Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29527 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29527 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ENNA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inannmissibilita l dei ricorsi COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio limitatamente agli aumenti praticati per la continuazione interna e esterna per NOME.
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per il ricorso di COGNOME NOME. Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio in relazione al diniego delle attenuanti generiche per il ricorso di COGNOME NOME.
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio in relazione all’incremento sanzionatorio determinato per la recidiva per il ricorso di COGNOME NOME. Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio in relazione all’omessa motivazione in tema di continuazione esterna. Rigettare o dichiarare inammissibili gli altri motivi di ricorso.
udito il difensore
L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME in difesa di COGNOME NOME si riporta ai motivi aggiunti e chiede l’annullamento della sentenza.
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO COGNOME NOME in difesa di: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento, chiede di depositare copia de ll verbale della Corte d’Appello di Catania del 03/03/2021, sentito il PG che non si oppone, il Presidente autorizza il deposito.
L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME in difesa di COGNOME NOME si riporta ai motivi e ne chiede raccoglimento.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in difesa di COGNOME NOME si associa alla richiesta del PG e si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.
L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME in difesa di COGNOME NOME si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.
L’AVV_NOTAIO COGNOME in difesa di COGNOME NOME insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
AVV_NOTAIO NOME in difesa di COGNOME NOME lamenta motivazione generica della sentenza di I grado e carenza di motivazione in relazione alla contestazione di cui art. 74 DPR 309/90, si insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 luglio 2023 la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la decisione di condanna emessa in data 15 aprile 2010, all’esito del giudizio abbreviato, dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catania, sulla base delle statuizioni di seguito rispettivamente indicate, riguardanti due associazioni dedite al narcotraffico: la prima, facente capo a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, volte alla commercializzazione della cocaina, fatti commessi in Catania dal luglio al novembre 2005 (capo A), e di approvvigionamento e cessione di cocaina (capi B e C); la seconda associazione, facente capo a NOME COGNOME e NOME COGNOME, finalizzata alla commercializzazione di cocaina, marjuana e hashish, fatti commessi in Catania da settembre a ottobre 2005 (capo D), e di approvvigionamento e cessione di stupefacenti (capo E).
La Corte distrettuale, per quello che interessa in questa Sede con riferimento ai ricorrenti, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania, previa esclusione delle aggravanti di cui agli artt. 74, comma 3, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminava le pene inflitte agli imputati e per NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME riteneva anche la continuazione con i fatti giudicati in altri giudizi, mentre per NOME COGNOME riqualificava il fatto contestato ai sensi dell’ art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso la su indicata sentenza della Corte distrettuale hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dei ricorrenti indicati in epigrafe.
NOMErso di NOME COGNOME (capi A e B).
3.1. Con il primo motivo ha censurato violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, ed in particolare agli artt. 81, 69, quarto comma, e 99, quarto comma, cod. pen., per non avere la Corte territoriale applicato la legge più favorevole, antecedente alla I. n. 251 del 2005, che consentiva il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata contestata, come voluto dalla stessa Corte alla luce della condotta collaborativa tenuta dal ricorrente, valorizzata a pag. 5 della sentenza. L’errata convinzione che, nella specie, non potesse essere applicata la disciplina più favorevole si è riverberata anche sugli aumenti per la continuazione, e, in particolare, sull’art. 81, quarto comma, cod. pen.
3.2. Con il secondo motivo ha censurato violazione di legge in ordine al calcolo della pena e all’aggiramento del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., che, correttamente applicato, avrebbe portato alla condanna del ricorrente ad anni 20 di reclusione, in quanto la Corte di appello ha provveduto alla riduzione per il rito abbreviato prima di quantificare la continuazione esterna, diversamente da quanto operato dal giudice di primo grado rispetto alla posizione di NOME COGNOME.
4. NOMErso di NOME COGNOME (capi A e B).
4.1. Con il primo motivo ha censurato vizio di motivazione in ordine al delitto associativo in quanto la prova della partecipazione non è stata fondata sul contenuto delle intercettazioni, ma sull’asserita identificazione in NOME del “terzo coinvolto” nelle trasferte a Napoli di COGNOME e COGNOME e sulla conoscenza con COGNOME pur in assenza di elementi, non bastando il dato neutro del cambiamento di utenza telefonica, l’offerta di NOME COGNOME di dargli assistenza legale dopo l’arresto, spiegabile con il loro rapporto di parentela e l’ammissione di questi di essere partecipe del sodalizio.
4.2. Con il secondo motivo ha censurato violazione di legge con riferimento alle norme relative al trattamento sanzionatorio, ed in particolare all’art. 99, quarto comma, cod. pen., in quanto, nonostante i fatti fossero compresi tra luglio e novembre 2005, la Corte territoriale non aveva applicato la legge più favorevole, antecedente alla I. n. 251 del 2005, ma aveva disposto l’aumento obbligatorio di 2/3 per la recidiva qualificata, peraltro in assenza dei presupposti fattuali. Infatti il ricorrente ha un solo precedente specifico per una condotta qualificata ai sensi dell’art. 73, comma 5, d. P.R. 309 del 1990 e gli altri risultano commessi nel 1975 e nel 1980 per furto aggravato tanto da essere totalmente disancorati dalle condotte in questa sede contestate; diversamente da quanto ritenuto con riferimento alla posizione di NOME COGNOME.
Inoltre, la Corte di appello ha erroneamente operato la riduzione per il rito abbreviato prima di quantificare la continuazione esterna, in violazione della giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 43595 del 25/10/2019) e diversamente dal calcolo compiuto dal giudice di primo grado per la posizione di NOME COGNOME.
