Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1744 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1744 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 24/11/1950 avverso l’ordinanza del 12/09/2024 del GIP TRIBUNALEdi Palermo Udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
Letta la requisitoria del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, accogliendo l’istanza depositata nell’interesse di NOME COGNOME riconosceva il vincolo della continuazione in relazione ai reati per i quali il predetto era stato condannato con due sentenze della Corte di appello di Palermo per distinti delitti di cui agli artt. 416 bis, comma primo e quarto e 629 cod. pen., con applicazione della recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, seconda ipotesi, cod. pen.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo con il quale eccepisce i vizi di violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa il calcolo della riduzione di pena effettuata a seguito del riconoscimento della continuazione, con particolare riguardo alla recidiva, sostenendo l’incompatibilità tra i due istituti, con la conseguenza che, riconosciuta la continuazione in sede esecutiva, non potrebbe tenersi conto della recidiva ritenuta in sede di cognizione per i reati oggetto di unificazione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena per effetto del riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., ha quantificato la pena base assumendo quale
GIORGIO POSCIA
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 36452/2024
parametro quella determinata in sede di cognizione con la sentenza n. 6153 del 2022 della Corte di appello di Palermo che, nel ritenere COGNOME responsabile del delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., ha ritenuto sussistente l’aggravante della recidiva.
Per l’effetto, la pena base Ł stata individuata, al netto della riduzione per il giudizio abbreviato, in tredici anni e tre mesi di reclusione.
Il ricorrente contesta l’applicazione della recidiva sostenendone l’incompatibilità con la continuazione riconosciuta in sede esecutiva rispetto agli altri reati oggetto della sentenza n. 1778 del 1998 della Corte di appello di Palermo invocando l’applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui «non può tenersi conto della recidiva una volta ritenuta la continuazione tra il reato per cui sia pronunciata sentenza passata in giudicato, valutato come piø grave e, pertanto, considerato reato base, e quello successivo, oggetto di ulteriore giudizio, in quanto i reati ritenuti in continuazione costituiscono momenti di un’unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi delittuosi, consumati in attuazione di un medesimo disegno criminoso, con la conseguenza che non Ł possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo. Tra i due istituti esiste, pertanto, assoluta antitesi, valorizzando la recidiva la speciale proclività a delinquere, espressa dalla reiterazione di reati consumati in piena autonomia rispetto a vicende pregresse ed elidendo la continuazione proprio la predetta autonomia, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi» (Sez. 5, n. 5761 del 11/11/2010, COGNOME, Rv. 249255).
Si tratta di principio che, tuttavia, non rileva nella presente fattispecie nella quale il riconoscimento della recidiva Ł stato oggetto di statuizione definitiva, in sede di cognizione, nel procedimento esitato nella condanna per il reato ritenuto piø grave.
La censura si presenta, in primo luogo, disallineata rispetto alla questione rilevante nel presente procedimento, essendo stata riconosciuta la recidiva con sentenza passata in giudicato e non essendo stato neppure dedotto che la questione del riconoscimento dell’aggravante attiene ai reati per i quali Ł stata riconosciuta la continuazione in sede esecutiva.
Inoltre, l’orientamento riportato in ricorso Ł isolato e contraddetto dalla, condivisa, prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui «non sussiste incompatibilità tra l’istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l’ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma Ł fondata su una mera “fictio iuris” a fini di temperamento del trattamento penale» (fra le molte, Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, COGNOME, Rv. 275296; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745; Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271624; Sez. 2, n. 18317 del 22/04/2016, Plaia, Rv. 266695; Sez. 2, n. 19477 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 266522, piø di recente, Sez. 1, n. 34154 del 31/05/2024, COGNOME, n.m.).
Da quanto esposto, discende, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 20/12/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME