Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15795 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15795 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 21 marzo 1989;
avverso la sentenza n. 1593/2024 della Corte di appello di Catania del 3 ap 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore ge Dott., NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 aprile 2024 la Corte di appello di Catania ha integralmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 26 hovehibi e 2018 coh la quale, in esito a giudizio celebi -alo cot -I ‘il° abbreviato, fu dichiarata la penale responsabilità di COGNOME NOME in ordine al reato di cui agli artt. 81, cpv, cod. pen. e 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, in tale modo riqualificata la originaria imputazione riguardante ia violazione deii’art. 73, comma í, dei citato di)R n. 309 dei i990, per avere lo stesso detenuto, a fine di spaccio, 33 involucri in materiale plastico termosaldati, contenenti ciascuno di essi gr 0,5 di sostanza stupefacente del tipo eroina e con la quale il medesimo fu condannato alla pena, risultante in esito alla diminuente per la scelta del rito speciale, di anni 1 di reclusione ed euro 2.800,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell’implitato, affidando le proprie censure a 4 motivi di impugnazione.
Un primo motivo di doglianza riguarda la mancata indicazione, contenuta nel provvedimento con il quale è stata disposta la citazione a giudizio del prevenuto per il grado di appello della possibilità, che lo stess aveva di chiedere di essere ammesso ai programmi di giustizia riparativa; ha altresì, aggiunto il ricorrente che ulteriore motivo di nullità procedimentale era riscontrabile nel fatto che la Corte di appello non aveva disposto di ufficio l’avvio del Mannino al programma de quo.
Con Un secondo motivo è iamentato ii fatto che id Corte di dppeiio (10(1 abbia avvisato il ricorrente, nonostante ne ricorressero tutti i presupposti della possibilità di chiedere la sostituzione della pena detentiva a lui irroga con altra pena sostitutiva.
Il terzo motivo di ricorso attiene alla avvenuta conferma della applicazione della recidiva, con aumento di pena, a carico dell’imputato, sebbene la motivazione resa dalla Corte di appello sul punto sia stata meramente apparente in quanto ancorata a mere formule di stile.
Infine, con il quarto motivo la difesa del prevenuto ha lamentato il fatto che al COGNOME non siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, sebbene l’imputato avesse nella immediatezza dei fatti a lui addebitati consegnato la sostanza stupefacente da lui detenuta e reso piena
confessione, in tale modo dimostrando la volontà di emendarsi dal reato commesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, solo parzialmente fondato, è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In relazione al primo motivo di ricorso, afferente alla circostanza che iteii’dvvisu riotiiicdto di MdlillitIO per id ceiebrdzione dei procedimento di ironie alla Corte di appello di Catania non fosse fatta menzione della possibilità a questo spettante di chiedere di essere ammesso ai programmi di giustizia riparativa, rileva questa Corte, richiamando e condividendo altra precedente pronunzia di questo stesso giudice, come non sia configurai:lite alcuna ipotesi di nullità nel caso in cui sia stato omesso l’avviso alle parti della facolt accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall’art. 419, comma 3bis, cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 13 giugno 2023, n. 25367, rv 285639).
Né può ritenersi che la possibilità spettante al giudice di procedere anche ex officio all’avviamento dell’imputato al programma di giustizia ripartivi riPhbA rdrdpdrt?rg’ I dm!Prdqitàdi t..”ig” aciPropimPnto, riPntren(in una siffatta scelta nell’ambito della discrezionalità del giudicante.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la circostanza che la Corte territoriale non abbia avvisato il ricorrente, ai sensi dell’art. 545-bis cod. p pen., deiid possibiiiià di accedere di beneficio deiid sostituzione deiie pen detentive brevi con sanzioni meno afflittive.
Anche il motivo ora illustrato non è meritevole di accoglimento, essendo esso in aperto contrasto con la interpretazione che questa Corte ha dato della pertinente normativa.
Più volte, infatti, questa Corte ha ritenuto che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi affinché il giudice del gravame sia tenuto pronuriziai -si sul:a loro applicabilità, LU discip:ina transitoria contenuta nell’art. 95 del dlgs n. 150 del 2022, è necessario che l’interessa formuli una richiesta in tale senso; sebbene questa non deve essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione né con la articolazione di motivi nuovi cii impugndzione di sensi cieirdr -t. 585, comma 4, cod. proc. peri., è tuttavia indispensabile che la stessa sia intervenuta, al più tardi, in sede d conclusioni rassegnate dalla difesa dell’imputato al termine della discussione
del processo (Corte di cassazione, Sezione II penale,28 marzo 2024, n. 12991, rv 286017; Corte di cassazione, Sezione IV penale, 5 febbraio 2024, n. 4934, rv 285751; Corte di cassazione, Sezione II penale, 7 gennaio 2024, n. 1995, rv 285729).
La circostanza che non risulta che il COGNOME abbia formulata alcuna richiesta nel senso indicato, rende evidentemente infondato il motivo di impugnazione.