4.3. In data 12 ottobre 2023 sono pervenuti motivi nuovi in cui si precisa che dalle intercettazioni era risultato che la voce di NOME era stata ascoltata solo nella telefonata del 14 settembre 2005 in cui, peraltro, risultava che non conoscesse la strada per raggiungere NOME COGNOME, e altre captazioni riguardavano contatti con il coimputato NOME COGNOME assolto dal reato sub A).
La responsabilità per il delitto di cui al capo B) era frutto di un errore di fat atteso lo stato detentivo del ricorrente dal 14 ottobre 2005. Inoltre, la pena era stata erroneamente calcolata in quanto la recidiva qualificata era stata considerata più volte come il reato commesso il 14 ottobre 2005, anch’esso calcolato due volte, non essendo stata operata la riduzione per il rito abbreviato all’esito della continuazione.
5. NOMErso di NOME COGNOME (capi D e E).
Ha censurato vizio di motivazione in quanto dalle intercettazioni risultava che egli parlasse esclusivamente di marche da bollo e non di droga.
6. NOMErso di NOME COGNOME (capi A e B).
Con un unico motivo ha censurato la violazione di legge delle norme sul trattamento sanzionatorio, in quanto la Corte territoriale ha operato un’arbitraria distinzione tra continuazione interna ed esterna, senza procedere a contestuali aumenti, ma separandoli con la riduzione per il rito abbreviato, in violazione della giurisprudenza di legittimità (sentenza numero 43595 del 25 ottobre 2019) e diversamente Dal calcolo svolto dal giudice di primo grado.
7. NOMErso di NOME COGNOME COGNOMEcapo E).
Con un unico motivo ha censurato violazione di legge in quanto la Corte di appello, dopo avere qualificato il fatto contestato al ricorrente ex a t. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non ha dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione nonostante questo sia stato commesso nel 2005.
8. NOMErso di NOME COGNOME (capi A, B e C).
8.1. Con il primo motivo ha censurato violazione di legge in relazione all’art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in ordine al delitto associativo in quanto le intercettazioni, comprese tra fine luglio e i primi di agosto del 2005, escludono che il ricorrente appartenesse alla compagine associativa. Infatti, le conversazioni tra COGNOME e COGNOME comprovano la volontà di ottenere l’intermediazione con il campano “Salvo” ma di non averne il contatto e comunque dai primi di agosto del 2005 NOME aveva fatto perdere le proprie tracce, tanto da essere stato cercato presso la madre, come risulta dalle intercettazioni (pagg. da 4 a 7 del ricorso), e pur in sua assenza l’associazione aveva proseguito l’attività illecita.
In sostanza, dalle conversazioni intercettate risulta la scarsa disponibilità del ricorrente, il rifiuto di conoscere le dinamiche del gruppo criminale e il disinteresse
rispetto ad esso e, comunque, gli incontri tra COGNOME e i vertici del gruppo siciliano si riducono a due/tre, così rendendo il suo un apporto episodico ed occasionale.
Infine, emerge l’incongruenza logica della sentenza impugnata nella parte in cui attribuisce al ricorrente il ruolo di fornitore abituale di considerevoli quantitat di cocaina e, allo stesso tempo, dia atto di contatti non frequenti.
8.2. Con il secondo motivo ha censurato violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e omessa motivazione in quanto nonostante la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generic:he per lo stato di incensuratezza del ricorrente la Corte di appello le ha negate senza alcun argomento.
9. NOMErso di NOME COGNOME (capi D e E).
9.1. Con il primo motivo ha censurato vizio di motivazione in ordine al delitto di cui al capo E) in quanto la sentenza impugnata ha omesso l’esame del motivo di appello, pur menzionato a pag. 22, relativo all’unicità del trasporto operato da COGNOME dall’Olanda attraverso un’altra persona che aveva ingerito gli ovuli, senza riqualificare il reato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 come avvenuto per COGNOME.
9.2. Con il secondo motivo ha censurato vizio di motivazione in ordine al delitto di cui al capo D) in quanto la sentenza impugnata ha rigettato, con argomenti illogici, i motivi di appello nella parte in cui rilevavano che il Tribunal si fosse limitato a copiare l’informativa di reato del 13 giugno 2008 senza alcuna autonoma valutazione, tale non potendosi ritenere la mezza pagina dedicata al COGNOME.
Inoltre, risultano pretermesse le interpretazioni alternative, riportate con riferimento alle singole conversazioni nelle pagine da 4 a 6 dei motivi aggiunti.
10. NOMErso di NOME COGNOME (capi A e B).
10.1. Con il primo motivo ha censurato violazione di legge in relazione all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in ordine sia all’esistenza di un’associazione dedita al narcotraffico, sia alla condotta partecipativa del ricorrente perché fondate su intercettazioni non dirimenti e su una breve attività di osservazione e controllo della Polizia giudiziaria.
La Corte di appello si è limitata ad evocare singole intercettazioni da cui emergono contatti sporadici privi di rilievo (COGNOME informa COGNOME di non essere sicuro di trovare COGNOME, progr. 2989; COGNOME agisce in modo autonomo dal ricorrente che non sa che sarebbe andato a Napoli, progr. 2406; COGNOME non ha sostanza stupefacente e mezzi, progr.3617) e due soli sequestri di stupefacente, inidonei a comprovare gli elementi costitutivi di un’associazione,
peraltro nell’arco di soli 4 mesi, in assenza di legami continuativi tra i sodali, d una base logistica, di una struttura organizzata, dell’attribuzione di ruoli, di canali di rifornimento, di una cassa comune, di un’attività di custodia, ecc.
Con riferimento a NOME COGNOME la sentenza non menziona l’episodicità dei suoi rapporti con gli altri associati, il legame di parentela con NOME, il mancato riconoscimento del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, i suoi compiti, l’ingresso nell’associazione e la consapevolezza di sostenerla perseguendo il suo programma delittuoso, tutti elementi non indicati e non dimostrati, atteso che l’acquisto di stupefacente era per uso personale e, comunque, per cessioni in proprio da qualificare nei termini del concorso nel reato di spaccio, non sintomatiche di un sistema articolato e programmato.
