Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16286 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza avanzata da NOME COGNOME volta ad ottenere la revoca “della pena illegale determinata erroneamente in quanto aggravata dalla inesistente recidiva contestata ex art.. 99 c. IV cp” in relazione alla sentenza d condanna emessa dalla medesima Corte il 14 marzo 2019, per il reato di cui agli artt. 216, 223 R.D. 267/42.
Ricorre per cassazione il difensore di NOME COGNOME, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 673 cod. proc. pen., 99 comma 4 cod. pen., 148 codice penale militare di pace e correlato vizio di motivazione.
Rileva il ricorrente che la pena inflitta era illegale in quanto la sentenza censurata aveva erroneamente riconosciuto la sussistenza della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Invero, dal certificato del casellario giudizial e. risulta che COGNOME annovera due sole condanne antecedenti quella aggravata dalla suddetta circostanza, relative rispettivamente ad un reato di furto aggravato (commesso il 15 febbraio 1969) e a due episodi criminosi inerenti al delitto di cui all’alt 148 cod. pen. militare di p (commessi il DATA_NASCITA e il DATA_NASCITA), quest’ultimo successivamente depenalizzato a seguito della sospensione del servizio di leva obbligatorio prevista dall’art. 7 d. Igs. maggio 2001 n. 215. L’odierna eccezione poteva essere proposta innanzi al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen, attesa la mancata devoluzione in fase di cognizione al giudice d’appello.
La difesa ha presentato memoria difensiva, ulteriormente argomentando in ordine ai motivi di ricorso dedotti, e chiedendo la trattazione del procedimento innanzi a diversa sezione.
Il ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal G.E., e comunque manifestamente infondato.
Come correttamente osservato dalla Corte d’appello, la questione relativa all’errata qualificazione della recidiva è coperta dal giudicato, posto che essa non è mai stata formulata nel giudizio di merito ove è stata dedotta solo quella avente ad oggetto il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti: la questione avrebbe dovuto essere sollevata con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Va peraltro osservato come sia principio già affermato da questa Corte di legittimità quello per cui la sentenza di condanna per il reato di diserzione di cui all’art. 148 c.p.m.p., divenuta irrevocabile, non può essere oggetto di revoca ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., in quanto la legge 23 agosto 2004 n. 226, che dispone la sospensione
dell’obbligo di prestare il servizio di leva, non ha abrogato l’ipotesi delittuosa sopr indicata, ma ha determiNOME una semplice successione di leggi, continuando ad applicarsi la menzionata fattispecie criminosa a speciali situazioni e in determinate ipotesi; ne consegue che, qualora il fatto sia stato commesso prima della modifica legislativa di cui alla citata legge n. 226 del 2004, deve ritenersi applicabile il qua comma dell’art. 2 cod. pen. e non il secondo comma della stessa norma, che disciplina il caso dell'”abolitio criminis” Sez. 3 n. 23190 del 04/04/2018, Ciano, Rv. 273146 01..
Correttamente, infine, il G.E. ha rilevato come in sede di cognizione non fosse stata inflitta alcuna pena illegale dal momento che la pena comminata di 4 anni di reclusione non è estranea all’ordinamento giuridico o eccedente per specie e quantità rispetto al limite legale.
GLYPH Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente