito.
Segue il rigetto del motivo.
1.2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in rag della loro stretta connessione, sono inammissibili per novità e, comunque manifesta infondatezza.
La pretesa erronea contestazione della recidiva infraquinquennale costituisce motivo nuovo, dedotto per la prima volta in questa sede, e, come tale inammissibile a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen..
In ogni caso, la contestata e ritenuta recidiva, anche solo reiterata, esclu compimento dell’invocata prescrizione alla stregua delle disposizioni di cui a artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., in relazione, rispettivamente, agli artt. 63, terzo comma, ultimo periodo, e 99, quarto comma cod. pen..
1.3. Il secondo motivo è inammissibile perché attinge il merito del giudizio responsabilità senza rappresentare alcun vizio di motivazione deducibile in questa sede, per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà.
2. Complessivamente, pertanto, il ricorso deve essere respinto e il ricorren condannato, a norma dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 9 marzo 2018.