Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49582 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49582 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
à
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che i due motivi di ricorso, praticamente sovrapponibili, dedotti da COGNOME NOME e COGNOME NOME, attraverso i quali si rivolgono critiche alla ritenuta recidiva ed all’aumento pena in ordine al delitto per il quale è stata ritenuta la continuazione risultano riprodutt analoga censura (generica quanto a trattamento sanzionatorio) adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, al fine di rilevare come i precedenti dei ricorrente fossero significativi aumentata pericolosità nonostante le pregresse condanne fossero tacciate di vetustà, ha messo in evidenza come gli imputati si fossero resi protagonisti anche di condotte coeve (pag. 6 per COGNOME, pagg. 5 e 6 per Salenni);
rilevato che in ordine alla determinazione dell’aumento di pena la Corte di appello ha ritenuto congrua quella determinata dal primo giudice, osservando come la stessa non potesse subire modifiche nonostante la recidiva contestata in tal modo argomentando in merito alla sua adeguatezza solo genericamente confutata con i motivi di gravame nei quali si richiedeva (per entrambi gli appellanti) la sola rideternninazione in una pena minore senza la necessaria articolazione di motivo alcuno;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023