Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39866 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39866 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Napoli, a seguito di sentenza di annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva emessa in data 15 dicembre 2021 con la sentenza 10739/22 di questa Corte della precedente sentenza del 15/10/2020, ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 09/05/2018, con la quale COGNOME NOME veniva condannato in ordine al reato di cui all’art. 171, comma 1 e comma 2 lett. a), L. 22 aprile 1941, n. 633 e di cui all’art. 648 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi: a. violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; b. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, per la mancanza di un concreto giudizio di maggiore pericolosità sociale dell’imputato.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, lun dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto – e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. Quanto al motivo relativo al mancato rilievo della prescrizione, lo stesso è precluso dalla dichiarazione di irrevocabilità della affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza della Corte di cassazione, la quale, nel giudizio rescindente, ha rigettato tutti i motivi di ricorso relativi all’accertamento del reato e alla responsabilità degli imputati, limitando l’annullamento alla sola valuta in ordine alla recidiva. Occorre infatti ricordare che, in applicazione dei prin tema di giudicato progressivo, in caso di annullamento parziale della senten qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconosciment
una circostanza aggravante, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, se sopravvenuta alla pronuncia di annullamento (così, ex multis, Sez. 6, 6, n. 21291 del 14/02/2025, COGNOME, Rv. 288275 – 01; Sez. 1, n. 43710 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 264815 – 01).
2.2. Manifestamente infondato è anche il motivo afferente alla ritenuta recidiva, che la Corte territoriale ha motivato con l’attento esame delia condotta delittuosa e della personalità dell’accusato che emerge dal suo certificato penale.
I giudici di appello hanno infatti evidenziato che il ricorrente aveva a suo carico 22 precedenti penali, tutti della medesima specie di quello oggetto del presente procedimento (dei quali l’ultimo consumatosi in data 28 marzo 2003 e giudicato con sentenza divenuta irrevocabile in data 11 marzo 2010), e li hanno ritenuti logicamente espressione di una personalità negativa dello stesso, proclive al delitto nel campo della ricettazione e del falso d’autore e indifferente ad ogni monito dell’autorità giudiziaria. Ciò hanno fatto nel solco dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), fermo restando che l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell’esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l’onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l’aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 dei 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inannmissibde il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/11/2025