Recidiva e ricorso in Cassazione: quando la pena non è più discutibile
La determinazione del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento della recidiva rappresentano momenti cruciali del processo penale. Spesso, tuttavia, i ricorrenti tentano di impugnare tali decisioni davanti alla Corte di Cassazione senza considerare i rigidi limiti del giudizio di legittimità. Una recente ordinanza ha ribadito che la valutazione sulla gravità del reato e sulla personalità del reo spetta esclusivamente ai giudici di merito.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello, lamentando un’errata applicazione della legge in merito al calcolo della pena e al riconoscimento della recidiva. La difesa sosteneva che il trattamento punitivo fosse eccessivo e non adeguatamente giustificato rispetto alla reale entità dei fatti contestati.
La Corte di Cassazione ha però rilevato che le doglianze presentate non riguardavano violazioni di legge, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Questo tipo di richiesta è precluso nel terzo grado di giudizio, dove il controllo è limitato alla coerenza logica della motivazione fornita dai giudici precedenti.
La conferma della recidiva
Il punto centrale della decisione riguarda la recidiva. I giudici di merito avevano motivato il riconoscimento di tale aggravante basandosi sui numerosi precedenti penali dell’imputato. Tale analisi è stata ritenuta sufficiente e non illogica, poiché idonea a dimostrare una maggiore riprovevolezza del fatto e una persistente inclinazione al crimine.
Il ricorso è stato giudicato inammissibile anche perché riproponeva le medesime argomentazioni già esposte e respinte in secondo grado. La reiterazione di motivi già analizzati, senza l’apporto di nuovi elementi di diritto, conduce inevitabilmente al rigetto dell’istanza.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha stabilito che la sentenza impugnata non presentava vizi logici. La motivazione era diretta a rilevare la maggiore gravità della condotta alla luce dei precedenti riferibili al ricorrente. Quando il giudice di merito fornisce una spiegazione razionale e fondata sugli atti per giustificare la pena e le aggravanti, la Cassazione non può intervenire per modificare tali parametri.
L’inammissibilità del ricorso comporta inoltre conseguenze pecuniarie. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che la strategia difensiva in Cassazione deve concentrarsi esclusivamente su errori di diritto o mancanze motivazionali macroscopiche. Contestare la recidiva o l’entità della pena richiedendo un nuovo esame delle prove è una strada impercorribile che espone il ricorrente a sanzioni pecuniarie aggiuntive. La stabilità delle decisioni di merito è garantita ogniqualvolta la motivazione risulti ancorata a criteri di logica e aderenza ai fatti documentati.
Perché la Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso sulla pena?
Il ricorso è inammissibile se richiede una nuova valutazione dei fatti o della gravità del reato, compiti che spettano solo ai giudici di merito e non alla Corte di Cassazione.
Cosa succede se il ricorso è una copia di quello presentato in appello?
La reiterazione di motivi già esaminati e respinti nei gradi precedenti, senza nuove argomentazioni di diritto, determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1779 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1779 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
COGNOME la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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:etto ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legg ode di legittimità, in quanto afferenti alla determinazione del trattamento puniti segnatarnente al riconoscimento della recidiva malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da uf-ficiente e non illogica motivazione diretta a rilevare la maggiore riprovevolezza del fa aHa luce dei precedenti riferibili al ricorrente con considerazioni non messe in c Nnronferente tenore della doglianza esposta con il ricorso, reieterativa di quella proposta che all’inammiissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c p n ,
inammissibile il r corso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese cceaH e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso il 19 dicembre 2022.