Recidiva e coerenza della motivazione: la decisione della Cassazione
La corretta applicazione della recidiva rappresenta uno dei punti più delicati del processo penale, richiedendo un equilibrio motivazionale rigoroso da parte del giudice. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso in cui la difesa contestava la coerenza tra il riconoscimento di circostanze attenuanti e il mantenimento dell’aggravante della recidiva.
Il caso e la contestazione della difesa
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Catania. L’imputato, attraverso il proprio legale, ha proposto ricorso immediato in Cassazione (cosiddetto ricorso per saltum) lamentando un vizio di motivazione. Il punto centrale della controversia riguardava il giudizio sulla recidiva. Secondo la difesa, la motivazione del giudice di merito era intrinsecamente contraddittoria: da un lato venivano concesse attenuanti atipiche, dall’altro si confermava la pericolosità sociale del soggetto senza fornire una spiegazione adeguata e logica.
La decisione dell’organo giurisdizionale
La Suprema Corte, Sezione Settima Penale, ha analizzato il tenore delle doglianze espresse. I giudici di legittimità hanno osservato che i motivi del ricorso non riguardavano esclusivamente violazioni di legge, ma si concentravano su un presunto vizio di motivazione ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e) del codice di procedura penale. In questi casi, l’ordinamento prevede che il ricorso non possa essere trattato direttamente dalla Cassazione se le critiche investono la ricostruzione logica del fatto e la congruità della pena.
Di conseguenza, la Corte ha applicato l’istituto della conversione del ricorso. Invece di annullare o rigettare, ha trasformato l’impugnazione in un atto di appello ordinario, garantendo così all’imputato un secondo grado di giudizio nel merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione risiedono nella necessità di garantire il rispetto delle regole processuali sulla competenza. Quando un ricorso per saltum contiene motivi che censurano la motivazione della sentenza (e non solo la violazione di norme di legge), la legge impone la conversione in appello. La Corte ha rilevato che la contestazione sulla recidiva e sulla sua compatibilità con le attenuanti riconosciute richiede una valutazione di merito che spetta alla Corte d’Appello. La mancanza di una motivazione fluida e l’apparente contrasto tra il beneficio delle attenuanti e il rigore della recidiva sono elementi che devono essere vagliati in una sede che possa riesaminare i fatti.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza stabilisce che il ricorso deve essere trasmesso alla Corte di Appello di Catania. Questa decisione sottolinea l’importanza della coerenza logica nei provvedimenti giudiziari: un giudice non può limitarsi ad applicare la recidiva in modo automatico, specialmente se altri elementi della sentenza suggeriscono una valutazione meno severa della personalità del reo. Per i cittadini e i professionisti, questo provvedimento ribadisce che ogni vizio logico nella determinazione della pena può e deve essere oggetto di un attento scrutinio nei gradi di impugnazione previsti dal codice.
Cosa succede se la motivazione sulla recidiva è contraddittoria?
Se il giudice non spiega in modo coerente perché applica la recidiva nonostante la presenza di attenuanti, la sentenza può essere impugnata per vizio di motivazione.
Cos’è la conversione del ricorso in appello?
È un meccanismo che trasforma un ricorso presentato in Cassazione in un appello ordinario quando le lamentele riguardano il merito o la logica della decisione.
Qual è il rapporto tra attenuanti e recidiva?
Il giudice deve valutare se la concessione delle attenuanti sia compatibile con il giudizio di maggiore pericolosità espresso attraverso l’aggravante della recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50223 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50223 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COGNOME‘ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che con il ricorso la difesa ha contestato li giudizio reso dal Tribunale in ordi ritenuta recidiva, contrastando la motivazione resa sul punto, ritenuta inadeguata e comunque contraddittoria rispetto a quanto considerato in relazione alle riconosciute attenuanti atipic considerato che il tenore delle doglianze espresse portano questa Corte ha ricondurre i motivi prospettati all’egida del vizio di motivazione ex art 606, comma i, lettera e) del cod rito e che in coerenza il ricorso immediato proposto avverso la sentenza di primo grado v convertito in appello ai sensi dell’art 569 comma 3 dello stesso codice
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone tramettersi gli atti alla Corte di appello di per il giudizio.
Così deciso il 4 dicembre 2023.