Recidiva e Continuazione: Quando l’Appello in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un’interessante questione riguardante l’applicazione della recidiva nel contesto di un reato commesso in continuazione con un altro. La decisione chiarisce che, una volta accertata in una sentenza definitiva, la recidiva non necessita di una nuova valutazione di pericolosità per i reati successivi legati dal medesimo disegno criminoso. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato in appello ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della recidiva. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero dovuto effettuare una valutazione attuale della sua pericolosità sociale prima di confermare l’aumento di pena. Il caso specifico riguardava un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), che era stato giudicato in ‘continuazione’ con un reato più grave per il quale era già intervenuta una condanna irrevocabile. Proprio in quella precedente sentenza, la recidiva era già stata riconosciuta e applicata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno stabilito che l’argomentazione del ricorrente era errata, poiché non teneva conto della natura della sentenza impugnata. L’imputato è stato di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione sulla Recidiva
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra l’accertamento iniziale della recidiva e la sua successiva applicazione in caso di reato continuato. La Corte ha spiegato che la recidiva era già stata correttamente valutata e applicata nella precedente sentenza di condanna, divenuta ormai irrevocabile.
Il giudizio oggetto del ricorso non riguardava un nuovo accertamento, ma si limitava a calcolare l’aumento di pena per il reato satellite, commesso in continuazione con quello principale. In pratica, la Corte d’Appello ha correttamente preso come base la pena della violazione più grave (già comprensiva dell’aumento per la recidiva) e ha applicato su di essa l’aumento per la continuazione. Di conseguenza, non era necessaria una nuova e autonoma valutazione sulla pericolosità del soggetto, in quanto tale giudizio era già stato cristallizzato nella prima condanna definitiva.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza il principio della stabilità del giudicato. Una volta che una circostanza aggravante come la recidiva è stata accertata in una sentenza irrevocabile, essa ‘segue’ l’imputato nei procedimenti successivi per reati legati dal vincolo della continuazione. Per gli operatori del diritto, ciò significa che le contestazioni sulla sussistenza della recidiva devono essere sollevate nel procedimento principale e non possono essere riproposte in fasi successive che si limitano a determinare la pena per reati collegati. Per l’imputato, la decisione sottolinea come la presentazione di ricorsi manifestamente infondati comporti non solo il rigetto, ma anche significative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, cioè privi di qualsiasi fondamento giuridico secondo la Corte.
È sempre necessaria una nuova valutazione della pericolosità per applicare la recidiva?
No. Secondo questa ordinanza, se la recidiva è già stata accertata e applicata in una precedente sentenza divenuta irrevocabile, non è necessaria una nuova valutazione per calcolare l’aumento di pena per un reato commesso in continuazione con il precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47520 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47520 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BISCEGLIE il 01/12/1989
avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME Mauro; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti l’erronea applicazione della recidiva in carenza di attuale giudizio sulla pericolosità, sono manifestamente infondati poiché la recidiva era già stata ritenuta e applicata in relazione alla sentenza di condanna irrevocabile, per pena più grave, sulla quale è stato operato l’aumento per la continuazione per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 oggetto del presente giudizio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024
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