Recidiva e congruità della pena: la parola alla Cassazione
L’applicazione della recidiva rappresenta uno degli aspetti più delicati del diritto penale sostanziale, poiché incide direttamente sulla libertà personale attraverso l’inasprimento della sanzione. Una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito i confini del dovere di motivazione del giudice di merito quando è chiamato a rideterminare la pena in seguito a un annullamento con rinvio.
Il contesto del giudizio di rinvio
La vicenda trae origine da un precedente annullamento disposto dalla stessa Cassazione, che aveva riscontrato un vuoto motivazionale in ordine alla sussistenza della recidiva e alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello ha riesaminato il caso, fornendo una struttura argomentativa volta a giustificare le scelte sanzionatorie adottate, integrando le lacune precedentemente evidenziate.
La valutazione della Suprema Corte
Il ricorrente ha impugnato nuovamente la decisione, deducendo ancora una volta la mancanza di motivazione. Tuttavia, la settima sezione penale ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, i giudici di merito hanno operato in modo puntuale e giuridicamente corretto, rispettando i principi di diritto e fornendo una spiegazione logica e coerente sulla scelta della pena e sull’aggravante contestata.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella completezza dell’analisi svolta dalla Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno osservato che la sentenza impugnata non presentava più i difetti originari, avendo esposto con chiarezza le ragioni per cui la recidiva doveva essere applicata nel caso di specie. La Cassazione ha sottolineato che, una volta che il giudice di merito fornisce una motivazione logica e aderente alle risultanze processuali, il sindacato di legittimità non può spingersi a una nuova valutazione dei fatti, rendendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Tale esito comporta non solo il passaggio in giudicato della condanna, ma anche pesanti conseguenze economiche per il ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, è stata disposta la condanna al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, sanzione prevista per chi promuove ricorsi privi di fondamento giuridico. La decisione ribadisce l’importanza di una difesa tecnica che valuti attentamente la solidità dei motivi di impugnazione prima di adire la Suprema Corte.
Cosa accade se la Corte d’Appello non motiva correttamente la recidiva?
La sentenza può essere annullata dalla Cassazione con rinvio, obbligando il giudice di merito a fornire una nuova e più approfondita spiegazione delle ragioni che giustificano l’aggravante.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle Ammende.
Il giudice può aumentare la pena basandosi solo sui precedenti penali?
L’applicazione della recidiva richiede una valutazione specifica sulla maggiore colpevolezza del reo e sulla sua pericolosità sociale, non un automatismo basato solo sui precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7141 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7141 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva e sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato avuto riguardo alle puntuali e giuridicamente corrette argomentazioni della Corte di merito che nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento disposto dall Suprema Corte con sentenza del 24/01/2024, ha colmato il rilevato vuoto motivazionale ( cfr. pagg. 6 e segg. della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13/01/2026