Recidiva e inammissibilità: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
La gestione della Recidiva rappresenta uno dei punti più delicati nel diritto penale, specialmente quando si giunge dinanzi alla Suprema Corte. Una recente ordinanza ha ribadito che contestare l’aggravante della Recidiva richiede una precisione argomentativa assoluta, pena l’inammissibilità del ricorso.
Il caso di resistenza a pubblico ufficiale
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Oltre alla responsabilità per il fatto, i giudici di merito avevano applicato l’aumento di pena relativo alla Recidiva, ritenendo il profilo del reo meritevole di tale aggravamento.
La contestazione in sede di legittimità
La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata disapplicazione della Recidiva. Tuttavia, l’impugnazione è stata ritenuta carente sotto il profilo della specificità. Secondo gli Ermellini, il ricorrente non ha saputo individuare falle logiche o giuridiche concrete nella motivazione della Corte d’Appello, limitandosi a una critica generica.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha osservato che le argomentazioni della sentenza impugnata erano connotate da una lineare e coerente logicità. Il principio cardine espresso è che il ricorso per Cassazione non può risolversi in una mera riproposizione di tesi già respinte, ma deve confrontarsi direttamente con le ragioni esposte dal giudice di secondo grado. Nel caso di specie, la difesa non ha offerto elementi idonei a scardinare il ragionamento dei giudici di merito circa la pericolosità sociale del soggetto e la conseguente applicazione della Recidiva. L’aspecificità dei motivi rende l’atto processuale inidoneo a produrre effetti, determinando il passaggio in giudicato della condanna.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguenze onerose per la parte ricorrente. Oltre alla conferma della pena, il soggetto è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia analizzare chirurgicamente le motivazioni delle sentenze di merito. La contestazione della Recidiva non può essere un atto formale, ma deve basarsi su una critica puntuale alla valutazione della capacità a delinquere effettuata dai giudici precedenti.
Cosa accade se i motivi del ricorso in Cassazione sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione alla Cassa delle Ammende.
Quando si applica l’aggravante della recidiva?
Si applica quando un soggetto commette un nuovo reato dopo una condanna definitiva, dimostrando una maggiore capacità a delinquere e pericolosità sociale.
È possibile escludere la recidiva in sede di appello?
Sì, il giudice può decidere di non applicarla se ritiene che il nuovo reato non sia espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità del reo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51356 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51356 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 25532NUMERO_DOCUMENTO23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi di ricorso attinenti alla mancata disapplicazione della recidiva sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le relative argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023