Recidiva e inammissibilità: i limiti del ricorso in Cassazione
La questione della recidiva rappresenta uno dei punti più delicati nel diritto penale, specialmente quando si tratta di bilanciare la gravità del fatto con la storia giudiziaria dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso deve essere specifico e deve contestare direttamente le motivazioni del giudice di merito.
Il caso oggetto di esame
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti nella forma della lieve entità, prevista dal Testo Unico sugli stupefacenti. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando la mancata disapplicazione della recidiva, sostenendo che i giudici di secondo grado non avessero valutato correttamente i presupposti per il suo aumento di pena.
La decisione della Suprema Corte
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede nella natura stessa del ricorso per Cassazione, che non può limitarsi a una generica riproposizione di doglianze già espresse, ma deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione lineare e coerente sulla sussistenza della recidiva, con la quale il ricorrente non ha saputo confrontarsi criticamente.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul concetto di aspecificità del ricorso. Secondo gli Ermellini, quando una sentenza di merito è sorretta da un’argomentazione logica e priva di contraddizioni, il ricorrente ha l’onere di smontare tale logica punto per punto. Limitarsi a richiedere la disapplicazione della recidiva senza spiegare perché il ragionamento del giudice precedente sia errato rende l’atto nullo sul piano processuale. La Corte ha inoltre sottolineato che la coerenza del provvedimento impugnato era tale da non lasciare spazio a interpretazioni alternative non adeguatamente supportate da nuovi elementi di diritto.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono non solo l’inammissibilità del ricorso, ma anche le conseguenze economiche per il ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, è stata inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento ricorda quanto sia essenziale una difesa tecnica che punti sulla specificità dei motivi, specialmente in temi complessi come la recidiva, per evitare che il diritto di difesa si scontri con i rigidi paletti procedurali della legittimità.
Perché un ricorso sulla recidiva può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono aspecifici, ovvero se non contestano in modo puntuale e logico le argomentazioni fornite dal giudice nella sentenza di appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Cosa si intende per aspecificità dei motivi di ricorso?
Si verifica quando il ricorrente non si confronta criticamente con le ragioni della decisione impugnata, limitandosi a riproporre argomenti già respinti o troppo generici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 315 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 315 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28629/22 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022