Folideltu, sci IJUI C SOLO il I ii Le, GLYPH i; ii !d ‘ UV° i e;ativu all’applicaLiocie della circostanza aggravante della recidiva.
Giova rilevare che il giudice di primo grado aveva determinato la pena base a carico del COGNOME, previa riqualificazione del reato contestato ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del dPR n. 309 del 1990, in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa; in maniera apparentemente inspiegabile nel determinare la pena finale il Tribunale, pur avendo sostenuto di avere sottoposto la pena base dapprima all’aumento di due terzi di essa per effetto della contestata recidiva e di avere, successivamente applicato la diminuente per il rito, ha definitivamente irrogato la pena dì anni 1 di reclusione ed euro 2.800,00 di multa.
AiiieU.ciiiLu inspicycl’uiit te; tte id CUE1C Ui cippCii0 ui Cd1d1 iid, put investite, di un motivo di gravame avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio del quale è stato onerato l’imputato ha ritenuto di non riformare sul punto la sentenza gravata.
Siffatta scelta è viziata; infatti, né l’una misura né l’altra individuata dal Tribunale di Catania e confermata dalla Corte territoriale appaiono essere state determinate in termini di congruità rispetto alla motivazione stesa dal giudice di prime cure.
Non la pena detentiva che, sebbene quantificata in misura superiore al minimo edittale in funzione della non modestissima entità del compendio drogante nel cui possesso è stato rinvenuto il COGNOME, non risulta essere stata oggetto, ad onta di quanto espressamente riportato in motivazione, di alcun aumento per effetto della ritenuta recidiva essendo stata essa indicata nel dispositivo della sentenza in anni 1 di reclusione, cioè nella misura risultante dalla semplice applicazione alla pena base, originariamente indicata in anni 1 e mesi 6 di reclusione, della diminuente – indefettibilnnente stabilita
dal legislatore per i delitti in un terzo della pena base – prevista per la scelta del rito.
Non la pena pecuniaria il cui importo indicato in dispositivo, pari ad euri 2.800,00, dppdt C swileydlo diid pCild UC, il IdiLdtd il! euri 2.000,00, sepput e si ritenesse di dovere aumentare la stessa per effetto della contestata recidiva.
Deve, in conclusione sul punto, ritenersi che il giudice di primo grado ha omesso di calcolare la recidiva, da intendersi specifica e reiterata quanto alla pena detentiva e la ha erroneamente calcolata, in misura esuberante rispetto al dovuto, quanto alla pena pecuniaria.
Or d, GLYPH I rei Ilf e VeliUìi deiid pet ld delelliiVd, Ve! USit I uili i lel liC LdiLUidid senza tenere conto della incidenza della recidiva contestata, non è suscettibile di essere modificata in assenza della impugnazione del Pm, ostando a ciò il divieto di reformatio in pejus, per ciò che attiene alla pena pecuniaria la stessa, determinata dai giudici dei merito in termini deteriori rispetto a queiii che sarebbero stati corretti, può essere, invece, modificata portandola da euri 2.800,00 come iri -ogati a carico del COGNOME in sede di merito, ad euri 2.200,00 risultanti dall ‘ aumento della pena base in misura dei due terzi essendo esso dovuto a cagione della recidiva specifica reiterata, presente nella fattispecie in funzione della esistenza di una precedente condanna a carico del prevenuto avente ad oggetto un reato sempre in materia di stupefacenti denotante una proclività al delinquere e, pertanto, una maggiore gravità della nuova ricaduta nel crimine, e dalla successiva diminuzione di un terzo della pena in tale modo risultante per effetto della scelta del rito.
Nei termini dianzi indicati la sentenza impugnata va, pertanto, annullata sen 7> rinvio, r. , ,r, t o n dr, !› r^rt , . rk. lot ,. rrnin > r . !. p on> infligg oro ci. !! › h2c ‘ : ‘ di un mero calcolo aritmetico.
Non è, invece, fondato il successivo quarto motivo di impugnazione, riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; invero, diversamente da quanto rilevato dalla ricorrente ditesa, correttamente in sede di merito non è stato attribuito alcun peso, sotto il profilo della avvenuta resipiscenza del prevenuto, al fatto che sia stato lui stesso a consegnare agli agenti che stavano procedendo ad una perquisizione presso la sua abitazione l ‘indumento all ‘interno del quale si trovava la sostanza stupefacente da lui detenuta, essendo evidente che la stessa, non occultata
del pari del giubbotto appartenente all’uomo ove la stessa era custodita, ma semplicemente riposta nell’ingresso dell’abitazione, sarebbe stata comunque
facilmente rinvenuta dagli operanti nè alla sua condotta è possibile attribuire una rilevante valenza confessoria posto che la evidenza della prova a suo
carico priva di significato investigativo il fatto che lo stesso non abbia negat la sua responsabilità.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla entità della pena pecuniaria, la quale va rideterminata così
come precisato in dispositivo.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria finale che ridetermina in euro 2.200,00.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2025
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