Recidiva e inammissibilità del ricorso: i chiarimenti della Cassazione
Il tema della Recidiva e della corretta determinazione della pena è al centro di una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Spesso, i ricorrenti tentano di contestare il trattamento sanzionatorio senza però offrire nuovi spunti critici rispetto a quanto già deciso nei gradi precedenti. Questo approccio porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, poiché la sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
I fatti oggetto della controversia
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello, lamentando un errato trattamento sanzionatorio. In particolare, la difesa contestava l’applicazione della Recidiva e il diniego di alcune circostanze attenuanti previste dal codice penale. Il ricorrente sosteneva che la pena inflitta non fosse congrua rispetto ai fatti commessi e ai parametri di legge, chiedendo una revisione del calcolo della sanzione.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come le doglianze presentate fossero prive di specificità. Invece di muovere critiche puntuali alla sentenza di appello, il ricorrente si era limitato a riproporre pedissequamente gli stessi motivi già esaminati e respinti dai giudici di secondo grado. Questo difetto rende il ricorso non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
La gestione della Recidiva nel giudizio penale
La Recidiva rappresenta un aumento di pena per chi commette un nuovo reato dopo una condanna definitiva. Nel caso in esame, i giudici di merito avevano correttamente applicato l’aggravante, fornendo una motivazione solida e coerente con la giurisprudenza consolidata. La Cassazione ha ribadito che, quando la motivazione del giudice di merito è completa e logica, non è possibile richiedere un nuovo esame dei fatti in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che la semplice reiterazione delle difese già svolte in appello non costituisce un valido motivo di impugnazione. Inoltre, per quanto riguarda la Recidiva e le attenuanti, i giudici di merito avevano già ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, rispettando i parametri dell’articolo 133 del codice penale. La manifesta infondatezza dei motivi, unita alla loro genericità, ha precluso qualsiasi analisi nel merito della vicenda, confermando la legittimità della pena inflitta.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per ridiscutere la gravità della Recidiva o l’entità della pena se la motivazione precedente è esente da vizi logici. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende sottolinea l’importanza di presentare ricorsi tecnicamente precisi e fondati su violazioni di legge concrete. La corretta articolazione dei motivi è l’unico strumento per garantire una revisione della sentenza impugnata.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone le stesse motivazioni dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in quanto non contesta puntualmente le ragioni fornite dalla sentenza di secondo grado.
Come viene valutata la recidiva nel calcolo della pena?
Il giudice di merito valuta l’applicazione della recidiva in base alla gravità del reato e alla personalità del reo, motivando adeguatamente la scelta.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41662 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41662 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che l’unico motivo di ricorso, in punto di trattamento circostanziale sanzionatorio con riferimento agli artt. 62, primo comma, n. 4, 99, secondo comma, e 133 cod. pen., è privo di specificità (poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiteraz di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito: si ve particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in ordine alla corretta applicazione della contest recidiva e pag. 5 sul motivato diniego del riconoscimento dell’attenuante invocata, nonché sul congruità della pena secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen.) e comunque manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penal conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284425; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 265685) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, nei termini sopra richiamati;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.