Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10685 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE
PEDICINI
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 3 maggio 2022 (decidendo in sede di rinvio per l’annullamento della precedente decisione con la sentenza della Cassazione n. 49659 del 2014, Sezione 4) in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli (GIP), ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME NOME in anni 1 e mesi 2 di reclusione ed C 1.600,00 di multa (relativamente al reato contestato di cui agli art. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1 bis, T.U. stup.; reato accertato il 2 marzo 2012).
L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Violazione di legge (art. 99 e 133 cod. pen.); mancanza della motivazione relativamente alla ritenuta recidiva.
La Corte di appello ha applicato l’aumento di pena per la recidiva senza motivare sulla sussistenza della stessa. Dopo il rinvio al giudice di merito, per l’annullamento della precedente sentenza da parte della Cassazione, la Corte di appello avrebbe dovuto giustificare l’aumento di pena per la recidiva. La sentenza si limita a ricordare i precedenti penali del ricorrente senza specificare se ci sia o no aumento della capacità criminale.
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è manifestamente infondato n quanto la recidiva non era in contestazione davanti al giudice del rinvio. Infatti, nel precedente ricorso in cassazione il motivo unico era relativo alle
circostanze attenuanti generiche (peraltro dichiarato inammissibile) e la sentenza è stata annullata solo per la determinazione della pena, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Conseguentemente la valutazione della recidiva risulta preclusa per giudicato sul punto.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/12/2023