Recidiva e Evasione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione della recidiva è un tema cruciale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti su come viene valutata, specialmente in relazione a reati come l’evasione. La decisione sottolinea che un ricorso, per essere accolto, deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata, altrimenti rischia di essere dichiarato inammissibile.
Il Caso in Esame: Evasione e Ricorso in Cassazione
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un’unica questione: il presunto errore nel riconoscimento della recidiva.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe sbagliato nel considerare l’imputato come soggetto recidivo, un’aggravante che comporta un trattamento sanzionatorio più severo. Il ricorso, tuttavia, è stato esaminato dalla Suprema Corte, che lo ha giudicato con esito negativo.
La Valutazione della Recidiva nel Ricorso
Il motivo di ricorso è stato ritenuto dalla Cassazione ‘generico e manifestamente infondato’. Questo giudizio si basa sul fatto che l’atto di impugnazione non contestava in modo efficace e dettagliato le argomentazioni della Corte d’Appello. La difesa si era limitata a una critica generale, senza entrare nel merito della logica seguita dai giudici di secondo grado.
La Corte d’Appello, infatti, aveva fornito una motivazione corretta ed esaustiva per giustificare il riconoscimento della recidiva. Tale motivazione non si fondava unicamente sulla semplice esistenza di precedenti penali a carico dell’imputato, ma andava oltre.
La Pericolosità Sociale come Criterio di Valutazione
L’elemento chiave della decisione della Corte d’Appello, e confermato dalla Cassazione, è stata la considerazione del reato di evasione come una chiara ‘espressione dell’accresciuta pericolosità a delinquere del ricorrente’. In altre parole, la scelta di sottrarsi a una misura restrittiva della libertà personale è stata interpretata come un sintomo di una maggiore inclinazione a violare la legge, giustificando così un trattamento sanzionatorio più aspro attraverso l’applicazione della recidiva.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha stabilito che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di appello avevano correttamente basato il riconoscimento della recidiva non solo sulla presenza di precedenti penali, ma anche su una valutazione concreta del nuovo delitto. Il reato di evasione, per sua natura, dimostra una particolare noncuranza per i provvedimenti dell’autorità giudiziaria e, di conseguenza, una maggiore pericolosità del soggetto. La censura proposta dal ricorrente è risultata quindi generica, in quanto non ha saputo scalfire la solidità logico-giuridica del ragionamento della Corte territoriale. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso in Cassazione deve essere specifico e puntuale. Non è sufficiente contestare genericamente una decisione, ma è necessario smontare, punto per punto, il ragionamento del giudice che l’ha emessa. Inoltre, la pronuncia conferma che la valutazione sulla recidiva è un giudizio complesso, che tiene conto non solo del passato criminale di un individuo, ma anche della natura e del significato del nuovo reato commesso. Il reato di evasione, in particolare, viene considerato un indicatore significativo di una personalità incline a delinquere, legittimando pienamente l’applicazione dell’aggravante.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando risulta generico, manifestamente infondato e non si confronta in modo specifico con la motivazione, corretta ed esaustiva, della sentenza che si sta impugnando.
Su quali basi può essere fondato il riconoscimento della recidiva?
Secondo questa ordinanza, il riconoscimento della recidiva può fondarsi non solo sulla sussistenza di precedenti penali, ma anche sulla considerazione del nuovo delitto commesso (in questo caso, l’evasione) come espressione di un’accresciuta pericolosità a delinquere del soggetto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente e l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di denaro stabilita dal giudice (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5131 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5131 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 16/05/1964
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
R.G.N. 30793/24 -TROPEA
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile in quanto la censura proposta, avente ad oggetto il riconoscimento della recidiva, risulta generica e manifestamente infondata;
Considerato, invero, che tale motivo non si confronta con la corretta ed esaustiva motivazione della Corte d’appello, che ha fondato il riconoscimento della recidiva non solo sulla sussistenza dei precedenti penali a carico del ricorrente ma anche sulla considerazione del delitto di evasione quale espressione dell’accresciuta pericolosità a delinquere del ricorrente;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025.