Recidiva e generiche: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in tema di impugnazioni: non è possibile contestare in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito sul bilanciamento tra recidiva e circostanze generiche se il ricorso è generico e la motivazione della sentenza impugnata è logica e coerente. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata (prevista dall’art. 99, quarto comma, del codice penale), in relazione al reato di evasione (art. 385 c.p.). In sostanza, la difesa chiedeva un trattamento sanzionatorio più mite, sostenendo che le attenuanti avrebbero dovuto avere un peso maggiore rispetto all’aggravante della recidiva.
Il cuore della questione: il bilanciamento tra recidiva e circostanze generiche
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è una delle attività più delicate del giudice di merito. Egli deve ponderare tutti gli elementi del caso concreto per stabilire se le circostanze a favore dell’imputato (generiche) debbano prevalere, essere equivalenti o soccombere rispetto a quelle a suo sfavore (in questo caso, la recidiva).
Nel caso specifico, la ricorrente contestava proprio questa valutazione, ritenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel non concedere la prevalenza delle attenuanti. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui questa contestazione è stata presentata si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per una serie di ragioni chiare e nette. Innanzitutto, ha sottolineato che un motivo di ricorso che si limiti a contestare la valutazione del giudice di merito senza evidenziare vizi logici o giuridici non è consentito in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge.
Il ricorso è stato inoltre definito “generico” e “manifestamente infondato”. Questo perché si contrapponeva a una motivazione della Corte d’Appello che i giudici di legittimità hanno invece ritenuto “logica, coerente e puntuale”. La Corte territoriale, infatti, aveva adeguatamente giustificato la propria decisione valorizzando i “plurimi e gravi precedenti penali anche specifici” dell’imputata, così come risultavano dal casellario giudiziale. Di fronte a una motivazione così solida, una semplice richiesta di riconsiderazione, priva di specifiche censure giuridiche, non può trovare accoglimento.
Conclusioni: le implicazioni pratiche
La decisione riafferma un principio cruciale: per avere successo in Cassazione, non basta essere in disaccordo con la decisione del giudice precedente. È necessario dimostrare che quella decisione è viziata da un errore di diritto o da una motivazione illogica, contraddittoria o carente. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza individuare un vizio specifico della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. In casi come questo, la valutazione del giudice di merito, se ben motivata sulla base di elementi concreti come i precedenti penali, diventa insindacabile in sede di legittimità. La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione il bilanciamento tra recidiva e circostanze generiche?
No, non è possibile se la contestazione si limita a criticare la valutazione di merito del giudice. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo se si dimostra che la motivazione della sentenza impugnata è illogica, contraddittoria o giuridicamente errata, non per ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato considerato ‘generico e manifestamente infondato’?
Perché non individuava vizi specifici nella sentenza della Corte d’Appello, ma si limitava a contrapporre una diversa valutazione. Inoltre, la motivazione della Corte d’Appello era considerata logica, coerente e puntuale, basata su elementi concreti come i precedenti penali dell’imputata.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare la prevalenza delle circostanze generiche?
La Corte d’Appello ha valorizzato i plurimi e gravi precedenti penali, anche specifici per lo stesso tipo di reato, che emergevano dal casellario giudiziale dell’imputata. Questi elementi sono stati ritenuti sufficienti a giustificare una valutazione di equivalenza o subvalenza delle attenuanti rispetto all’aggravante della recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44407 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen. non è consentito in sede di legit ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione della Corte d’Appello di Milano logica, coerente e puntuale che ha valorizzato plurimi e gravi precedenti penali anche specifici dell’imputato emergenti da casellario giudiziale (si veda pag. 2 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2024.