Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49515 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49515 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del dl. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. NOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/1/2023 la Corte di Appello di Bologna in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, emessa in data 30/9/2020, all’esito di giudizio abbreviato, appellata dagli imputati, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n.7 cod. pen., ha rideterminato la pena per entrambi gli odierni ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME in anni 1 e mesi 2 di reclusione e 180 euro di multa ciascuno, confermando nel resto.
Il Tribunale aveva condannato gli odierni ricorrenti, previa riqualificazione del fatto contestato nel reato di cui all’art. 624 cod. pen., con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni 1 e mesi 6 e 200 euro di multa ciascuno.
Gli imputati erano stati tratti in giudizio per il reato di cui agli artt. 61 110, 624bis cod. pen. perché, in concorso tra loro, ITcrà al fine di trarne ingiusto profitto, introducendosi, approfittando delle operazioni di carico/scarico in corso, all’interno del magazzino/ufficio della “RAGIONE_SOCIALE“, sito in San Giovanni in Marignano (RN), INDIRIZZO, sottraevano, impossessandosene, un numero totale di 146 capi d’abbigliamento che, a seguito dell’intervento delle FF.00., venivano rinvenuti all’interno della vettura in uso agli stessi, con la quale si eran allontanati dal luogo del furto. Con l’aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità. Con la recidiva, per COGNOME, ex art. 99 co. 4, second ipotesi cod. pen.; pn la recidiva, per COGNOME, ex art. ex art. 99 co. 4, seconda ipote cod. pen. In San Giovanni in Marignano (RN), 1.9.2020.
Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione A COGNOME NOME e COGNOME NOME, con due identici atti a firma del medesimo difensore, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata.
I ricorrenti si dolgono del mancato esame, da parte dei giudici di appello, della richiesta sulla sussistenza di ur?eventuale ipotesi di esclusione della recidiva contestata.
Dalla lettura del certificato del casellario giudiziale, di entrambi gli imputa si evincerebbe che in base ai precedenti riportati e alle date di commissione dei singoli fatti, la recidiva andava esclusa.
Purtroppo, però, i giudici di appello avrebbero compiuto un esame sommario degli atti senza verificare la sussistenza di eventuali cause che avrebbero potuto imporre l’esclusione della recidiva applicata.
Chiedono, pertanto, l’annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
I proposti ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati i motivi proposti con gli stessi.
Ed invero, il giudice di primo grado dava atto, quanto alla ritenuta recidiva, che: «la lettura dei certificati del casellario in atti consente di affermare la sus stenza dei presupposti della recidiva specifica e reiterata contestata ad entrambi i prevenuti, essendo gli stessi gravati da numerosi precedenti specifici (quanto a COGNOME NOMENOME furto, rapina, sequestro di persona; quanto a COGNOME COGNOME: estorsione, ricettazione, violazione sigilli) e, potendo, sotto il profilo sostanziale, ra nevolmente affermarsi che i nuovi fatti costituenti reato siano certamente sintomatici di una sua maggiore capacità a delinquere (sub specie di inclinazione commissione di reati contro il patrimonio), nonché di una persistente insensibilità all’effetto deterrente delle pene precedentemente inflitte». E aggiungeva: «La personalità degli imputati, quale si desume dalle condanne riportate, dal fatto accertato nel presente procedimento, rivela una più consapevole risoluzione criminosa ed appare significativa di una più elevata pericolosità sociale e di una maggiore rimproverabilità personale, evidentemente non scalfita dai moniti giudiziali già subiti, potendosi ritenere che gli stessi siano dotati di un’accentuata capacità a delinquere» (pagg. 9-10 sentenza di primo grado).
Nondimeno, il giudice AVV_NOTAIO riteneva che potessero riconoscersi ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche in considerazione del corretto comportamento processuale (dichiarazioni confessorie) e delle disagiate condizioni di vita degli stessi (disponendo di lavori meramente occasionali), tali, dunque, da aver certamente influito sulla loro determinazione criminosa.
In appello (cfr. i due atti di appello a firma dell’AVV_NOTAIO d 28/12/2020, anche in quel caso sovrapponibili) la doglianza relativa alla ritenuta recidiva (cfr. pag. 4) era del tutto generiake si limitava ad una richiesta di esclu sione, senza alcuna specificazione dei motivi e senza alcuna specifica critica rispetto alla motivazione di cui sopra.
Ciò nonostante, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, la Corte territoriale risponde al motivo, dando atto di avere operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura.
Rileva, infatti, la Corte bolognese, dopo aver dato atto che i precedenti penali attestano la sussistenza in capo ad entrambi gli imputati della maggior pericolosità sociale connessa alla reiterazione di condotte criminali, che COGNOME NOME NOME è determinato a commettere il reato per cui si procede a meno di tre anni dall’esecuzione della pena complessiva di oltre 12 annkli reclusione conseguente a cumulo di pene detentive, e che COGNOME NOME NOME è determinato a commettere il reato per cui si procede a poco più di un anno dall’esecuzione della pena complessiva di oltre 6 anni di reclusione conseguente a cumulo di pene detentive.
Tale contesto, in uno con le modalità della condotta, commessa in concorso, previa organizzazione dell’azione criminale che doveva avere necessariamente come ultima destinazione il mercato illecito del riciclaggio di capi firmati, dimostra, secondo la motivata decisione della Corte territoriale, che la condotta delinquenziale non è stata esito di una ricaduta accidentale, ma frutto dell’esperienza criminale, affinata nel tempo, resistente ad ogni intervento volto alla special prevenzione.
Ciò posto, comunque la Corte del merito ha rideterminato la pena in misura più favorevole agli imputati.
L’accertamento della recidiva, nei casi in esame, pare, dunque, essere avvenuto in conformità al principio secondo il quale il giudice, per verificare se la re terazione dell’illecito sia effettivamente sintomatica di una maggiore riprovevolezza della condotta e di un’accresciuta pericolosità del suo autore «non deve limitarsi ad esaminare i fattori significativi della condotta sottoposta in quel momento al suo giudizio, ma deve istituire una relazione fra tali fattori e quelli riv nienti dal pregresso corredo penale del prevenuto, esaminando dialetticamente gli uni con gli altri, onde accertare se in ragione della natura dei distinti reati com messi, del tipo di devianza di cui essi sono espressione e della eventuale omogeneità di essa, della qualità e del grado di offensività da essi dimostrato, della maggiore o minore distanza temporale intercorsa tra un fatto e l’altro nonché della occasionalità della ricaduta nel delitto ovvero della sua rispondenza, una volta comparati i nuovi fatti con quelli precedentemente commessi, a criteri di sostanziale sistematicità, sia possibile esprimere, correlando i fatti del passato con quelli attualmente sottoposti al suo scrutinio, l’esistenza di un legame fra di essi, tale da far ritenere accentuata, proprio in ragione delle inefficaci risposte soggettive del prevenuto alla comminatoria penale, una più intensa pericolosità in capo al soggetto in quel momento giudicando» (cfr. ex multis Sez. 3 n. 16047 del 14/3/2019, COGNOME, n. m.).
A fronte di tale motivazione, che appare congrua e corretta in punto di diritto, va ricordato che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l’applicazione
dell’aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell’esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l’onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l’aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, COGNOME ed altro, Rv. 265684).
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
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Così deciso in Roma il 15 novembre 2023
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