Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20854 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20854 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 21/12/1959
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625, n. 4, cod. pen.;
Letta la memoria difensiva pervenuta in data 28 aprile 2025 del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale con motivazione esente dai lamentati vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), ha richiamato integralmente, facendole proprie, le corrette argomentazioni del giudice di prime cure, sottolineando, inoltre, che la responsabilità del ricorrente risulta pienamente provata a prescindere dalla mancata acquisizione delle immagini di videosorveglianza della stazione lamentata dalla difesa, tenuto conto che lo stesso veniva arrestato in flagrante dalla Polizia Ferroviaria subito dopo aver posto in essere l’attività furtiva;
Ritenuto che il secondo motivo di gravame, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub Iudice”. Nel caso di specie, la contestata recidiva è stata correttamente applicata dal primo giudice, stanti i numerosi precedenti per reati della stessa indole del Palumbo, sintomatici di una personalità dedita alla commissione di attività delittuose;
Rilevato che il terzo ed ultimo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza di cui all’art. 62 bis cod. pen., della circostanza attenuante del danno di lieve entità di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4) ha posto a base del rigetto delle richieste argomentazioni logiche e ineccepibili; relativamente alla richiesta di concessione delle circostanze
attenuanti generiche in regime di prevalenza, il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio
di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo
ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto
(Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931). Nel caso di specie, il giudice di merito ha inoltre rilevato l’inammissibilità della richiesta stante il divieto
ex art. 69, comma 4; cod. pen.;
Che, in merito al riconoscimento della circostanza attenuante del danno di lieve entità, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno
derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l’imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n. 4) cod. pen., deve essere lievissimo (Sez. 2,
n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del
19/01/2017, COGNOME, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, COGNOME, Rv.
262450), requisito non configurabile dal momento che la refurtiva era composta anche da carte di credito, dall’uso delle quali si possono ricavare ampi profitti;
Che, infine, per quanto attiene alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, l’applicabilità di quest’ultima è stata correttamente esclusa dalla Corte territoriale data la gravità della condotta delittuosa e i numerosi precedenti penali del ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 maggio 2025
Il Consi • r estensore ( 91.1.,
Il Presidente