Recidiva e Giudicato Penale: I Limiti dell’Impugnazione in Sede di Rinvio
L’applicazione della recidiva nel diritto penale rappresenta un aspetto cruciale nella determinazione della pena, riflettendo la maggiore pericolosità sociale di chi torna a delinquere. Tuttavia, una volta che una sentenza ha accertato tale condizione, fino a che punto è possibile rimetterla in discussione? Con la sentenza n. 10685/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’effetto del giudicato parziale, che preclude la possibilità di riesaminare questioni già decise e non oggetto di annullamento.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per reati legati agli stupefacenti. La Corte d’Appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di un precedente annullamento da parte della Corte di Cassazione (sentenza n. 49659 del 2014), aveva rideterminato la pena nei confronti dell’imputato. Quest’ultimo, non soddisfatto della nuova decisione, proponeva un ulteriore ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio sull’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe applicato l’aggravante senza spiegare adeguatamente le ragioni per cui i precedenti penali dell’imputato indicassero una sua maggiore capacità a delinquere, come richiesto dalla legge.
La Questione della Recidiva nel Giudizio di Rinvio
Il nucleo del ricorso si concentrava sulla presunta violazione degli articoli 99 e 133 del codice penale. L’imputato sosteneva che il giudice del rinvio, dovendo ricalcolare la pena, avrebbe dovuto fornire una nuova e completa motivazione su tutti gli elementi che la compongono, inclusa la recidiva. La difesa riteneva che la sentenza si fosse limitata a menzionare i precedenti penali senza effettuare quella valutazione qualitativa sulla personalità del reo che giustifica un inasprimento della sanzione.
Le Motivazioni della Cassazione: il Principio del Giudicato sulla Recidiva
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa tesi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno chiarito un punto processuale di fondamentale importanza: il precedente annullamento con rinvio non aveva riguardato la questione della recidiva. La prima sentenza di Cassazione, infatti, aveva annullato la decisione della Corte d’Appello unicamente per consentire una nuova determinazione della pena alla luce di una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 32 del 2014), che aveva modificato il trattamento sanzionatorio per alcuni reati di droga.
Poiché il motivo di ricorso precedente non aveva messo in discussione l’esistenza o l’applicazione della recidiva, tale punto della sentenza era già passato in giudicato. Il “giudicato parziale” si forma su tutte le parti della sentenza che non sono state oggetto dei motivi di annullamento. Di conseguenza, il giudice del rinvio non aveva né il potere né il dovere di motivare nuovamente su un aspetto ormai definitivo e non più contestabile. La sua competenza era limitata esclusivamente al ricalcolo della pena secondo le indicazioni della Cassazione.
Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Suprema Corte riafferma la stabilità delle decisioni giudiziarie e i limiti invalicabili del giudizio di rinvio. Una volta che un capo o un punto della sentenza non viene specificamente impugnato e annullato, esso acquista l’autorità di cosa giudicata. Tentare di riaprire la discussione su tali punti in una fase successiva del processo costituisce un motivo di ricorso non consentito dalla legge, che conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Questa sentenza serve da monito: la strategia difensiva deve essere costruita con precisione fin dal primo grado di giudizio, poiché le questioni non contestate tempestivamente rischiano di diventare definitive. Per l’imputato, la declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare l’applicazione della recidiva in un giudizio di rinvio?
No, non è possibile se la questione della recidiva non era uno dei motivi specifici per cui la sentenza precedente è stata annullata dalla Corte di Cassazione. Se il punto non è stato annullato, si considera coperto da “giudicato” e non può essere più discusso.
Cosa significa che un punto della sentenza è passato in “giudicato”?
Significa che quella specifica parte della decisione è diventata definitiva e irrevocabile perché non è stata oggetto di impugnazione o perché l’impugnazione su quel punto è stata respinta. Di conseguenza, non può essere riesaminata nelle fasi successive del processo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10685 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE
PEDICINI
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 3 maggio 2022 (decidendo in sede di rinvio per l’annullamento della precedente decisione con la sentenza della Cassazione n. 49659 del 2014, Sezione 4) in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli (GIP), ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME NOME in anni 1 e mesi 2 di reclusione ed C 1.600,00 di multa (relativamente al reato contestato di cui agli art. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1 bis, T.U. stup.; reato accertato il 2 marzo 2012).
L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
- Violazione di legge (art. 99 e 133 cod. pen.); mancanza della motivazione relativamente alla ritenuta recidiva.
La Corte di appello ha applicato l’aumento di pena per la recidiva senza motivare sulla sussistenza della stessa. Dopo il rinvio al giudice di merito, per l’annullamento della precedente sentenza da parte della Cassazione, la Corte di appello avrebbe dovuto giustificare l’aumento di pena per la recidiva. La sentenza si limita a ricordare i precedenti penali del ricorrente senza specificare se ci sia o no aumento della capacità criminale.
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è manifestamente infondato n quanto la recidiva non era in contestazione davanti al giudice del rinvio. Infatti, nel precedente ricorso in cassazione il motivo unico era relativo alle
circostanze attenuanti generiche (peraltro dichiarato inammissibile) e la sentenza è stata annullata solo per la determinazione della pena, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Conseguentemente la valutazione della recidiva risulta preclusa per giudicato sul punto.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/12/2023