La Corte, inoltre, ha confuso il linguaggio utilizzato da COGNOME per ragioni di lavoro, visto che operava in un macello, con un linguaggio criptico.
10.2. Con il secondo motivo ha censurato violazione di legge in relazione all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ha escluso l’esistenza di un’associazione dedita al piccolo spaccio nonostante ne risultassero i connotati, tra i quali, la ridotta circolazione d merce e denaro, l’assenza delle aggravanti dell’ingente quantità e delle più persone e la modestia organizzativa.
10.3. Con il terzo motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al capo B), in quanto la sentenza impugnata, con argomenti ipotetici, ha erroneamente ricondotto ad un linguaggio cripl:ico il tenore delle conversazioni captate, dal significato non univoco e prive di riscontri.
10.4. Con il quarto motivo ha censurato violazione di legge in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata non ha qualificato il fatto nei termini della lieve entità, per mancata lettura complessiva degli indici, nonostante manchino il principio attivo del narcotico e l’aggravante dell’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e COGNOME non avesse un ruolo di rilievo, gli fosse ascritto un solo reato-fine, non avesse subìto sequestri.
10.5. Con il quinto motivo ha censurato violazione di legge in relazione all’art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto la recidiva nonostante i precedenti fossero risalenti e non della stessa indole, non collegati alle nuove accuse anche alla luce dell’attività lavorativa svolta da COGNOME.
10.6. Con il sesto motivo ha censurato violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sul discostamento dal minimo edittale, nonostante il ridimensionamento del ruolo del ricorrente all’esito dei giudizi di merito sia per
l’esclusione della posizione di organizzatore che dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.
11. NOMErso di NOME COGNOME (capi A e B).
11.1. Con il primo motivo ha censurato vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ha del tutto omesso di prendere in esame la richiesta di continuazione esterna avanzata con la memoria depositata in sede di discussione e accolta per altri imputati.
11.2. Con il secondo motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione per mancata esclusione della recidiva, come avvenuto per COGNOME, nonostante per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 17 ottobre 2003, fossero state riconosciute le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena e per il furto commesso nella medesima data fosse stata sospesa l’esecuzione e applicato l’indulto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Prima di affrontare le questioni poste dai ricorrenti è opportuno ricordare che il sindacato del giudice di legittimità è volto a verificare se la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica, coerente e compatibile con altri atti del processo muniti di autonoma forza dimostrativa, mentre non può estendersi alla pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all’adozione di nuovi e diversi parametri ricostruttivi dei fatti preferiti a qu adottati dal giudice di merito.
Così fissati i limiti del vaglio giurisdizionale di legittimità, la motivazione de sentenza impugnata, da leggere unitamente a quella del Giudice di primo grado, risulta avere svolto una scrupolosa valutazione delle convergenti e plurime fonti di prova costituite da: intercettazioni telefoniche e ambientali; servizi di appostamento degli operanti; sequestri di droga (del 14 e del 15 ottobre, del 28 novembre 2005), le ammissioni di alcuni imputati nel giudizio di appello e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME.
Le attività investigative si erano sviluppate da luglio a novembre 2005 dimostrando l’esistenza di due associazioni dedite al narcotraffico, operanti entrambe nella provincia del catanese, al cui vertice erano, per il capo A), NOME COGNOME e NOME COGNOME, che si approvvigionava di cocaina nella piazza napoletana di NOME COGNOME; mentre a capo della seconda erano NOME COGNOME e NOME COGNOME (capo D).
2. Il ricorso di NOME COGNOME deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è aspecifico in quanto si fonda su un elemento del tutto congetturale ovverosia che la Corte di appello avesse implicitamente inteso applicare al ricorrente le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva qualificata e non lo avesse fatto per errata convinzione che si applicasse la I. n. 251 del 2005 e tutto questo si fosse riverberato anche sugli aumenti per la continuazione.
Al contrario, la sentenza impugnata, con un inequivoco ragionamento, ha dato atto di avere operato il giudizio di equivalenza tra l’art. 62-bis cod. pen. e l ritenuta recidiva in quanto NOME, soggetto dalla spiccata pericolosità sociale, aveva ammesso i fatti a lui contestati solo in appello, cosicché nessun riverbero può dirsi avvenuto sul calcolo della continuazione.
2.2. Il secondo motivo è infondato.
Il ricorso erroneamente censura la sequenza logico-temporale seguita dalla sentenza impugnata nella quantificazione della pena in ordine alla riduzione per il rito ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte di appello di Catania, nel caso in esame, ha operato in modalità “mista” in quanto, con il rito abbreviato, ha riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del suo giudizio di cognizione e i reati oggetto di diverse sentenze irrevocabili di condanna e per ciascuna di queste ha indicato la riduzione applicata per il rito (pagg. 5 e 6).
Il procedimento di calcolo della pena inflitta al ricorrente è stato il seguente: pena-base 20 anni di reclusione sul reato più grave di cui al capo A (esclusa l’aggravante del numero di persone e applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva), aumentata per la continuazione interna con il reato di cui al capo B alla pena di 26 anni e 8 mesi di reclusione, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato alla pena di 7 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione; su questa sanzione sono stati operati i singoli aumenti per la continuazione esterna con i reati di cui alle diverse sentenze irrevocabili emesse dalla Corte di appello di Catania, con indicazione delle singole riduzioni per il rito per arrivare ad una pena finale di 27 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione.
Si tratta di un procedimento corretto e rispettoso dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 35852 del 22/02/2018, Rv. 273547 secondo la quale, visti gli artt. 663, comma 1, cod. proc. pen. e 80 cod. pen., e in difetto d previsione derogatoria, «la diminuente del rito speciale è applicabile dal giudice della cognizione, ma non può mai essere applicata nel procedimento di esecuzione di pene concorrenti, inflitte al medesimo imputato in distinti e autonomi
procedimenti». Infatti, la ratio legis dell’art. 442, comma 2 cod. proc. pen. è quella di garantire all’imputato un vantaggio nel solo processo in cui avviene la scelta strategica del rito alternativo, dopo aver tenuto conto “di tutte le circostanze”, inclusa, dunque, la continuazione tra i reati contestati (Sez. 1, n. 3101 del 29/01/1993, El Bakali, Rv. 195960). Ne consegue che la diminuente «non può essere duplicata in sede esecutiva, laddove si debba procedere al cumulo materiale o giuridico delle pene inflitte per più reati in distinti procedimenti, nei qu l’imputato ha di volta in volta ritenuto di attivare, o non, la scelta deflattiva rito speciale».
Il tentativo difensivo di ritenere anche i reati separatamente giudicati meritevoli della riduzione riconosciuta per il rito premiale, in assenza dei presupposti di cui all’art. 78 cod. pen., si risolve in una ricostruzione che secondo la giurisprudenza di questa Corte «non soltanto è artificiosa e non ha alcuna base normativa, ma che appare in irriducibile contrasto con la natura e la ratio dell’istituto premiale.». Da tanto consegue l’irrilevanza che per altri coimputati siano stati operati calcoli errati.
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato limitatamente al secondo motivo, mentre va dichiarato inammissibile per il resto (capi A e B).
3.1. Il primo motivo, relativo al reato associativo, può essere trattato unitamente ai motivi nuovi ed è aspecifico e generico.
Il ricorrente solo formalmente ha indicato vizi della motivazione della decisione impugnata in quanto, senza confrontarsi in concreto con il suo contenuto, si limita a sollecitare una rivalutazione dell’intero materiale di indagine, e, in particolare, del tenore delle conversazioni intercettate di cui fornisce una spiegazione alternativa rispetto a quella della sentenza.
La Corte di appello, con un persuasivo ragionamento probatorio fondato sul contenuto delle intercettazioni riportate nella pronuncia del Tribunale, ha esposto come il pieno inserimento di NOME nell’associazione dedita al narcotraffico si fondasse su convergenti elementi costituiti dal complessivo contenuto delle conversazioni, dall’utilizzo di schede prepagate, dall’acquisto e dal trasporto di cocaina andati a buon fine, dall’assistenza legale fornitagli all’esito del suo arresto avvenuto il 14 ottobre 2005; elementi cui si aggiungono le telefonate, riportate per esteso nella sentenza di primo grado, tra NOME COGNOME e diversi appartenenti dell’associazione, tra i quali lo stesso capo, NOME COGNOME, ma soprattutto quelle con NOME COGNOME, soggetto dal quale il gruppo criminale si approvvigionava a Napoli proprio tramite il ricorrente che periodicamente vi si recava. Correttamente, dunque, la Corte di merito ha valorizzato la circostanza che COGNOME cambiasse di continuo le utenze telefoniche, comportamento
dimostrativo della cautela in occasione degli incontri con COGNOME, con il quale fissava di volta in volta gli appuntamenti per rifornirsi di droga, in luoghi divers tanto da rischiare di perdersi per le strade, precisando anche i quantitativi (pagg. 142-143 della sentenza di primo grado).
Infatti, dalla sentenza di primo grado, che riporta la trascrizione di tutte l conversazioni, risulta che NOME utilizzasse svariate modalità di comunicazione telefonica e più volte fosse stato ascoltato dagli operanti: con l’utenza propria, con quella della moglie, con i telefoni dedicati, con le schede ricaricabili e soprattutto telefonava a COGNOME, prima dei rifornimenti a Napoli, da cabine telefoniche (COGNOME spiega al nipote che NOME quando andava in Campania non aveva telefoni perché lui «cammina a cabina», trascrizione della conversazione a pag. 65 della sentenza di primo grado).
L’assistenza legale assicuratagli da NOME COGNOME al momento dell’arresto, infine, non aveva costituito affatto, come sostenuto dal ricorrente, un’attenzione dovuta al rapporto di parentela, quanto, come argomentato dalla Corte di merito, un’ulteriore riprova della sua solida intraneità all’associazione dimostrata dall’insistenza, fino all’imposizione tramite il figlio, di un legale di fiducia indi dal capo (trascrizione della conversazione alle pagg. 146-149 della sentenza di primo grado).
3.2. Il secondo motivo è fondato.
Il ricorrente ha censurato la sentenza con riferimento all’avvenuto aumento della pena di due terzi per la ritenuta recidiva qualificata di cui all’art. 99, quar comma, cod. pen. in ordine a condotte commesse prima dell’entrata in vigore della I. n. 251 del 5 dicembre 2005, che ha determinato la riformulazione della norma indicata.
L’art. 99 cod. pen., vigente all’epoca dei fatti, riteneva la recidiva sempre facoltativa con un quantum variabile tra un minimo e un massimo e, dunque, imponeva al giudice di stabilire, nell’esercizio del suo potere discrezionale, se la reiterazione del reato giustificasse una più grave sanzione e in quale entità.
La modifica normativa di cui alla I. n. 251 del 2005, per quello che interessa il caso in esame, nel caso di recidiva reiterata per i delitti indicati dall’art. comma 2, lett. a) cod. proc. pen. (quarto e quinto comma dell’art. 99 cod. pen.) ha introdotto un aumento obbligatorio della pena di due terzi, reso successivamente anch’esso facoltativo dalla declaratoria di incostituzionalità della sentenza n. 185 del 23 luglio 2015 del Giudice delle leggi.
