Recidiva e pericolosità sociale: i limiti del ricorso in Cassazione
La gestione della Recidiva rappresenta uno dei punti più delicati nel calcolo della pena e nella valutazione della personalità del reo. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito i confini entro cui è possibile contestare la valutazione della pericolosità sociale operata dai giudici di merito, ribadendo l’inammissibilità di ricorsi meramente riproduttivi di argomenti già trattati.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa contestava, in particolare, il giudizio di prevalenza della Recidiva rispetto alle circostanze attenuanti generiche. Secondo la tesi difensiva, gli elementi portati a sostegno della richiesta di riduzione della pena non erano stati adeguatamente considerati, lamentando una eccessiva valorizzazione dei precedenti penali dell’assistito.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi di doglianza non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto si limitavano a riprodurre profili di censura già vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito. La Cassazione ha sottolineato che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito in cui si richiede una nuova valutazione dei fatti o della gravità del reato.
L’impatto della Recidiva sulla pena
Un punto centrale della decisione riguarda la valorizzazione dei precedenti penali. Il giudice di merito aveva correttamente individuato nella data di esecuzione dei fatti precedenti una chiave di lettura qualificata per attestare la maggiore riprovevolezza del reato attuale. Questa emersione di una accresciuta pericolosità giustifica pienamente il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche, rendendo la motivazione della sentenza impugnata logica e coerente con i principi del diritto penale.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla natura del ricorso, definito come meramente riproduttivo di questioni già risolte. I giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva fornito puntuali e corretti argomenti giuridici per giustificare la prevalenza della Recidiva. In particolare, è stata ritenuta corretta la scelta di privare di rilievo gli elementi addotti dalla difesa a favore delle attenuanti, poiché la condotta recidivante dell’imputato dimostrava una persistente inclinazione al crimine che neutralizzava ogni altro fattore mitigante.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il ricorso per Cassazione deve basarsi su violazioni di legge specifiche e non può limitarsi a una critica generica della valutazione discrezionale del giudice di merito. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo il rigetto delle istanze, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma del rigore processuale contro i ricorsi pretestuosi.
Perché un ricorso basato sulla recidiva può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se si limita a contestare la valutazione dei fatti già operata dai giudici di merito senza evidenziare specifiche violazioni di legge o vizi logici nella motivazione.
In che modo la recidiva influenza le attenuanti generiche?
Il giudice può ritenere che la recidiva esprima una tale pericolosità sociale da rendere le attenuanti generiche soccombenti o equivalenti, impedendo una riduzione della pena.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è solitamente condannato a versare una somma, in questo caso tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 769 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 769 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla leg sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura vagliati e disat puntuali e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia , più direttamente, nel valor precedente riferibile all’imputato, pur considerando la data di relativa esecuzione del f quale chiave di lettura qualificata della maggiore riprovevolezza ascritta al reato ogget giudizio, momento di coerente emersione della accresciuta pericolosità del prevenuto, sia implicitamente deprivando di rilievo, sempre all’esito delle medesime motivazioni, gli elemen addotI’ daiia difesa a sostegno dei rivendicato giudizio di prevalenza del (4erteric’re sulla recidiva; COGNOME;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Did, dara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 novembre 2022.