Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1425 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1425 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale, il 1° marzo 2024, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 perché, dopo avere presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord n. 16306/16 R.G.N.R. corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione, ometteva di dichiarare il sopravvenuto mutamento delle condizioni reddituali, perché, difformemente da quanto dichiarato, il suo nucleo familiare risultava composto non solo da sé stesso, ma anche da altri due soggetti. In particolare, aveva dichiarato falsamente che il reddito complessivo del suo nucleo familiare non superava il limite di euro 13.700,00 per il 2016, mentre dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza il reddito complessivo del nucleo familiare era risultato pari a euro
16.986,85, facendo parte del nucleo familiare anche COGNOME NOME e COGNOME NOME. Con l’aggravante di aver ottenuto l’ammissione al patrocinio. Con recidiva reiterata e infraquinquennale. Fatto commesso in Aversa tra il 4 dicembre 2018 e il 10 dicembre 2019 (data di accertamento dell’omissione).
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione censurando la sentenza, con tre motivi.
Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in merito all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato. Secondo la difesa, la sentenza avrebbe errato nel ritenere irrilevante la circostanza che la convivenza con COGNOME e COGNOME, soggetti determinanti ai fini della contestazione, era durata solo 40 giorni in tutto l’arco dell’anno, per cui doveva essere considerato scusabile l’errore in cui il dichiarante era incorso e carente l’elemento soggettivo del reato contestato. Il ricorrente ha indicato i soli redditi da lui percepiti e non aveva considerato che fosse necessario dichiarare anche quelli dei due soggetti con i quali aveva convissuto solo per breve periodo. Inoltre, era stato detenuto in carcere dal 27 luglio 2018 fino a tutto il mese di dicembre 2018 e aveva vissuto da solo a Calvi dal 1° gennaio 2018 al 2 maggio 2018. In tal modo era incorso evidentemente in una condotta imprudente o negligente ma non dolosa.
Con il secondo motivo, deduce violazione di legge, lamentando la violazione dell’art. 131- bis cod. pen., essendo stata negata l’applicabilità dell’istituto pur trattandosi di un mero errore privo di intento ingannatorio e che non aveva procurato danno allo Stato.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento al riconoscimento della recidiva, posto che, a pagina 5, la sentenza impugnata, aveva rigettato il motivo relativo alla ritenuta recidiva contestata sulla base dei numerosi precedenti commessi in epoche ravvicinate e senza accogliere le doglianze difensive con le quali il ricorrente aveva rilevato che il certificato del casellario giudiziale, datato maggio 2023, ossia data successiva ai fatti contestati, conteneva quattro precedenti, relativi a fatti commessi il 20 marzo 2004, il 19 giugno 2009, l’8 luglio 2010 e il 5 gennaio 2017. Quest’ultimo poi era relativo a contravvenzione e dunque non poteva rilevare in sede di recidiva. Dunque, atteso il lasso temporale trascorso rispetto all’ultimo precedente pari a otto anni, sarebbe evidente l’assenza della progressione di un processo delinquenziale che deve essere sotteso al riconoscimento della recidiva.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha rilevato che, nell’istanza di ammissione, il NOME aveva omesso di dichiarare la modificazione del proprio nucleo familiare, composto oltre che dall’istante anche da COGNOME NOME e COGNOME NOME, che pure avevano pacificamente convissuto con l’istante, così determinandosi il reddito dell’intero nucleo familiare in euro 16.986,85, misura eccedente il limite massimo consentito. La sentenza impugnata ha osservato che la circostanza della durata limitata (40 giorni) della convivenza del NOME con COGNOME e COGNOME, non poteva incidere sul nucleo essenziale della falsità della dichiarazione e della omissione della indicazione dei relativi redditi. In particolare, la sentenza ha osservato che la fattispecie incriminatrice contestata viene integrata dal disposto dell’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede l’inclusione nel reddito complessivo dell’istante anche di quello di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune. Il contenuto della disposizione integra il precetto penale, rendendo inescusabile l’eventuale errore in cui cada l’istante, con la conseguenza che non poteva non assumere rilievo, ai fini del riscontro dell’elemento psicologico del reato, l’omessa indicazione della presenza di due componenti del nucleo familiare.
I giudici hanno valutato le circostanze sulle quali insiste il ricorrente, negando che potessero valere ad escludere la responsabilità penale dell’imputato, in coerenza con il consolidato principio secondo il quale, in base all’art. 95 D.P.R. n. 115 cit. integra reato anche la violazione dell’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione (art. 79, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 115/2002). La violazione di tale disposizione, accertata nel caso in esame, è stata legittimamente ritenuta frutto di volontaria sottrazione al controllo giudiziario sul presupposto che si tratta di mancata comunicazione di una variazione rilevante dei redditi percepiti dal nucleo familiare, tale da non lasciare dubbi in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Il secondo motivo è fondato in quanto la sentenza impugnata, alla pagina 4, ha escluso che la condotta tenuta potesse ritenersi di particolare tenuità con motivazione illogica, giacché ha fatto riferimento alla mera nozione di ‘condotta ingannatoria’ della falsa dichiarazione, senza esprimere alcuna valutazione sull’intensità della stessa e quindi sulla compatibilità di tale connotato del fatto con la minima offensività richiesta dall’art. 131 bis cod.pen.
È poi errato in diritto il ragionamento, ulteriormente utilizzato per negare l’applicazione dell’art. 131 bis cod.pen, secondo il quale sarebbe comunque incompatibile con il riconoscimento della minima offensività del fatto la capacità a delinquere dell’imputato dimostrata dalla presenza dei precedenti penali, richiamando la giurisprudenza di legittimità relativa alla accentuata pericolosità sociale dimostrata nel caso di ritenuta recidiva reiterata specifica. Nel caso di specie, la recidiva contestata non include quella specifica, dunque la motivazione è palesemente incongrua.
In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266591), i quali possono anche essere accertati incidentalmente dal giudice procedente (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 278347). Nello specifico, dunque, la motivazione della sentenza impugnata non soddisfa, avendo la Corte d’appello ritenuto abituale la condotta dell’imputato senza spiegarne le ragioni.
Né la mera presenza di precedenti condanne, risalenti a vari anni or sono, consente ragionevolmente di ritenere accertata la commissione di almeno due reati precedenti della stessa indole, dovendo perciò la motivazione essere integrata sul punto.
Va accolto anche il terzo motivo. Il ricorrente, dopo aver chiesto al giudice d’appello l’esclusione della recidiva per l’affermata assenza di indici di pericolosità sociale, sostiene l’illegittimità del diniego perché contrario al principio secondo cui la condotta contestata deve costituire significativa prosecuzione di un processo delinquenziale avviato.
Il formante giurisprudenziale sulla recidiva (vd. per una sintesi Sez. 4, 49722 del 2019) si orienta, nel senso della responsabilizzazione del giudice (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 – dep. 15/05/2019, Schettino, Rv.27531901), nel caso della contestazione della recidiva, imponendogli di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di
pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (come statuito a partire da Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839).
In realtà, siffatto onere motivazionale ricorre sia nell’ipotesi che la recidiva venga riconosciuta, sia nel caso che essa venga esclusa (Sez. U., n. 5859 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251690; hanno ribadito tali principi Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 e Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016 Filosofi, Rv. 267044). L’orientamento così espresso ha trovato piena adesione anche nella giurisprudenza delle Sezioni semplici, proprio sulla considerazione per cui l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva contestata attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice che deve essere motivato (tra le altre, Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, COGNOME NOME, Rv. 250039; Sez. Fer., n. 35526 del 19/08/2013, COGNOME, Rv. 25671; Sez. 6, n. 16244 del 27/2/2013, COGNOME, Rv. 256183; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014 – dep. 2015, COGNOME, 2 Rv. 263464; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016 – dep. 2017, COGNOME, Rv.
270419).
Dunque, la recidiva non si applica automaticamente: il giudice deve verificare se la reiterazione del reato indica effettiva maggiore colpevolezza e pericolosità sociale.
Tale valutazione richiede un’analisi concreta di: natura e gravità dei reati, distanza temporale, omogeneità tra i fatti, eventuale occasionalità, condizioni personali del reo e non basta il mero richiamo ai precedenti penali.
La Corte d’appello ha dunque errato laddove ha applicato un automatismo, senza spiegare il legame tra il nuovo reato e le condanne pregresse. Non ha considerato: modalità dei reati precedenti, condizioni di vita dell’imputato, intensità del ‘monito’ delle condanne passate e ha ignorato la possibilità che il nuovo reato fosse occasionale.
In definitiva, accolti il secondo e il terzo motivo e rigettato il primo, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla applicabilità della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 131 bis cod.pen. e alla ritenuta recidiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alla contestata recidiva e all’applicazione dell’art.131 bis c.p. con rinvio, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 27 novembre 2025 Il AVV_NOTAIO est. Il Presidente NOME COGNOME NOME Dovere