La Corte di appello, senza fornire una specifica motivazione sulla disciplina applicata, cioè se antecedente o successiva alla I. n. 251 del 2005, ha irrogato al ricorrente l’aumento massimo di due terzi della pena, pari a quattro anni e otto mesi di reclusione in ragione dei «precedenti penali anche specifici dell’imputato,
che annovera una precedente condanna in materia di stupefacenti per fatto giudicato con sentenza irrevocabile del 20/12/2001…. è certamente sintomatica di maggiore pericolosità sociale» (pag.7). In tal modo, non ha assolto all’onere di motivazione richiesto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 attesa la mancata indicazione di quale fosse il reato «in materia di stupefacenti» cui si riferiva il precedente menzionato e la data di commissione, nella cui cornice si inserivano i nuovi gravi addebiti accertati in giudizio, oltre che l’avvenuto rispetto del limite di cui al sesto comma dell’art. 99 cod. pen. oggetto dell’appello.
Si tratta di un incremento sanzionatorio errato.
Infatti, il nuovo testo dell’art. 99 cod. pen., come modificato dalla I. n. 251 del 5 dicembre 2005, non era applicabile al caso di specie in quanto all’epoca dei fatti contestati non vigente e comunque più sfavorevole visto che imponeva un aumento fisso di due terzi della pena base. Nel caso, invece, la sentenza avesse applicato la disciplina antecedente, come dovuto, era tenui:a ad un’adeguata motivazione sull’an e sul quantum, trattandosi di un aumento facoltativo della pena operato nella sua massima estensione.
Peraltro, a prescindere dalla norma in concreto applicata (antecedente o successiva alla I. n. 251 del 2005), secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, da ribadirsi anche in questa Sede, qualora sia contestata la recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod.pen., il giudice non può limitarsi al mero riscontro della sussistenza di precedenti penali, ma deve verificare se, in concreto, la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza dell condotta e di pericolosità del suo autore, fornendo adeguai:a motivazione sul punto, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro e ad ogni altro parametr individualizzante che sia significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dei). 2023, Antignano, Rv. 284425).
La sentenza impugnata non si è attenuta a tali indicazioni ermeneutiche e, dinnanzi allo specifico motivo di appello, ha confermato l’applicazione dell’aggravante con il massimo aumento considerando esclusivamente il singolo precedente penale del ricorrente, peraltro rispetto ad una disciplina normativa che, all’epoca, ne stabiliva la mera facoltatività.
La sintetica motivazione della sentenza impugnata non può neanche saldarsi, sul punto, con quella di primo grado che non contiene ‘altri elementi valutativi.
3.3. La censura relativa all’errata riduzione della pena per il rito abbreviato, avvenuta prima della continuazione esterna, è inammissibile per gli stessi argomenti di cui al par. 3.2. cui si rinvia.
3.4. I motivi nuovi, riferiti al capo B), sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.
3.4.1. In relazione al reato-fine di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, l censura non tiene conto che la condotta illecita è stata contestata agli imputati, compreso NOME, come compresa tra luglio e novembre 2005, periodo durante il quale si sono svolte le numerose attività di trasporto, acquisto, vendita e detenzione di stupefacente in nome e per conto dell’associazione.
Sono le intercettazioni, testualmente riportate, a dimostrare l’attività di stabile rifornimento presso il COGNOME di COGNOME, sviluppatasi nell’arco di diversi mesi e sino al suo arresto, avvenuto il 14 ottobre 2005. Per detto fatto il ricorrente è stato separatamente giudicato – come risulta dallo stesso capo di imputazione sub B) – con sentenza della Corte di appello di Catania emessa il 22 gennaio 2007, irrevocabile il 7 febbraio 2007, e la relativa pena è stata posi:a in continuazione con i delitti oggetto del presente processo (Capi A e B).
In detto contesto storico-fattuale risulta, quindi, che la sentenza impugnata nel calcolo sanzionatorio ha ritenuto più grave il delitto contestato al Capo B) inteso come l’insieme delle condotte riferibili al solo COGNOME risultanti dal numerose captazioni, escludendo sia l’episodio del 14 ottobre 2005, che ne costituisce solo un segmento; sia l’episodio del 18 novembre 2005 contestato ai soli imputati arrestati in flagranza autonomamente condannati.
3.4.2. Con riferimento al censurato duplice calcolo del reato commesso il 14 ottobre 2005 (come reato-base e come precedente per la recidiva specifica), si tratta di questione non proposta né con l’atto di appello, né con il motivo principale.
Premesso che la sentenza alle pagg. 7 e 8 ha indicato come pena base quella relativa al Capo B) e non il reato commesso il 14 ottobre 2005, la questione proposta va ritenuta nuova perché dagli atti non risulta l’evidenza del prospettato ne bis in idem.
Le Sezioni unite hanno precisato che i motivi nuovi a sostegno dell’impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione, devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’art. 581, lett a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv, 210259).
Anche più recenti decisioni hanno ribadito il principio generale riguardante la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi (tra le tante Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783).
Ne consegue che sono ammissibili soltanto i motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere
giuridico diverse ed ulteriori, ma non anche i motivi volti ad allargare l’ambito dell’originaria cognizione, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione, come è accaduto nel caso di specie.
Il ricorso di NOME COGNOME (capi D e E), ai limiti dell’inammissibilità deve essere rigettato in quanto, a fronte di una piena confessione del ricorrente in sede di appello, COGNOME si limita ad una mera critica delle ragioni, complete e logiche, che hanno condotto la Corte di merito a ritenerlo responsabile del traffico di LSD, attraverso i francobolli impregnati di questa sostanza, con richiamo al contenuto della conversazione intercettata, riportata alle pag. 275-277 della sentenza di primo grado, in cui il ricorrente si lamentava, in termini espliciti, della cattiva qualità dello stupefacente da smerciare.
