Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 324 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 324 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELLUCCIO DEI SAURI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28752/22 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la ritenuta sussistenza della recidiva là dove ha rappresentato che il reato in parola succede a una lunga serie di reati commessi in epoca precedente, a dimostrazione del mancato effetto deterrente sortito dalle precedenti condanne a fronte dell’assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022