Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34360 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34360 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dott. AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
h
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 ottobre 2023 la Corte di appello di Salerno, riconosciuta la continuazione tra i reati per i quali NOME COGNOME è stato condannato con quattro diverse sentenze, ha rideterminato in executivis, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., la pena complessivamente irrogatagli in otto anni e quattro mesi di reclusione.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduce, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione.
Con il primo, ascrive al giudice dell’esecuzione di avere apportato, sulla pena base stabilita per il reato più grave, aumenti a titolo di continuazione calcolati in ossequio al principio per cui, essendo stata applicata la recidiva ex art. 81, quarto comma, cod. pen., l’incremento complessivo non può essere inferiore ad un terzo, e di avere, in tal modo, trascurato che, nel caso di specie, l’effetto della recidiva è stato, in concreto, neutralizzato in forza dell’applicazione, in regime di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche.
Con il secondo, si duole della fissazione delle pene stabilite, per ciascun reato satellite, in assenza dell’indicazione dei criteri che hanno orientato l’esercizio del potere discrezionale.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
Il tema posto, in via principale, dal ricorrente attiene all’interpretazione dell’art. 81, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui che prevede, per il caso di riconoscimento della continuazione, che «se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave» e, in particolare, all’enucleazione delle condizioni al cospetto delle quali la recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen., possa dirsi «applicata».
Pacifico che al quesito debba darsi risposta positiva nei casi in cui al positivo scrutinio della sussistenza dei presupposti (pluralità di condanne per reati legati da relazione qualificata e più intensa riprovevolezza della condotta, espressiva di capacità a delinquere rafforzata) abbia fatto pendant l’effettivo appesantimento del criterio sanzionatorio, cioè l’applicazione di una porzione di pena ulteriore rispetto a quella stabilita in forza dell’applicazione dei criteri previsti dall’art. 133 cod. pen., più dibattuta è stata, ancora in tempi recenti, la questione concernente la rilevanza che la recidiva assume laddove, invece, all’apprezzamento della ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 99 cod. pen. non sia seguito l’incremento della sanzione, essendo stata la recidiva sottoposta, con esito di equivalenza o soccombenza, a giudizio di bilanciamento con circostanze di segno opposto.
Dirimenti si palesano, sul punto, gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità che, nella sua composizione più autorevole, ha chiarito che «In tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti» (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044 – 01).
La precedente conclusione si pone, del resto, in linea con l’assunto, pure avallato dal massimo consesso nomofilattico, in forza del quale «ove il giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen. si concluda con una valutazione di subvalenza della recidiva, di questa non può tenersi conto ad alcuno effetto, salvo che nelle ipotesi in cui sia espressamente previsto che deve tenersi conto della recidiva senza avere riguardo al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.» (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, in motivazione).
Nel caso di specie si discute, invero, dell’esegesi di una disposizione, quella enunciata all’art. 81, quarto comma, cod. pen., che sancisce la necessità di tener conto, in vista della quantificazione dell’aumento di pena per i reati satellite, dell’applicazione della recidiva, ma che non contiene, nondimeno, riferimento alcuno all’eventuale esito del giudizio di bilanciamento nel quale la recidiva stessa sia stata inserita.
Resub sic stantibus, è corretto, allora, inferire, in linea con l’indirizzo ermeneutico testé richiamato e con la decisione impugnata, che l’attribuzione alla recidiva di portata equivalente o subvalente rispetto alle
circostanze attenuanti generiche non esclude che di essa debba tenersi conto nella determinazione della misura degli aumenti per la continuazione.
Considerato che, stando a quanto indicato dal giudice dell’esecuzione e non contestato dal ricorrente, il più grave tra i reati che sono stati ritenut espressione del medesimo disegno criminoso è stato accertato nell’ambito di un procedimento che si è concluso con sentenza con la quale la recidiva è stata oggetto – nei sensi sopra già indicati – di specifico riconoscimento, la sterilizzazione dell’incremento sanzionatorio che ne è derivata per effetto dell’esito del giudizio di comparazione non incide sulla portata dell’art. 81, quarto comma, cod. pen. la cui operatività, come detto, prescinde dall’eventualità segnalata dal ricorrente, latore di una censura che va, pertanto, conclusivamente disattesa.
D’altro canto, va, per completezza, aggiunto, l’adesione all’opposta – ed infondata – prospettazione non gioverebbe, comunque, alla causa di COGNOME, atteso che il giudice dell’esecuzione ha avuto cura di indicare, per ciascuno dei reati satellite, la pena, pari, nel complesso, a tre anni di reclusione e, dunque, largamente superiore a quella minima, di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, determinata ai sensi dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., che egli ha stimato congrua alla luce dei criteri indicati all’art. 133 cod. pen. e, precipuamente, della personalità di COGNOME, gravato da numerosi ed allarmanti precedenti, anche specifici, e della natura dei fatti da lui commessi, aventi ad oggetto sostanze stupefacenti di diversa natura, ciò che concorre a descriverlo quale narcotrafficante pronto a soddisfare le più disparate esigenze dei singoli avventori.
Tanto autorizza ad inferire che la quantificazione degli aumenti per la continuazione non è stata influenzata, in maniera decisiva, dal vincolo costituito al disposto dell’art. 99, quarto comma, cod. pen. ed ha costituito, piuttosto, il riflesso di un’autonoma, concorrente valutazione effettuata dal giudice dell’esecuzione.
Il precedente rilievo conduce, da ultimo, al rigetto del residuo motivo di ricorso, vertente sulla commisurazione della sanzione da irrogare per ciascuno dei reati diversi da quello di maggiore gravità, operazione che il giudice dell’esecuzione ha compiuto in pieno ossequio alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01), oltre che ad un canone di coerenza intrinseca rispetto alle pene inflitte dai giudici della cognizione, ed indicando, con sufficiente livello d dettaglio, le ragioni che lo hanno indotto a fissare gli incre GLYPH ti,
rispettivamente, in un anno e sei, un anno, quattro mesi e due mesi di reclusione.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc pen..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 27/03/2024.