Il ricorso di NOME COGNOME (capi A e B), relativo ali’ errata riduzione per il rito abbreviato operata dalla Corte di merito, ai limiti dell’inammissibilit deve essere rigettato per i medesimi argomenti indicati al par. 3.2. cui si rinvia.
7. Il ricorso di NOME COGNOME è fondato.
La sentenza impugnata ha qualificato il fatto contestato al ricorrente, commesso il 21 ottobre 2005, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale il d. I. n. 146 del 2013, conv. in I. n. 10 del 2014 ha previsto che costituisca fattispecie autonoma punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da C 3.000 a C 26.000.
Comparando in concreto le discipline sostanziali, quella successiva si rivela di maggior favore.
Infatti, nel caso di condotta di “lieve entità” commessa con riferimento allo stupefacente del tipo cocaina la nuova disciplina prevede un massimo edittale parametrabile al tempo di prescrizione stabilito in 5 anni per l’ipotesi consumata (e dunque sei anni ai fini della prescrizione ex art. 157 cod. pen.), piuttosto che quella dell’epoca del commesso reato che configurava un’ipotesi attenuata di reato in quanto tale non valutabile ai fini del computo della prescrizione ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. pen. (Sez. 3, n. 23904 del 13/03/2014, Rv. 259376).
Ne consegue che il delitto di cui dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, relativo a sostanze stupefacenti c.d. pesanti, commesso, come nella specie, prima dell’entrata in vigore della I. n. 251 del 2005, ha un termine ordinario di prescrizione di sei anni e un termine massimo di sette anni e sei mesi (anziché, rispettivamente, di dieci e quindici anni), sicché, avuto riguardo alla data del
commesso reato lo stesso si è estinto per intervenuta prescrizione prima della sentenza d’appello che deve essere quindi annullata senza rinvio.
Il ricorso di NOME COGNOME (capi A, B e C) è fondato limitatamente al secondo motivo.
8.1. Il primo motivo è inammissibile perché generico e reiterativo di censure che non si confrontano in alcun modo con il complessivo ed articolato ragionamento probatorio svolto dalla Corte territoriale.
La sentenza impugnata, alle pagg. 11 e 12, per delineare il ruolo di stabile fornitore della compagine associativa svolto da COGNOME ha innanzitutto esaminato le prove relative ai singoli reati-fine (Capi B e C) consistenti nel contenuto delle inequivoche conversazioni intercettate, confermate sia dall’aggancio delle celle telefoniche degli interlocutori, che dai sequestri di cocaina del 14 e 15 ottobre 2005, successivi all’arrivo da COGNOME di emissari dell’associazione.
Per tutta la durata delle captazioni erano emersi continuativi contatti tra il ricorrente e i coimputati, la ricostruzione delle fasi della programmazione degli acquisti, le trasferte a Napoli per rifornirsi, la conferma degli avvenut approvvigionamenti mediante comunicazioni, gli incontri con COGNOMECOGNOME l’urgenza di COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME reperire stupefacente, la cautela nelle comunicazioni che dovevano avvenire con precise modalità, soprattutto tramite il contatto con la madre di COGNOME e non con lui direttamente. Quindi, diversamente da quanto ritenuto genericamente dal ricorso, l’imputato, per tutto il periodo del monitoraggio, non si è mai reso irreperibile o non disponibile, ma, al contrario, ha utilizzato molta prudenza aspettando di essere lui a contattare gli acquirenti in assenza di pericoli.
8.2. Il secondo motivo è fondato.
Il giudice di secondo grado ha del tutto omesso l’apprezzamento di merito riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante la difesa del ricorrente le avesse invocate in base allo stato di incensuratezza da leggere unitamente alla risalenza dei fatti.
Una compiuta disamina sul punto era doverosa soprattutto alla luce dell’abnorme lasso di tempo intercorso dai delitti accertati, pari a quasi venti anni, che alla luce del rinvio dell’art.62-bis cod. pen. ai criteri valutativi di cui all’art. 133 cod. pen., incluso quello della «condotta susseguente al reato», imponeva alla Corte di merito di provvedere ad un serio apprezzamento soprattutto di questo.
Il ricorso di NOME COGNOME (capi D e E) deve essere rigettato.
9.1. Il primo motivo è infondato, ai limiti della genericità.
La sentenza impugnata alle pagg. 24 e 25, con puntuali argomenti, ha fornito adeguata risposta al tema posto dal COGNOME, escludendo che vi fosse stato un solo trasporto in corpore, pur se tramite terzi.
Infatti, oltre a questo episodio, ammesso dallo stesso imputato ed avvenuto il 28/30 settembre 2005, erano risultate altre condotte di vendita e trasporto di stupefacente dall’Olanda all’Italia, collocate ad ottobre 2005, alle quali il ricorrent aveva partecipato personalmente, sempre nella veste di intermediario tra NOME COGNOME, l’acquirente, e NOME, il fornitore colombiano che operava in Olanda, come emerso dal contenuto delle intercettazioni il cui significato era stato confermato anche dal sequestro dello stupefacente del 20 ol:tobre 2005. Detto evento, peraltro, non aveva scoraggiato la prosecuzione dell’attività del RAGIONE_SOCIALE alla luce delle conversazioni, avvenute fra il 24-26 ottobre del 2005, sulle utenze in uso a NOME COGNOME ed NOME COGNOME per l’organizzazione di nuove trasferte in Olanda.
La Corte di appello, correttamente, non ha riqualificato il fatto contestato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non solo perché non richiesto con i motivi di appello, ma visto il contesto internazionale in cui i diversi trasport di droga si erano collocati. Si tratta di argomenti che rendono priva di rilievo la comparazione con la posizione di COGNOME che risponde di condotte diverse.
9.2. Il secondo motivo, relativo alla mancanza di un’autonoma motivazione della sentenza di primo grado, è generico e reitera una censura già formulata in appello e disattesa dalla Corte di merito con argomenti congrui con i quali il ricorso non si confronta.
