Recidiva e Pericolosità Sociale: la Cassazione Conferma la Condanna per Spaccio
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha affrontato un caso emblematico che chiarisce i limiti del ricorso in sede di legittimità e il peso della recidiva nella valutazione della colpevolezza e della pena. La pronuncia sottolinea come la ripetizione di condotte illecite non sia un mero dato statistico, ma un elemento sintomatico della persistente pericolosità sociale dell’imputato, capace di influenzare la decisione del giudice.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte di Appello di Napoli per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, nella sua forma di lieve entità, previsto dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato ha impugnato la sentenza di secondo grado, portando le proprie doglianze dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, i motivi addotti nel ricorso sono stati giudicati dalla Corte come una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuovi ed efficaci argomenti giuridici.
La Decisione della Corte sulla Recidiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali: l’inammissibilità di motivi generici e ripetitivi e la corretta valutazione, da parte del giudice di merito, della recidiva e della capacità a delinquere dell’imputato.
Motivazioni Generiche e Ripetitive
In primo luogo, la Corte ha ribadito un principio fondamentale del processo di legittimità: non è possibile presentare in Cassazione le stesse identiche argomentazioni già valutate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, la mera riproduzione delle censure precedenti, senza individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, rende il ricorso non meritevole di accoglimento.
La Valutazione della Recidiva e della Pericolosità Sociale
Il cuore della decisione risiede nel modo in cui la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito riguardo alla recidiva. La sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva, non come un automatismo, ma come un fattore concreto indicativo di una ‘persistente pericolosità’ e di una ‘perdurante inclinazione al delitto’. La Corte ha evidenziato come la reiterazione di condotte illecite, la natura del reato commesso e la qualità delle condotte rispetto a quelle passate siano elementi che il giudice deve considerare per calibrare la pena, in linea con i criteri dell’articolo 133 del codice penale.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse svolto una ‘pregnante e affatto superficiale valutazione’ incentrata sugli aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell’imputato. L’onere di motivazione è stato considerato pienamente soddisfatto, poiché la sentenza di secondo grado aveva spiegato in modo adeguato come le pregresse condanne avessero agito da ‘fattore criminogeno’ sulla commissione del nuovo reato. La condotta criminosa attuale è stata valorizzata come spia di una costante inclinazione a delinquere, citando a supporto un precedente giurisprudenziale (Sez. 3, n. 33299 del 2016).
Le Conclusioni
In conclusione, questa ordinanza della Corte di Cassazione riafferma con forza due principi chiave. Primo, il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità specifici e non può limitarsi a riproporre le stesse questioni di fatto già decise. Secondo, la recidiva è un elemento cruciale che, se correttamente motivato, giustifica una valutazione di maggiore pericolosità sociale e influenza la determinazione della pena. La decisione finale di dichiarare il ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, rappresenta la logica conseguenza di un’impugnazione ritenuta priva dei requisiti di legge.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza sollevare nuove e specifiche questioni sulla corretta applicazione della legge.
In che modo la recidiva dell’imputato ha inciso sulla decisione?
La recidiva è stata un elemento centrale. La Corte ha confermato che la sua corretta valutazione da parte del giudice di merito ha dimostrato la persistente pericolosità sociale e l’inclinazione al delitto dell’imputato, giustificando la motivazione della sentenza di condanna.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44434 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44434 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 10/05/1962
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOMECOGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all’imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogli e la qualità delle condotte ascrittegli rispetto a quelle pregresse, quale sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne.
Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell’imputato, prevista dai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. che regola l’esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. E’, pertanto, adeguatamente soddisfatto l’onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.