Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41422 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41422 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FINALE EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazio avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Rovigo ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine delitto di cui all’art. 624-bis.
Considerato che il primo motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione che censura l’applicazione della recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., no deducibile in sede di legittimità, in quanto la valutazione operata sul punto risulta con e non illogica. Invero, il giudice di merito, lungi dal limitarsi a richiamare i precedent dell’imputato, ha indicato espressamente gli elementi dai quali ha desunto la spiccat capacità criminale dell’imputato e l’elevata probabilità di ricaduta nell’illecito.
Considerato che manifestamente infondato è anche il secondo motivo – con il quale si censura la determinazione della pena nella parte in cui il giudice di merito, bilanciamento delle opposte circostanze, non ha ritenuto la prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulle aggravanti contestate – posto che le argomentazioni sottese all decisione risultano prive di vizi logici. Al riguardo, è consolidato l’orientamento di legi secondo cui il giudizio di bilanciamento delle circostanze implica una valutazio discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da suffi motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzio dell’equivalenza, si sia limitata a considerarla la più idonea a realizzare l’adeguatezza d pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/06/2023