Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45220 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45220 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Nettuno il 09/07/1975;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 26/09/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen., la domanda di affidamento in prova al servizio sociale avanza nell’interesse di NOME COGNOME in quanto avendo già ottenuto l’affidamento in prova in data 8 ottobre 2013 per una violazione della legge stupefacenti (rispetto alla quale è stata dichiarata l’estinzione del reato con provvedimento del 3 maggio 2018) ha ripreso a delinquere commettendo la stessa tipologia di reato per il quale è stato condannato, con l’applicazione della recidiva ex art.99, comma quarto, cod. pen., e si trova attualmente in espiazione della pena.
Avverso la predetta ordinanza il detenuto, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Egli lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione; in particolare, deduce che il Tribunale di sorveglianza ha erroneamente fatto riferimento alla sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 80 d.P.R. 309/90 posta a suo dire a fondamento del rigetto della richiesta di misura alternativa nonostante la stessa sia stata esclusa in sede di cognizione.
Inoltre, il ricorrente osserva che erroneamente l’ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza di progressi trattamentali ed ha escluso la concedibilità della misura alternativa richiesta solo sulla base del sopra richiamato art. 58quater, comma 7-bis, I. 354/75, senza tenere conto dell’andamento positivo dell’attività di osservazione e trattamento nei suoi confronti.
Non sono pervenute le conclusioni scritte del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato sia pure per ragioni differenti rispetto a quelle sviluppate con l’impugnazione.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha ritenuto operante la preclusione di cui all’art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen., che vieta la concessione dell’affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà, al condannato cui sia stata applicata la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.
2.1. Al riguardo deve ricordarsi che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 291 del 4 ottobre 2010, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine alla disposizione normativa in oggetto poiché il giudice remittente non aveva preso in considerazione la possibilità di dare alla disposizione censurata un’interpretazione restrittiva, nel senso che l’esclusione dal beneficio operi in modo assoluto solo quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena, a sua volta irrogata con applicazione della medesima aggravante. Invero, una conforme indicazione ermeneutica è stata ritenuta provenire dai lavori parlamentari propedeutici all’approvazione della legge di riforma; inoltre, secondo il Giudice delle legge, l’interpretazione prospettata farebbe venir meno il rischio di un’irragionevole preclusione in danno del soggetto che, pur essendo stato condannato con applicazione della predetta aggravante, si trovi nelle condizioni di poter essere valutato dal giudice come meritevole della sperimentazione di un percorso rieducativo, che non può ritenersi escluso a priori, per effetto di un’astratta previsione normativa.
2.2. Diversa, invece, è stata considerata l’ipotesi in cui lo stesso condannato, dopo aver fruito di un primo affidamento in prova, concesso quando già era stato dichiarato recidivo reiterato, commetta un nuovo delitto (almeno il quarto), per il quale il giudice della cognizione, nel caso più ricorrente della recidiva cosiddetta facoltativa, ritenga i precedenti del reo concretamente significativi in punto di gravità del reato. In casi del genere non è agevole prevedere che un nuovo beneficio dello stesso tipo possa sortire effetti diversi da quello precedente, mentre è agevole prefigurare il contrario, sicché la scelta legislativa di esigere l’espiazione della pena, senza possibilità di accesso alle misure specificamente escluse dalla norma censurata, non può essere ritenuta manifestamente irragionevole o arbitraria.
Ciò posto, dalla lettura del provvedimento impugnato, non risulta che il Tribunale di sorveglianza abbia verificato se il precedente affidamento in prova a NOME COGNOME fosse stato concesso quando egli era stato già dichiarato recidivo, dato che solo in tale ipotesi trova applicazione la preclusione prevista dall’ art. 58-quater, GLYPH comma GLYPH 7-bis, GLYPH Ord. GLYPH pen., GLYPH secondo GLYPH la GLYPH interpretazione costituzionalmente orientata di cui sopra.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio affinché – in piena autonomia decisionale – tenga conto dei princìpi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2024.