Recidiva e Inammissibilità del Ricorso: L’Analisi della Cassazione
Nel diritto penale, la valutazione dei precedenti di un imputato è un elemento cruciale che può influenzare significativamente l’esito di un processo. La recidiva, ovvero la commissione di un nuovo reato dopo una condanna definitiva, è un istituto giuridico che riflette la persistenza nel comportamento criminale e la pericolosità sociale del soggetto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti su come la recidiva viene considerata nel giudizio e su quali basi un ricorso può essere ritenuto inammissibile.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), una fattispecie che punisce i fatti di lieve entità. L’imputato si era rivolto alla Corte di Cassazione contestando la sentenza della Corte d’Appello, ma i suoi motivi di ricorso sono stati giudicati inammissibili.
La Valutazione della Recidiva secondo la Corte
Uno dei punti centrali della decisione riguarda la valutazione della recidiva. La difesa sosteneva che i motivi del ricorso fossero fondati, ma la Suprema Corte ha stabilito che si trattava di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito. La sentenza impugnata aveva infatti motivato in modo approfondito la sussistenza della recidiva, sottolineando come la reiterazione di condotte illecite fosse un chiaro sintomo di persistente pericolosità.
La Pericolosità Sociale come Criterio Guida
La Corte ha evidenziato che la carriera criminale dell’imputato non era un semplice susseguirsi di episodi isolati, ma una “significativa prosecuzione di un processo delinquenziale avviato da anni e, sostanzialmente, mai interrotto”. Questa valutazione ha permesso al giudice di merito di considerare le condanne passate non solo come un dato storico, ma come un fattore criminogeno che ha influenzato la commissione del nuovo reato. La condotta criminosa è stata interpretata come un indicatore di una “perdurante inclinazione al delitto”, giustificando un trattamento sanzionatorio più severo.
Diniego delle Attenuanti e Motivazione del Giudice
Coerentemente con la valutazione sulla pericolosità sociale, anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto immune da censure. I giudici hanno spiegato che la decisione di non concedere uno sconto di pena era stata adeguatamente motivata sulla base dei precedenti dell’imputato e della sua incapacità di interrompere il percorso criminale. In sede di legittimità, una tale valutazione, se logicamente argomentata, non può essere messa in discussione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile principalmente perché i motivi presentati erano riproduttivi di censure già vagliate e disattese nei gradi di giudizio precedenti. Il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni senza individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, esso è destinato all’inammissibilità.
Il Giudizio sulla Capacità a Delinquere
Il Supremo Collegio ha ribadito che il giudice di merito ha svolto una valutazione pregnante e non superficiale sulla capacità a delinquere dell’imputato, come richiesto dall’art. 133 del codice penale. Questo articolo fornisce i criteri per l’esercizio del potere punitivo, calibrando la pena sul grado di colpevolezza. L’analisi della Corte d’Appello è stata ritenuta completa e adeguata, avendo soddisfatto l’onere di motivazione riguardo all’influenza delle condanne pregresse sulla commissione del nuovo reato.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità specifici e non può trasformarsi in un nuovo esame del merito della vicenda. La valutazione della recidiva e della personalità dell’imputato, se sorretta da una motivazione logica e coerente, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Per la difesa, ciò significa che le censure devono essere mirate a evidenziare specifiche violazioni di legge o manifesti vizi logici nella motivazione della sentenza, piuttosto che a riproporre argomentazioni già respinte.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza individuare specifici vizi di legittimità (cioè violazioni di legge o difetti logici) nella sentenza impugnata.
Come viene valutata la recidiva da parte del giudice?
La recidiva viene valutata non solo come un dato storico, ma analizzando la capacità a delinquere dell’imputato. Il giudice considera la reiterazione delle condotte illecite, la loro natura e la loro successione temporale come indicatori di una persistente pericolosità sociale e di una perdurante inclinazione a commettere reati.
Perché possono essere negate le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice, sulla base di elementi concreti come i precedenti penali e la condotta complessiva dell’imputato, ritiene che non vi siano elementi positivi meritevoli di un trattamento sanzionatorio più mite. Una motivazione basata sulla pericolosità sociale e sulla carriera criminale è considerata legittima.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44432 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44432 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 07/11/1986
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all’imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogli e tipologie di condotte ascrittegli rispetto a quelle pregresse, quale sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne, e valorizzata quale “significativa prosecuzione di un processo delinquenziale avviato da anni e, sostanzialmente, mai interrotto da parte dell’imputato”, nonostante le condanne subite.
Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell’imputato, prevista dai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. che regola l’esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. E’, pertanto, adeguatamente soddisfatto l’onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede, valorizzando la condotta criminosa come indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419).
Anche il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, motivato dai precedenti, non si espone a censure rilevabili in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024