Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34635 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34635 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Per mezzo del difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Avezzano. Con le conformi sentenze di merito, COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 e n. 5 commesso, in concorso con altre due persone, occultando sulla propria persona e in buste merci esposte in vendita in un esercizio commerciale ad insegna «RAGIONE_SOCIALE» del valore commerciale di € 7.400,00 e nell’uscire dal negozio, contestualmente ai complici, così da ostacolare i controlli conseguenti alla attivazione degli allarmi antitaccheggio (in Avezzano l’11 febbraio 2024). È stata contestata all’imputato, e ritenuta dai giudici di merito, l’aggravante della recidiva, reiterata e specifica.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione dolendosi che la recidiva sia stata ritenuta espressione di incrementata e persistente pericolosità con motivazione apparente perché riferita solo alle «concrete modalità della condotta» e ai precedenti, uno dei quali specifico. Lamenta, inoltre, che, con la stessa motivazione, sia stata esclusa l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Rilevato che, secondo il ricorrente, il fatto commesso non è espressione di particolare pericolosità trattandosi di un furto di merce all’interno di un centro commerciale da parte di un soggetto che si è presentato spontaneamente alla PG e ha ammesso l’addebito.
Rilevato che, così argomentando, la difesa non considera quanto emerge dalle sentenze di merito secondo le quali: il furto fu preordinato da tre persone e ne furono concertate le modalità; COGNOME fu l’autore materiale dell’impossessamento; le merci furono sottratte con due condotte distinte, pur ravvicinate nel tempo.
Alla luce di ciò, la motivazione secondo la quale si tratta di condotta espressiva di inclinazione a delinquere e dimostrativa dell’assoluta inefficacia deterrente delle precedenti condanne, non può essere considerata carente né manifestamente illogica.
Allo stesso modo, non è manifestamente illogico aver ritenuto che la scaltrezza dimostrata nell’esecuzione, il pregresso accordo criminoso e il valore delle merci sottratte siano indici di gravità del fatto e ostino all’applicazione delle attenuanti generiche pur tenuto conto dell’ammissione degli addebiti e della restituzione dei beni trafugati. A questo proposito basta ricordare che, per giurisprudenza costante, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899).
Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Prsiqnte