Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9091 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9091 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d’appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 22.06.2023, che condannava COGNOME NOME e COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, per il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e dalla recidiva qualificata per entrambi gli imputati.
Gli imputati ritualmente assistiti dai loro difensori di fiducia, ricorrono per cassazione avverso la sentenza di appello.
Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
L’imputato COGNOME NOME ricorre tramite un unico atto, affidato a due motivi.
3.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt.133, 99, 62 bis, cod. pen.
Si duole della mancata esclusione della recidiva nel calcolo della pena.
La motivazione sarebbe apparente e stereotipata in quanto la Corte d’appello avrebbe indicato l’esistenza di un precedente penale specifico senza esercitare il potere valutativo, attribuito dall’art.99 cod. pen. , delle circostanze del caso concreto, nonché omesso qualsivoglia ponderazione delle circostanze soggettive ed oggettive del fatto, né indicat o l’attualità e la rilevanza concreta della recidiva .
Sotto altro profilo, la Corte territoriale non avrebbe motivato neanche l’eventuale esclusione o prevalenza delle attenuanti generiche né considerato l’eventuale possibilità di escludere la recidiva in considerazione di tali attenuanti.
3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della attenuante della particolare tenuità del danno di cui all’art.62 n.4 cod. pen.
La motivazione sarebbe incongrua e contraddittoria e non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Si deduce che il bene oggetto del furto sarebbe di modesto valore patrimoniale, con verosimile possibilità d restituzione o facile reintegrazione, non strumentale alla vita domestica o professionale della persona offesa, e privo di valore affettivo o culturale.
Nella specie, la esclusione della attenuante si fonderebbe su un criterio generico e non verificabile, non corroborato da elementi di fatto né da contestazioni della parte offesa.
L’imputato COGNOME NOME ricorre tramite un unico atto, affidato a tre motivi.
4.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti.
Si deduce difetto di motivazione in quanto la Corte di appello si sarebbe limitata ad un generico richiamo alla gravità dei fatti ed ai precedenti penali, senza tenere conto della collaborazione processuale, della scelta deflattiva del rito, dell’assenza di violenza verso la persona offesa, del profilo soggettivo o di contesto idoneo a giustificare il giudizio di equivalenza.
4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen.
Sul punto, la Corte d’appello avrebbe richiamato il valore commerciale del bene di euro 250,00 nonché considerazioni morali generiche, senza operare una comparazione oggettiva tra il danno e le conseguenze sulla persona offesa, un accertamento concreto sulle condizioni economiche della vittima, sui riflessi morali o patrimoniali effettivi.
4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di omessa pronuncia, in relazione alla mancata applicazione di pena sostitutiva.
La sentenza si baserebbe su motivazioni stereotipate e svincolate dalla posizione personale dell’imputato , e su una presunzione del rischio di recidiva per remoti precedenti senza valutare la concreta evoluzione dell’imputato , la funzione rieducativa della pena ed i parametri stabiliti dalla Corte costituzionale.
Il processo si è svolto con rito cartolare e le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
1.1 Per ragioni di chiarezza espositiva, i ricorsi possono essere esaminati congiuntamente attesa la sostanziale omogeneità delle censure dedotte.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1 Sul punto, il ricorso è certamente ammissibile, avendo uno specifico interesse i ricorrenti a escludere la recidiva anche in forma equivalente, per gli effetti ulteriori rispetto al trattamento sanzionatorio, che la recidiva comporta.
L’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche quando non sia conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti e anche nel caso in cui siano state riconosciute altre circostanze aggravanti che concorrono al giudizio di bilanciamento, posto che la recidiva esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all’estinzione della pena per effetto del decorso del tempo (Sez. 5, Sentenza n. 2109 del 11/10/2024, dep. 2025, Rv. 287671 -01).
2.2 Le sentenze di merito in doppia conforme, danno ampiamente conto che le modalità esecutive della condotta, la gravità del fatto e la maggior capacità a
delinquere e colpevolezza manifestata rispetto alle precedenti condanne per reati della stessa indole, per il COGNOME seppure datate nel tempo, per COGNOME a breve distanza dalla precedente condanna, sono tali da far emergere la inefficacia del trattamento sanzionatorio a suo tempo subito e una persistente e maggiore pericolosità nonché una determinazione e, dunque, una accentuata capacità offensiva, manifestatasi nelle modalità dell’azione , nonché una spregiudicata insensibilità all’effetto deterrente derivante dalla precedenti condanne.