Infatti, il requisito dell’autonoma valutazione previsto a pena di nullità per le ordinanze cautelari (art. 292, comma 2, lett. c), cod, proc. pen.) non è indicato dall’art. 546 cod. proc. pen. in quanto il giudice con la sentenza decide nel contraddittorio tra le parti e l’eventuale adesione acritica agli atti investigativ censurabile non già per mancanza di autonoma motivazione, come richiesto genericamente nel ricorso, ma per la mancata giustificazione delle ragioni rappresentate dalla difesa in violazione del contraddittorio (Sez. 2, n. 40149 del 12/07/2022, Rv. 283976).
Peraltro, la censura in questa sede è del tutto inconferente visto che oggetto di impugnazione non è la sentenza di primo grado, che pure opera un’autonoma valutazione a pag. 341, ma quella della Corte di appello, redatta nell’esercizio dei poteri, anche integrativi, correttivi e sostitutivi a questa demandati e correttamente esercitati, come risulta dagli argomenti svolti alle pagg. da 23 a 26 della sentenza impugnata.
Anche la censura relativa al mancato esame delle interpretazioni alternative delle singole conversazioni, offerte dai motivi di appello e dai motivi aggiunti, è genericamente proposta.
Infatti, nel ricorso c’è solo l’indicazione di data e numero della conversazione, delle pagine del motivo di appello e della sentenza di primo grado, senza alcun riferimento agli eventuali vizi di quella impugnata che, al contrario, alle pagine da 23 a 25, opera un puntuale esame del materiale intercettivo.
Il ricorso di NOME COGNOME (capi A e B) è fondai:o limitatamente al trattamento sanzionatorio.
10.1. Il primo, il secondo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto riguardano la qualificazione giuridica dei fatti, e sono infondati, ai limiti della inammissibilità.
Le censure ricalcano i motivi di appello e non si confrontano con l’articolato ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata che, nel delineare la struttura della compagine criminale in esame, in piena aderenza all’interpretazione di questa Corte circa i presupposti costituitivi del reato associativo, ha preso le mosse anche dagli accertati reati-fine e dal tenore esplicito delle captazioni (COGNOME spiega al nipote COGNOME: «ce n’è roba buona…facciamo una piazza per guadagnare soldi assai»), confermate da agganci di celle, sequestri di chili di cocaina e arresti in flagranza. Dall’intero materiale probatorio era emerso che: a) tutti i partecipi, a partire da COGNOME, erano consapevoli di agire sotto le direttiv di NOME COGNOME e nell’interesse dell’associazione, con un preciso canale di vendita creato con NOME COGNOME per ingenti quantitativi di cocaina acquistati periodicamente a Napoli; b) ciascuno ricopriva un preciso ruolo ed era in contatto con gli altri in modo funzionale all’associazione; c) le modalità degli accordi, degli acquisti e dei trasporti della sostanza erano standardizzati e avevano avuto ad oggetto significativi quantitativi di droga nell’arco di pochi mesi (da fine luglio novembre 2005); d) il canale di comunicazione e di contatto era differenziato, per le cautele imposte soprattutto dai capi e dal fornitore.
In questo contesto il ruolo di rilievo di NOME COGNOME, nipote del capo dell’associazione catanese, NOME COGNOME, risulta in termini inequivoci dal contenuto delle intercettazioni, in alcune delle quali cerca di utilizzare un linguaggio criptico collegato alla propria attività lavorativa per schermare il quantitativo degli acquisti (COGNOME parla con COGNOME, estraneo al mondo della macelleria, di quanti “vitelli” può disporre) e altre, invece, “in chiaro” in COGNOME esprime la frequenza dei rapporti con il fornitore (COGNOME parlando con lo zio spiega come avverranno le modalità dell’incontro con COGNOME: «facciamo come abbiamo fatto sempre»), delinea le modalità delle forniture a
Napoli, comunica a COGNOME il buon fine dei viaggi, organizza le successive cessioni agli acquirenti catanesi.
Si tratta di elementi non disarticolati dai generici motivi di ricorso dimostrativi della piena partecipazione del ricorrente all’associazione contestata, nella quale oltre ad essere il nipote del capo e suo “braccio destro”, intreccia autonomi rapporti sia con il fornitore principale, COGNOME, che con altri.
La tesi difensiva, che prospetta come autonoma l’attività di COGNOME, sia per acquisto per uso personale dello stupefacente che per cessioni in proprio, è frutto di una lettura parziale e frammentaria del contenuto univoco delle intercettazioni che, invece, ne hanno dimostrato il ruolo di rilievo soprattutto nella gestione dell’attività di rifornimento.
10.2. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, i giudici hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di associazione finalizzata al narcotraffico per la cui configurabilità è sufficiente l’accertamento d un organismo stabile, composto da almeno tre associati che, attraverso un’articolazione di mezzi anche economici e il coordinamento dell’attività delle persone, sia in grado di proiettare la propria attività oltre i singoli episodi e offendere l’interesse protetto per effetto della sua esistenza (tra le tante Sez. 6, n. 11526 del 16/02/2022, Arena, Rv. 283049).
E’ principio affermato in tema di associazione per delinquere che è consentito al giudice, pur nell’autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso sia dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune, che dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione che costituisce un elemento fortemente indiziante, anche se non necessario, ai fini della dimostrazione dell’adesione del singolo ad un’associazione per delinquere, e quindi della sua coscienza e volontà di partecipare al gruppo criminale (Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Bevilacqua Rv. 276740).
Inoltre, l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non richiede una struttura complessa, essendo sufficiente un’organizzazione semplice e rudimentale sulla quale i componenti possono fare reciproco e tacito affidamento per l’attuazione del programma criminoso.
In applicazione di tali principi, l’esistenza dell’associazione e dell’accordo criminoso sottostante ai singoli episodi di cessione, proiettato oltre gli stessi, stata desunta dalla ripetuta commissione dei reati fine, dalla reiterazione delle attività di rifornimento e di vendita cui partecipavano i sodali con ruoli distinti secondo uno schema operativo collaudato.
Del tutto irrilevante, infine, la durata del periodo di osservazione in quanto questo può anche essere breve purché, però, dagli elementi acquisiti emergano
elementi indicativi dell’esistenza di un gruppo organizzato dedito alla commercializzazione di stupefacenti con struttura, capacità operativa e proiezione futura (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440).
10.3. La decisione dei giudici di merito si pone in linea con l’orientamento interpretativo secondo il quale l’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nell’accordo criminoso riguardante una serie non preventivamente determinata dei delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell’esistenza di un’organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550).
In questa logica la Corte di appello ha evidenziato i dati oggettivi da cui evincere l’intensità dell’attività criminosa e i quantitativi rilevanti di cocaina, pari a molti chili nell’arco di pochi mesi, movimentati dalla strutturata organizzazione capeggiata da COGNOME, elementi tali da escludere che questa, cui apparteneva organicamente il ricorrente, potesse essere qualificata, ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 e che la condotta sub B) rientrasse nell’ipotesi della lieve entità, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per l’accertamento della quale è richiesto che emergano indici concreti – tra i quali una ristretta circolazione di merci e di denaro, guadagni limitati, una ridotta provvista di stupefacente e, complessivamente, una ridotta offensività della condotta – non sussistenti nella specie.
A fronte di un’associazione che in pochi mesi ha trattato chili di cocaina, con identiche modalità di acquisto, trasporto e fornitura, anche attraverso una precisa rete di soggetti facenti capo all’associazione capeggiata da COGNOME, con l’apporto del ricorrente, risultano del tutto irrilevanti, ai fini di disarticolare la co qualificazione giuridica dei fatti, gli elementi genericamente enumerati dalla difesa (tra cui, l’assenza del principio attivo del narcotico, l’esclusione dell’aggravante dell’ingente quantità e il non provato ruolo marginale del ricorrente).
10.4. Il terzo motivo è generico e aspecifico.
La sentenza impugnata ha argomentato in modo coerente, non parcellizzato e successivamente riscontrato da sequestri e arresti, la ragione per la quale ha ritenuto che COGNOME avesse utilizzato un linguaggio criptico parlando di “vitelli” con il fornitore di cocaina (vedi par. che precede).
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che si tratti di questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, sottratta al giudizio di legittimità se, come accaduto nel caso di specie, l’interpretazione adottata risulti logica in rapporto alla massima di esperienza utilizzata (tra le tante, Sez. U, n. 22461 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
10.5. Il quinto motivo, relativo all’aumento sanzionatorio per la recidiva qualificata, è fondato.
La Corte di appello, senza fornire una specifica motivazione sulla disciplina applicata, cioè se antecedente o successiva alla I. n. 251 del 2005, ha irrogato al ricorrente l’aumento massimo di due terzi, rispetto alla pena base di undici anni, cioè sette anni e quattro mesi di reclusione «in ragione dei gravi precedenti penali annoverati dall’imputato, che ne esprimono la pericolosità sociale e l’aggravarsi dell’excursus criminoso» (pag. 14).
Si tratta di una motivazione apparente in quanto non è stato indicato, come richiesto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 quali fossero i reati a cui si riferivano i precedenti e le date della loro commissione, nella cui cornice si inserivano i nuovi gravi addebiti accertati in giudizio, oltre che l’avvenuto rispetto del limite di cui al sesto comma dell’art. 99 cod. pen.
Cosicchè, per le medesime ragioni già esposte con riferimento alla posizione di COGNOME, alle quali si rinvia (par. 3.2.), in caso di conferma dell’applicazion della recidiva il giudice del rinvio è tenuto ad applicare a COGNOME l’art. 99 cod. pen. vigente all’epoca dei fatti ovverosia nella sua formulazione antecedente all’entrata in vigore della legge n. 251 del 5 dicembre 2005.
La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame sull’intero trattamento sanzionatorio, ritenendosi assorbito in questo anche l’ultimo motivo del presente ricorso.
Il ricorso di NOME COGNOME (capi A e B) è fondato limitatamente al primo motivo.
11.1. La Corte di merito ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di continuazione tra i reati ascritti all’imputato in questa sede ed altri separatamente giudicati con pronunce divenute definitive dopo la sentenza di primo grado intervenuta il 15 aprile 2010.
Peraltro, risulta che l’imputato ha adempiuto all’onere di allegare copia delle sentenze oggetto dell’istanza ed emesse nei separati giudizi così da porre il giudice di secondo grado in condizione di valutare la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso (Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Corallo, Rv. 284291) sul quale, invece, è stata omessa la motivazione.
11.2. Il secondo motivo, in ordine alla recidiva, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche, non è stato posto con l’atto di appello e comunque contrasta con i puntuali argomenti adottati dalla Corte di merito, risultando priva di rilievo la diversa posizione del coimputato COGNOME.
12. Alla luce degli argomenti che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di COGNOME NOME per essere il reato estinto per prescrizione; mentre deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente alla applicazione della recidiva, nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente all’applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, e nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente all’omessa valutazione della continuazione esterna, mentre per il resto i ricorsi devono essere rigettati.
In ordine alle posizioni di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME i ricorsi vanno rigettati con condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME per essere il reato estinto per prescrizione.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente alla applicazione della recidiva, COGNOME NOME, limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, COGNOME NOME, limitatamente all’applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, e COGNOME NOME, limitatamente all’omessa valutazione della continuazione esterna; rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Rigetta i loro ricorsi nel resto.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e li condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2024
La Consigliera estensora
Il Presidente