Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5257 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5257 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che reiterativo di doglianze già formulate ed esaminate dalla Corte con motivazione non illogica, nella quale si è dato conto della portata intimidatoria della condotta aggressiva e minacciosa tenuta dal ricorrente in carcere per ottenere una bomboletta di gas alla quale non aveva diritto;
Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare una diversa valutazione in ordine alla riconoscibilità dell’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen., ciò che precluso in questa sede, a fronte di una motivazione nella quale sono stati sottolineati la durata e il contesto della condotta, non riconducibile ad un mero sentimento di ostilità;
Ritenuto che il terzo motivo è in radice inidoneo a vulnerare la valutazione della Corte in tema di recidiva, in quanto da un lato è stato posto in evidenza come il nuovo reato fosse sintomaticamente espressivo di accresciuta colpevolezza e pericolosità e dall’altro deve rilevarsi che, anche prescindendo dalla specificità, ricorreva quanto meno la recidiva reiterata infraquinquennale e che in concreto il primo giudice ha operato solo un aumento pari alla metà;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibilf il ricorsD e condanna i) ricorrentP al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2025
Il Consiglier COGNOME stensore