Recidiva: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La questione della recidiva rappresenta un elemento centrale nella determinazione della pena e nella valutazione della pericolosità sociale di un imputato. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante reati di lesioni personali, minacce e interruzione di pubblico servizio, fornendo importanti chiarimenti sulla specificità dei motivi di ricorso.
Il caso e i reati contestati
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per una serie di condotte illecite. Tra queste, spiccano le lesioni personali aggravate e l’interruzione di un servizio di pubblica utilità. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione puntando tutto sulla contestazione della recidiva, ritenendo che il suo riconoscimento non fosse corretto o adeguatamente motivato dai giudici di merito.
Analisi della decisione sulla recidiva
La Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso focalizzandosi sulla sua struttura argomentativa. Il principio cardine emerso è che il ricorso per Cassazione non può limitarsi a essere una “fotocopia” delle difese già presentate in appello. Se il giudice di secondo grado ha già risposto in modo logico e giuridicamente corretto alle contestazioni sulla recidiva, il ricorrente deve presentare nuovi elementi critici specifici.
La natura del ricorso inammissibile
Nel caso di specie, il motivo di ricorso è stato giudicato meramente riproduttivo. Questo significa che la difesa non ha saputo scardinare le motivazioni della sentenza di appello, limitandosi a riproporre dubbi già risolti. Tale mancanza di specificità porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità, con conseguenze gravose per il ricorrente, sia in termini di definitività della condanna che di sanzioni pecuniarie accessorie.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul rilievo che la Corte d’Appello aveva già vagliato con accuratezza i profili di censura relativi alla recidiva. I giudici di merito avevano fornito argomenti giuridici solidi e coerenti per giustificare l’aggravante, basandosi sui precedenti penali e sulla condotta dell’imputato. La Cassazione ha dunque riscontrato che il ricorso non conteneva critiche puntuali idonee a evidenziare vizi logici o violazioni di legge nella sentenza impugnata, rendendo l’impugnazione priva della necessaria specificità estrinseca.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre al passaggio in giudicato della condanna per i reati di lesioni e interruzione di pubblico servizio, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, in conformità con la normativa vigente, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, sottolineando la sanzionabilità di ricorsi manifestamente infondati o generici che intasano il sistema giudiziario senza validi presupposti legali.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripropone gli stessi motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché manca di specificità e non contesta direttamente le motivazioni fornite dal giudice di secondo grado.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
Perché la recidiva è stata confermata in questo caso?
La recidiva è stata confermata perché i giudici di merito avevano già fornito motivazioni corrette e il ricorso non ha presentato nuovi argomenti validi per smentirle.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46748 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46748 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GARDONE VAL TROMPIA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per i reati di cui all’artt. 612, 582, 585, in relazione all’art. 576, commi 1 e 5 bis, e 340, cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/11/2023