Il ragionamento risulta quindi conforme ai dettami della giurisprudenza di legittimità e calibrato, attraverso il giudizio di equivalenza con le circostanze ulteriori del caso concreto sia positive che aggravatrici ed esente da vizi logici.
2.3 Con riguardo alle attenuanti generiche, la Corte di appello, confrontandosi con il motivo di ricorso, ha ritenuto, con motivazione immune da vizi di manifesta illogicità e censure, non sussistere al dato processuale alcun elemento atto a giustificare una modifica del giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche da applicare in termini di equivalenza.
Il motivo è inammissibile in quanto non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché implica una valutazione discrezionale, tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza, che evidenzia che per le attenuanti generiche sussiste pure il divieto espresso di cui all’art. 69 cod. pen., non colpito dalla pronuncia di incostituzionalità (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 -02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 -01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata, posto il divieto, ex art. 69 co. 4 cod. pen., di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto ai casi di cui all’art. 99 co. 4 cod. pen.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che invocava la predetta circostanza attenuante in una fattispecie di più danneggiamenti di specchietti di autovetture posti in essere in continuazione, sottolineando l’irrilevanza del fatto che uno dei danneggiati avesse provveduto in proprio alla riparazione) (Sez. 2 n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615 -01).
Nella specie, la Corte territoriale ha ampiamente assolto al l’onere motivazionale sul punto, rispetto alle censure difensive, evidenziando il valore commerciale del bene sottratto non modesto, nonché gli ulteriori effetti pregiudizievoli conseguenti alla sottrazione della res, comprensivi di un danno non solo economico ma anche morale.
I giudici di merito, in doppia conforme, hanno valorizzato il complessivo pregiudizio arrecato con l’azione delittuosa alla colonna (mediante rottura e forzatura dei perni di acciaio, che reggevano il capitello, e dell’alloggiamento in cemento dello stesso) ove il capitello era posto che, per la sua collocazione e la sua funzione estetica, ha certamente il connotato di un bene strettamente peculiare alla proprietà immobiliare che è stata oggetto di intrusione, rispetto alla quale quindi devono essere considerati anche gli effetti pregiudizievoli conseguenti a carico della persona offesa per il ripristino dell’originario aspetto ornamentale .
La Corte territoriale ha, inoltre, considerato i danni ulteriori, direttamente ricollegabili al reato, subiti dalla vittima in conseguenza della violazione del proprio domicilio (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269241 – 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450 – 01; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, NOME, Rv. 263434 – 01; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 236914 – 01, in tema di ricettazione).
4. Il terzo motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME è infondato.
4.1 In tema di sanzioni sostitutive, l’accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall’art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, al pari di quanto previsto per i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen., ai fini della determinazione della pena (Sez. 2, Sentenza n. 13920 del 20/02/2015,
Rv. 263300 -01; Sez. 6, n. 43263 del 13/09/2023, COGNOME NOME, Rv. 285358 -01).
L’art 545 bis c.p.p. deve essere letto infatti in relazione al riformato art. 58 della L. 689/81 che: « il giudice tenuto conto dei criteri indicati nell’ art. 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».
Il ricorrente si duole del fatto che la motivazione della sentenza impugnata sul punto sia omessa, o contraddittoria.
4.2 La censura è infondata.
«Il giudice di appello che, nel riformare una decisione di condanna, riduce la pena detentiva inflitta in primo grado, determinandola entro il limite di quattro anni previsto per l’applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., è tenuto a motivare specificamente l’insussistenza delle condizioni per l’applicabilità delle stesse in virtù della disciplina transitoria prevista dall’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui non formuli l’avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen.» (Sez. 3 n. 12760 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 286077 -01).
Il giudice sebbene abbia un potere discrezionale in ordine all ‘ applicazione della sanzione sostitutiva, ha tuttavia un onere di motivazione sulla insussistenza delle condizioni di applicabilità, che nel caso di specie risulta essere stato ampiamente assolto.
Nella specie, la Corte d’appello, nell’ambito di una valutazione discrezionale ancorata ad un accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede, ha rigettato la richiesta, ritenendo ostativi la gravità dei fatti commessi, per aver l’imputato agito in concorso in una proprietà privata, nonché i numerosi precedenti penali specifici del COGNOME, dai quali ha tratto un giudizio prognostico negativo in ordine all’adempimento delle prescrizioni , giudizio che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti sog gettivi della personalità dell’imputat o che ne hanno orientato la decisione, formulando una prognosi non positiva circa la funzione rieducativa delle pene sostitutive, non sindacabile in questa sede, in quanto formulata in forza di premesse logicamente coerenti.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28/11/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME