Recidiva e inammissibilità: la Cassazione sul reato di evasione
La corretta applicazione della recidiva rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena finale. In una recente ordinanza, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito i limiti entro i quali è possibile contestare l’aggravante della recidiva in sede di legittimità, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
Il caso e i fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello, lamentando in particolare la mancata disapplicazione della recidiva. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente i presupposti per l’applicazione di tale aggravante, che comporta un inasprimento del trattamento sanzionatorio.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha analizzato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha evidenziato come l’impugnazione fosse basata su un unico motivo relativo alla recidiva, il quale però risultava essere aspecifico. I giudici di legittimità hanno osservato che la sentenza di secondo grado era sorretta da una motivazione lineare e coerente, con la quale il ricorrente non era riuscito a confrontarsi in modo efficace.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Per essere ammesso al vaglio di legittimità, un ricorso non può limitarsi a una critica generica della decisione impugnata, ma deve indicare con precisione i punti di errore logico o giuridico. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione logica sulla sussistenza della recidiva, legata alla pericolosità sociale e ai precedenti del reo. Il ricorrente, omettendo di contestare puntualmente questi passaggi argomentativi, ha reso il proprio atto inidoneo a scalfire la decisione precedente. L’inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Le conclusioni che si traggono da questo provvedimento confermano il rigore della Cassazione nel valutare l’ammissibilità delle impugnazioni. Quando si contesta l’applicazione della recidiva, è indispensabile che la difesa produca un’analisi critica che smonti specificamente i passaggi logici del giudice di merito. Una contestazione vaga o meramente riproduttiva di argomenti già respinti porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità, con conseguente aggravio di spese per il condannato. La sentenza ribadisce che la coerenza logica della motivazione di merito, se non validamente attaccata, resta il pilastro su cui si fonda la legittimità della pena inflitta.
Cosa accade se i motivi del ricorso in Cassazione sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non entra nel merito della questione e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché è difficile contestare la recidiva in Cassazione?
Perché la valutazione sulla recidiva spetta al giudice di merito; in Cassazione si può solo censurare l’eventuale mancanza di logica o coerenza nella motivazione fornita dal giudice precedente.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è tenuto a versare una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39909 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39909 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 17101/23 Ladogana
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – relativo alla mancata disapplicazione della reci – è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui nella sostanza il ricorrente n confronta (pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023