Recidiva e contestazione: la decisione della Cassazione
La recidiva rappresenta un istituto fondamentale del diritto penale, capace di influenzare significativamente l’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della sua corretta contestazione all’interno degli atti processuali, fornendo chiarimenti essenziali sulla validità dei decreti di citazione.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. La difesa aveva proposto ricorso lamentando un’erronea applicazione delle norme processuali. Secondo la tesi difensiva, vi sarebbe stata una mancata corrispondenza tra il fatto contestato e la pronuncia di condanna, con particolare riferimento all’applicazione della recidiva aggravata.
La decisione della Suprema Corte
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato il ricorso inammissibile. L’analisi della Corte si è concentrata sulla verifica degli atti processuali, rilevando come le doglianze della difesa fossero non solo generiche, ma palesemente smentite dalla documentazione presente nel fascicolo. La Corte ha ribadito che la funzione del decreto di citazione è quella di informare compiutamente l’imputato degli addebiti, inclusi gli elementi che possono aggravare la sanzione.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul riscontro oggettivo del contenuto del decreto di citazione diretta a giudizio. I giudici hanno evidenziato che l’atto menzionava espressamente la contestazione della recidiva ai sensi dell’art. 99, comma 4, del codice penale. Tale indicazione è stata ritenuta sufficiente a garantire il diritto di difesa, poiché l’imputato era stato messo in condizione di conoscere ogni aspetto dell’accusa mossa nei suoi confronti. La Corte ha dunque ravvisato una piena corrispondenza tra la contestazione iniziale e la decisione finale, escludendo qualsiasi vizio procedurale o violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione sottolineano l’inammissibilità di ricorsi basati su presupposti fattuali errati o smentiti dagli atti di causa. La decisione comporta implicazioni pratiche rilevanti: la conferma della condanna e l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali. Inoltre, è stata inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, misura punitiva prevista per scoraggiare l’impugnazione di provvedimenti con motivazioni manifestamente infondate. La sentenza riafferma che la precisione tecnica degli atti introduttivi è il pilastro su cui poggia la legittimità della pretesa punitiva dello Stato.
Cosa accade se la recidiva è indicata nel decreto di citazione?
Se la recidiva è regolarmente indicata nel decreto di citazione, il giudice può legittimamente applicare l’aumento di pena in sentenza, poiché l’imputato è stato correttamente informato dell’aggravante.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se presenta motivi generici, manifestamente infondati o se le contestazioni sollevate sono smentite dai documenti già presenti negli atti del processo.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese legali e processuali, la parte che presenta un ricorso inammissibile può essere condannata a pagare una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5814 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5814 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 26266/25 Castellese
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta l’erronea applicazione delle norme processuali, è infondato in quanto prospetta deduzioni generiche nonché palesemente smentite dagli atti processuali laddove, come argomentato dalla Corte d’appello, il decreto di citazione diretta a giudizio menziona la contestazione della recidiva ex art. 99, comma 4 cod. pen.; contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, dunque, vi è piena corrispondenza tra il fatto contestato e quello oggetto di pronuncia di condanna (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2026