Recidiva e Inammissibilità: Quando il Ricorso in Cassazione Non Entra nel Merito
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, in particolare quando si discute di recidiva e inammissibilità del ricorso. Il caso riguarda due soggetti condannati per un reato in materia di stupefacenti di lieve entità, i quali avevano impugnato la sentenza d’appello lamentando un’errata applicazione delle norme sulla recidiva. La Suprema Corte, tuttavia, ha chiuso la porta a qualsiasi discussione nel merito, dichiarando il ricorso inammissibile.
Il Contesto del Ricorso: La Contestazione sulla Recidiva
I ricorrenti erano stati condannati per la violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, una fattispecie che punisce il traffico di sostanze stupefacenti di “lieve entità”. Il loro unico motivo di ricorso per Cassazione si concentrava sulla contestazione della recidiva (art. 99 c.p.), sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel non escluderne gli effetti, con una motivazione che ritenevano viziata.
In sostanza, i ricorrenti chiedevano alla Suprema Corte di rivalutare una decisione strettamente legata al trattamento punitivo, cioè alla commisurazione della pena in relazione alla loro storia criminale.
La Decisione della Cassazione: I Limiti del Giudizio di Legittimità e la recidiva e inammissibilità
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente la richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione fondamentale risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono riesaminare i fatti e le valutazioni di merito compiute dai tribunali precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Nel caso specifico, la decisione se applicare o meno gli effetti della recidiva è una valutazione che rientra pienamente nel “merito” e nella discrezionalità del giudice, purché la sua scelta sia supportata da una motivazione sufficiente, logica e non contraddittoria. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione adeguata, non c’era spazio per un intervento della Cassazione.
Le Motivazioni Ritenute Sufficienti dalla Corte d’Appello
La Suprema Corte ha evidenziato come la Corte territoriale avesse correttamente spiegato le ragioni della sua decisione. Sebbene il reato contestato fosse di modesta gravità, i giudici d’appello lo avevano considerato espressione di una “maggior pericolosità” dei soggetti. Questa valutazione non era astratta, ma fondata sui loro precedenti penali, che avevano giustificato la contestazione di una recidiva reiterata e, per uno dei due, anche specifica e infraquinquennale. Di fronte a una motivazione così strutturata, che i ricorrenti non avevano neppure adeguatamente contestato nel dettaglio, il ricorso non poteva che essere ritenuto inammissibile.
Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte li ha condannati a versare una somma di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi che non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la valutazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la gestione della recidiva, è un’attività che spetta ai giudici di merito. Il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per tentare di ottenere una nuova e più favorevole valutazione dei fatti o della personalità dell’imputato. Se la motivazione della sentenza impugnata è logica e completa, la decisione diventa insindacabile in sede di legittimità, portando inevitabilmente a una declaratoria di recidiva e inammissibilità del gravame.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione sulla gravità della recidiva fatta da un giudice di merito?
No, secondo questa ordinanza, la valutazione sulla pericolosità del reo e sulla conseguente applicazione degli effetti della recidiva rientra nel giudizio di merito. Se la motivazione del giudice inferiore è sufficiente e non illogica, non può essere riesaminata in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro per ciascun ricorrente.
Un reato di ‘modesta gravità’ esclude automaticamente l’applicazione della recidiva?
No. Come chiarito dalla Corte, anche un reato di modesta gravità può essere considerato espressione di una maggiore pericolosità se analizzato alla luce dei precedenti penali dell’imputato, giustificando così la contestazione e l’applicazione degli effetti della recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 756 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 756 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME (CUI: 03261XT) nato il 24/09/1975 NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 20/03/1988
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, gli imputati, condannati alle pene di legge p il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, deducono erronea applicazione dell’a 99 cod. pen. e vizio di motivazione per la mancata esclusione degli effetti della recidiv entrambi contestata;
Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto ineren al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguat esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale spiegato, con valutazione di meri qui insindacabile e con la quale i ricorrenti neppure completamente si confrontano, le ragioni p cui il reato sub iudice, pur di modesta gravità, è da ritenersi espressione di maggior pericolosità in forza dei precedenti che avevano giustificato per entrambi gli imputati la contestazione de recidiva reiterata ed infraquinquennale, anche specifica per l’imputato COGNOME
Ritenuto, pertanto, che il cumulativo ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. p l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della (Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della’assa delle ammende.
Così deciso il 1° dicembre 2023.